Cassazione Penale, Ordinanza n. 06636/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del giudice di pace era stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di ingresso o soggiorno irregolare nel territorio dello Stato, con determinazione della pena in ragione della gravità del danno e dell'intensità del dolo e con applicazione delle attenuanti generiche. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e omessa motivazione sul trattamento sanzionatorio, sostenendo che la sentenza non avrebbe adeguatamente spiegato i criteri seguiti nella commisurazione della pena. La Corte ha ritenuto il motivo generico e meramente assertivo, perché privo dell'indicazione specifica dei profili trascurati dal giudice di merito e limitato a un richiamo astratto dei principi sulla motivazione della pena, a fronte di una pena applicata in misura prossima al minimo edittale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza sulla determinazione della pena non colpisse specifiche carenze motivazionali della decisione impugnata, ma si risolvesse in una critica generica e confutativa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
norma incriminatrice oggetto della condanna di merito, relativa al reato contestato all'imputato
criterio di riferimento per la graduazione della pena e per la valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere; la motivazione può essere sintetica quando la pena è prossima al minimo edittale
base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la relativa motivazione è sufficiente quando il giudice dia conto, anche sinteticamente, dei criteri di cui all'art. 133 c.p., usando formule come "pena congrua" o richiamando la gravità del reato e la capacità a delinquere.
- Una motivazione più analitica sulla pena è necessaria solo quando il trattamento sanzionatorio si discosti in modo sensibile dalla misura media della cornice edittale; se la pena è vicina al minimo edittale, non occorre una spiegazione particolarmente dettagliata.
- In sede di legittimità, la censura sulla commisurazione della pena deve essere specifica e deve indicare puntualmente quali aspetti della motivazione di merito siano mancanti o illogici; un motivo meramente astratto, assertivo o confutativo è inammissibile.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi per escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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