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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06154/2025 del 07/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da due privati, poi in parte affiancati da altro soggetto privato, nei confronti di più amministrazioni e del Comune di Termoli per ottenere: l'accertamento dell'abusiva occupazione di due fondi di loro proprietà; la restituzione dei terreni; in subordine il risarcimento dei danni. In appello i privati hanno sostenuto che il primo giudice avesse errato nel limitarsi a dichiarare il difetto di giurisdizione sulla domanda restitutoria/risarcitoria senza decidere prima sulla questione pregiudiziale della natura demaniale o privata dei suoli. La Corte d'appello ha accolto l'appello, ha ritenuto sussistente la giurisdizione ordinaria sulla domanda di accertamento della proprietà/non demanialità e, valutate le prove, ha dichiarato che i terreni non appartenevano al demanio marittimo. Le amministrazioni hanno quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione del divieto di mutatio libelli, perché la domanda di accertamento della non demanialità sarebbe stata introdotta solo nella memoria istruttoria ex art. 183 c.p.c. e sarebbe nuova rispetto alla domanda originaria di proprietà; 2) erronea attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario, sostenendo che anche l'accertamento della natura demaniale dovesse essere devoluto al giudice amministrativo per connessione con la domanda di occupazione usurpativa e risarcimento; 3) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia del demanio, asseritamente litisconsorte necessario; 4) violazione delle norme sul demanio marittimo e sulla sdemanializzazione, perché la Corte d'appello avrebbe ammesso una sdemanializzazione tacita in assenza di formale provvedimento e avrebbe male apprezzato le risultanze istruttorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la domanda di accertamento della proprietà privata comportava già, logicamente e giuridicamente, l'allegazione della non demanialità dei beni, sicché la precisazione svolta in memoria non costituiva mutatio libelli ma semplice esplicitazione di un presupposto implicito della domanda originaria. Ha respinto il secondo motivo affermando che la connessione tra domande non può derogare alle regole sul riparto di giurisdizione: ogni domanda va attribuita al giudice munito di giurisdizione secondo il petitum azionato. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché l'eventuale errore di identificazione o la mancata evocazione dell'Agenzia del demanio doveva essere eccepito tempestivamente dalla difesa erariale nel giudizio di merito, ai sensi dell'art. 4 l. n. 260/1958, mentre ciò non era avvenuto. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, ritenendo che esso mirasse in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, preclusa in cassazione; la Corte territoriale aveva infatti accertato in fatto la natura privata dei fondi e l'assenza di una loro trasformazione in demanio marittimo. Le spese sono state poste a carico delle amministrazioni ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come parametro del dedotto vizio processuale, ma la Corte ne esclude la violazione perché la domanda nuova non c'era.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al contenuto della citazione e alla pretesa novità della domanda successivamente precisata.

  • art. 183 c.p.c.

    La memoria istruttoria di precisazione non ha introdotto una domanda nuova, ma ha esplicitato un presupposto già implicito nella domanda originaria.

  • art. 53 d.P.R. 327/2001

    Invocato per sostenere la giurisdizione amministrativa sulle controversie relative all'occupazione asseritamente connessa alla funzione ablativa; la Corte ne esclude l'effetto estensivo per connessione.

  • art. 133 d.lgs. 194/2020

    Citato nel secondo motivo come norma di riparto, ma la Corte ribadisce che la connessione non altera il criterio della domanda per la ripartizione di giurisdizione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non ravvisa violazione perché la ripartizione delle domande segue il rispettivo petitum e il giudice munito di giurisdizione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo, senza accoglimento della doglianza.

  • art. 103 Cost.

    La Corte richiama il principio di separazione delle giurisdizioni e il limite della giurisdizione amministrativa alle materie previste dalla legge.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere il litisconsorzio necessario dell'Agenzia del demanio; il motivo è dichiarato inammissibile per tardività dell'eccezione.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in combinazione con il dedotto vizio di litisconsorzio necessario.

  • art. 4 l. 25 marzo 1958, n. 260

    L'errore di identificazione della persona alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello Stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l'atto doveva essere notificato. Tale indicazione non è più eccepibile. Il giudice prescrive un termine entro il quale l'atto deve essere rinnovato. L'eccezione rimette in termini la parte

    L'eccezione relativa al soggetto destinatario della notifica deve essere sollevata tempestivamente dalla difesa erariale; altrimenti non è più proponibile.

  • art. 822 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo in tema di demanio marittimo e sdemanializzazione.

  • art. 829 c.c.

    Richiamato nel quarto motivo, senza accoglimento della censura.

  • artt. 28 e 35 cod. nav.

    Richiamati nel quarto motivo per contestare la sdemanializzazione tacita; la Corte non li ritiene violati.

  • art. 360 c.p.c.

    Utilizzato per inquadrare i motivi di ricorso; la Corte qualifica il quarto motivo come inammissibile perché diretto a riesame del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La domanda di accertamento della proprietà privata di un bene presuppone logicamente la contestazione della sua appartenenza al demanio; la successiva esplicitazione della non demanialità, quando già implicita nell'atto introduttivo, non integra mutatio libelli.
  • La connessione tra domande non consente di derogare alle regole di riparto della giurisdizione: ciascuna domanda va devoluta al giudice che ha giurisdizione sul relativo petitum, secondo una valutazione compiuta sulla base della domanda proposta.
  • L'eventuale omessa evocazione in giudizio dell'Agenzia del demanio o errore di identificazione del convenuto deve essere eccepita tempestivamente dalla difesa erariale nella prima difesa utile; in difetto, l'eccezione è tardiva e non può essere utilmente fatta valere in seguito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente qualificata come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del fatto e delle prove: l'apprezzamento del materiale probatorio resta riservato al giudice di merito.
  • La sdemanializzazione non può essere dedotta in cassazione come questione di rivalutazione istruttoria quando il giudice di merito ha già accertato in fatto la natura privata del bene e l'assenza di trasformazione in demanio marittimo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneProveProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiImmobiliareEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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