Cassazione Civile, Ordinanza n. 13744/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giusta causa intimato a un dirigente assunto a tempo determinato con qualifica di Direttore Operations, retribuzione fissa e variabile, benefit e clausola che prevedeva un indennizzo di euro 150.000 in caso di mancata proroga del contratto al termine del triennio. Il lavoratore aveva impugnato il licenziamento deducendone l'illegittimità; il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano ritenuto non provata una giusta causa, rilevando la genericità degli addebiti e l'insufficienza di una valutazione datoriale di inutilità/scarso rendimento della prestazione. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame del motivo di appello con cui si sosteneva che, per i dirigenti, operasse un regime di giustificatezza del recesso e che la Corte d'appello avesse errato nel ritenere non impugnato il capo di primo grado che limitava il recesso al solo art. 2119 c.c.; 2) violazione dell'art. 2119 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte avrebbe applicato un concetto errato di giusta causa e non avrebbe considerato la comunicazione del 27 giugno e la pretesa inutilità della prestazione; 3) violazione degli artt. 1366 e 1371 c.c. in relazione alla clausola contrattuale sull'indennizzo di euro 150.000, sostenendo che tale somma non sarebbe dovuta in caso di recesso per inadempimento del dirigente; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per il rigetto dell'eccezione di aliunde perceptum, lamentando il mancato espletamento della prova testimoniale e il mancato uso dei poteri istruttori officiosi ex artt. 421 e 210 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva comunque esaminato il nucleo dell'appello e che la ricorrente non si era confrontata con la ratio decidendi del primo giudice, secondo cui, trattandosi di contratto a tempo determinato, il recesso anticipato era ammesso solo per giusta causa o impossibilità sopravvenuta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché misto, cioè cumulava censura di violazione di legge e vizio di omesso esame, ed era comunque generico, mirato a contestare il merito della valutazione sulla giusta causa; ha inoltre richiamato il limite della doppia conforme e precisato che il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può riguardare documenti o singoli elementi istruttori, ma solo fatti storici decisivi. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché la società non ha indicato quali canoni ermeneutici contrattuali sarebbero stati violati né in che modo la Corte d'appello avesse errato nell'interpretare la clausola sull'indennizzo come dovuto al semplice mancato raggiungimento della scadenza triennale per effetto dell'illegittimo recesso datoriale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che il ricorso non illustrava la decisività della prova negata né i capitoli di prova da ammettere, limitandosi a criticare la statuizione sulla genericità del teste e senza censurare l'ulteriore ratio sulla non idoneità della prova a dimostrare l'aliunde perceptum. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Per il rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato il recesso anticipato è legittimo solo in presenza di una giusta causa; non basta una mera giustificatezza o una valutazione soggettiva di inutilità della prestazione.
La clausola contrattuale va interpretata secondo buona fede, ma il ricorrente deve indicare specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e come.
Il motivo che denuncia il malgoverno delle regole interpretative deve confrontarsi in modo specifico con il testo della clausola e con l'interpretazione data dal giudice di merito.
La censura sull'onere della prova è inammissibile se non si spiega in concreto quale prova sia stata illegittimamente negata o quale decisività avesse il mezzo istruttorio non ammesso.
Non è ammessa la mescolanza di censure eterogenee; il vizio di omesso esame ex n. 5 è limitato al fatto storico decisivo e, in presenza di doppia conforme, richiede la dimostrazione della diversità delle rationes di merito.
I poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro non possono supplire a una censura che non dimostri la decisività del mezzo di prova richiesto.
L'ordine di esibizione non può essere invocato in cassazione senza specificare la rilevanza e la decisività del materiale richiesto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La soccombenza comporta l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel lavoro dirigenziale a tempo determinato, il recesso anticipato prima della scadenza del termine richiede la giusta causa ex art. 2119 c.c. o altra causa legalmente idonea; la sola giustificatezza del recesso o la valutazione datoriale di scarsa utilità della prestazione non bastano.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare in modo promiscuo censure di violazione di legge e vizio di motivazione senza separarle e specificarle; il motivo deve indicare con precisione la regola di diritto violata e la concreta distorsione della decisione impugnata.
- La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo richiede l'indicazione di uno specifico fatto storico, controverso e decisivo, non di documenti, argomentazioni o singoli elementi istruttori; in presenza di doppia conforme il ricorrente deve inoltre confrontare e mostrare la diversità delle motivazioni di merito.
- L'interpretazione di una clausola contrattuale è censurabile in cassazione solo se il ricorrente individua i canoni ermeneutici violati e spiega in concreto come il giudice di merito se ne sia discostato.
- La censura sulla mancata ammissione di una prova è ammissibile solo se si dimostra la decisività del mezzo istruttorio richiesto e si riportano con precisione i relativi capitoli di prova; il ricorso non può limitarsi a contestare in astratto la valutazione di irrilevanza o genericità compiuta dal giudice di merito.
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