Cassazione Civile, Ordinanza n. 19469/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attori)
La controversia
Tre soggetti avevano introdotto un procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. chiedendo, da un lato, la restituzione di somme di denaro che assumevano esservi state concesse a mutuo alla società convenuta e, dall’altro, la condanna di due persone fisiche in via solidale per asserita responsabilità aquiliana e penale connessa alla gestione dell’operazione societaria. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata l’esistenza del mutuo e, per la domanda verso i soggetti fisici, aveva affrontato anche il tema della prescrizione. In appello, gli attori avevano censurato la sentenza di primo grado insistendo sul fatto che alcuni documenti e la relazione ispettiva dimostravano la natura di mutuo delle somme, e che il giudice aveva male apprezzato la documentazione e la ricostruzione alternativa dei convenuti. La Corte d’appello aveva però dichiarato inammissibili sia l’appello principale sia quello incidentale per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. I soccombenti hanno quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 342 c.p.c. e nullità della sentenza, sostenendo che l’atto di appello conteneva comunque la chiara individuazione dei punti contestati e una critica puntuale alle rationes decidendi del primo giudice.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che la Corte d’appello aveva applicato in modo erroneo l’art. 342 c.p.c., perché gli appellanti avevano effettivamente individuato con chiarezza le questioni controverse e contestato le argomentazioni del Tribunale, in particolare sulla prova del mutuo e sulla valutazione dei documenti e della relazione ispettiva. La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare nel merito l’appello principale e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base del rito sommario introduttivo della domanda originaria
invocato come titolo della responsabilità aquiliana prospettata nei confronti dei soggetti fisici
citato nel testo come riferimento alla condotta illecita allegata; la decisione non sviluppa il profilo penale
richiamato in primo grado per la prescrizione quinquennale dei diritti derivanti da rapporti sociali, ma ritenuto non applicabile alla pretesa qualificata come mutuo
considerato dal Tribunale per la domanda verso i soggetti fisici, con prescrizione quinquennale decorrente dal fatto dannoso
ritenuto dal Tribunale applicabile alla pretesa di restituzione fondata su mutuo, in quanto rapporto obbligatorio soggetto a prescrizione ordinaria decennale
interpretato nel senso che l'appello è inammissibile solo se manca una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze, con confutazione delle ragioni del primo giudice; non sono richieste formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione
richiamato indirettamente nella motivazione sul fatto che gravava sugli attori l'onere di provare l'esistenza del contratto di mutuo
Massime di principio
- L'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c. va dichiarata solo quando l'atto non consenta di comprendere, con sufficiente chiarezza, quali capi della sentenza siano contestati e per quali ragioni; non occorrono formule sacramentali né la stesura di un progetto di sentenza alternativo.
- Se la decisione di primo grado è fondata su una valutazione del materiale istruttorio, l'appellante può validamente riproporre le stesse prove e gli stessi argomenti già svolti, purché indichi specificamente perché la ricostruzione del giudice sia errata o incompleta.
- La maggiore o minore specificità richiesta all'atto di appello dipende dalla struttura della motivazione di primo grado: quanto più la sentenza è analitica nel confutare le difese, tanto più puntuale deve essere la critica appello; viceversa, una ripresa delle linee difensive può essere sufficiente se le tesi non sono state effettivamente esaminate.
- Ai fini del rispetto dell'art. 342 c.p.c., ciò che conta è che il giudice d'appello sia posto in condizione di comprendere la portata della censura e di valutare nel merito la diversa ricostruzione proposta.
- In una domanda di restituzione fondata su mutuo, incombe sull'attore provare l'effettiva concessione del finanziamento e la causa concreta del versamento; la mera contabilizzazione interna delle somme o la loro imputazione come debito verso soci non è di per sé decisiva.
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