Cassazione Penale, Ordinanza n. 00783/2026 del 09/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato è stato condannato dal Tribunale di Benevento per guida in stato di ebbrezza aggravata e la condanna è stata confermata in appello. In cassazione, tramite il difensore, ha dedotto tre censure: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assumendo l'intervenuto decorso del termine ai sensi dell'art. 157 c.p.; 2) vizio di motivazione sulla configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, cod. strada; 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché, per i fatti commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019, si applica la disciplina della c.d. legge Orlando con aggiunta del periodo di sospensione di un anno e sei mesi al termine ordinario di prescrizione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'atto di appello. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, essendo stata valorizzata la gravità della condotta, posta in essere in orario notturno alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza particolarmente elevato, con esposizione a rischio della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di elevata entità.
art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
aggravante la cui configurabilità è stata contestata in ricorso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non dedotta in appello.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
disposizione richiamata nel titolo di condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
dedotta come parametro della censura di violazione di legge per la prescrizione.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
dedotta come parametro dei motivi di vizio di motivazione sull'aggravante e sulle attenuanti generiche.
invocato dal ricorrente per sostenere l'intervenuta prescrizione del reato.
disciplinante le circostanze attenuanti generiche, negate in ragione della gravità della condotta.
Sez. U. n. 20989 del 12/12/2024, dep. 2025, Rv. 288175
richiamata per affermare che, per i fatti commessi tra il 3.8.2017 e il 31.12.2019, si applica la c.d. legge Orlando con aggiunta di un termine di sospensione di un anno e sei mesi alla prescrizione.
Massime di principio
- In tema di prescrizione, per i fatti commessi nel periodo indicato dalla disciplina richiamata, il termine ordinario va aumentato del periodo di sospensione previsto dalla c.d. legge Orlando, con conseguente esclusione della maturazione della prescrizione quando il termine complessivo non sia decorso.
- Una censura che investa per la prima volta in cassazione la configurabilità di una circostanza aggravante non devoluta con l'atto di appello è inammissibile, poiché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre questioni nuove.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da una motivazione non apparente e ancorata a elementi concreti, come la gravità del fatto, l'elevato tasso alcolemico e l'esposizione a pericolo dei beni giuridici tutelati.
- La guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico molto elevato, specie in orario notturno, può legittimamente essere valorizzata dal giudice di merito per escludere il riconoscimento delle attenuanti generiche.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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