Cassazione Penale, Sentenza n. 15086/2026 del 27/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, su appello del PM, aveva riformato il proscioglimento pronunciato dal Tribunale di Palmi e condannato il ricorrente per una dichiarazione inveritiera ai fini del gratuito patrocinio (art.95 DPR 115/2002). La difesa ha proposto tre motivi: (1) vizio di ammissibilità della condotta contestata rilevando che, al momento della presentazione dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato, non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 e quindi l'autocertificazione avrebbe dovuto riferirsi ai redditi 2012 (richiamando artt.76 e 79 DPR 115/2002); (2) insufficiente accertamento dell'elemento soggettivo (dolosità) da parte del giudice di merito; (3) errata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., in quanto la Corte d'appello avrebbe indebitamente valorizzato i precedenti penali del ricorrente e non avrebbe valutato correttamente gli elementi oggettivi della particolare tenuità (art.133 cod. pen.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che i primi due motivi (materialità e dolo) fossero preclusi perché l'imputato non aveva impugnato la sentenza di primo grado che lo aveva prosciolto con applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis; pertanto non poteva now sindacare in Cassazione profili di responsabilità che non erano stati oggetto di impugnazione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non ha adeguatamente confutato la motivazione della Corte d'appello e perché la legge (interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite) esclude la causa di non punibilità in caso di "abitualità" del reato, intesa come almeno due precedenti condanne per reati della stessa indole; nel caso di specie il certificato penale riportava tre condanne della stessa indole e pertanto la preclusione al beneficio era correttamente applicata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato per dichiarazioni false o attestazioni mendaci in relazione al gratuito patrocinio; la sentenza conferma la sussistenza dell'illecito rispetto alla dichiarazione riferita al 2013
Disposizioni sulle autocertificazioni e sui redditi da dichiarare per le istanze di patrocinio: la difesa ha eccepito un difetto di riferimento al corretto anno d'imposta, ma la questione è stata ritenuta preclusa in Cassazione per mancata impugnazione di primo grado
Disciplina la speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la norma esclude il beneficio in caso di 'abitualità' del reato, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite): se l'autore ha riportato almeno due condanne per reati della stessa indole, il beneficio è precluso
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della particolare tenuità e minima offensività: la Corte d'appello aveva riconosciuto tali elementi ma li ha ritenuti superati dalla preclusione prevista dall'art.131-bis per abitualità
Codice penale, art.99, comma 4
Norma sulla recidiva utilizzata in sede di determinazione della pena; la Corte d'appello ha tenuto conto della recidiva ai fini della quantificazione della pena
Codice di procedura penale, art.616
Norma che prevede il versamento alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata dalla Corte per determinare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
Giurisprudenza: Sezioni Unite (Tushaj) e pronunce di legittimità
richiami a S.U. "Tushaj" e decisioni Sez.1 n.43700/2021, Sez.2 n.25356/2025
Le Sezioni Unite hanno chiarito il concetto di 'abitualità' ai fini dell'art.131-bis come legato alla precedente commissione di reati della stessa indole (almeno due condanne); la Corte ha seguito tale interpretazione per escludere la causa di non punibilità
Massime di principio
- Se in primo grado un giudice proscioglie l'imputato per particolare tenuità ex art.131-bis e l'imputato non impugna quella sentenza, in sede di legittimità non può sindacare nuovamente la sussistenza degli elementi di responsabilità che sono già stati accertati e non impugnati dal medesimo imputato
- La speciale causa di non punibilità ex art.131-bis può essere esclusa per 'abitualità': secondo la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite ciò si verifica quando l'autore ha riportato almeno due condanne per reati della stessa indole; i precedenti penali possono quindi precludere il beneficio anche se la condotta attuale è di particolare tenuità
- La valutazione della particolare tenuità e della minima offensività richiede l'esame degli elementi oggettivi (entità del danno o della porzione di reddito non dichiarata) e soggettivi, ma tali elementi possono essere superati dalla presenza di precedenti che delineano un percorso delinquenziale
- Questioni di ammissibilità formale dell'istanza di patrocinio (es. riferimento al corretto anno d'imposta) possono essere rilevanti sul piano sostanziale, ma la loro verifica può essere preclusa se non dedotte o impugnate nei precedenti gradi di giudizio
- Chi propone ricorso in Cassazione deve confrontarsi espressamente con la motivazione della sentenza impugnata; ragioni generiche o non confutanti la motivazione sono suscettibili di inammissibilità
- I ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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