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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15086/2026 del 27/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che, su appello del PM, aveva riformato il proscioglimento pronunciato dal Tribunale di Palmi e condannato il ricorrente per una dichiarazione inveritiera ai fini del gratuito patrocinio (art.95 DPR 115/2002). La difesa ha proposto tre motivi: (1) vizio di ammissibilità della condotta contestata rilevando che, al momento della presentazione dell'istanza di patrocinio a spese dello Stato, non era ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2013 e quindi l'autocertificazione avrebbe dovuto riferirsi ai redditi 2012 (richiamando artt.76 e 79 DPR 115/2002); (2) insufficiente accertamento dell'elemento soggettivo (dolosità) da parte del giudice di merito; (3) errata esclusione della causa di non punibilità di cui all'art.131-bis cod. pen., in quanto la Corte d'appello avrebbe indebitamente valorizzato i precedenti penali del ricorrente e non avrebbe valutato correttamente gli elementi oggettivi della particolare tenuità (art.133 cod. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nel suo complesso. Ha ritenuto che i primi due motivi (materialità e dolo) fossero preclusi perché l'imputato non aveva impugnato la sentenza di primo grado che lo aveva prosciolto con applicazione della causa di non punibilità ex art.131-bis; pertanto non poteva now sindacare in Cassazione profili di responsabilità che non erano stati oggetto di impugnazione. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché non ha adeguatamente confutato la motivazione della Corte d'appello e perché la legge (interpretata dalla giurisprudenza di legittimità e dalle Sezioni Unite) esclude la causa di non punibilità in caso di "abitualità" del reato, intesa come almeno due precedenti condanne per reati della stessa indole; nel caso di specie il certificato penale riportava tre condanne della stessa indole e pertanto la preclusione al beneficio era correttamente applicata. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art.616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • DPR 115/2002, art.95

    Norma che disciplina il reato per dichiarazioni false o attestazioni mendaci in relazione al gratuito patrocinio; la sentenza conferma la sussistenza dell'illecito rispetto alla dichiarazione riferita al 2013

  • DPR 115/2002, artt.76 e 79

    Disposizioni sulle autocertificazioni e sui redditi da dichiarare per le istanze di patrocinio: la difesa ha eccepito un difetto di riferimento al corretto anno d'imposta, ma la questione è stata ritenuta preclusa in Cassazione per mancata impugnazione di primo grado

  • Codice penale, art.131-bis

    Disciplina la speciale causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la norma esclude il beneficio in caso di 'abitualità' del reato, come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite): se l'autore ha riportato almeno due condanne per reati della stessa indole, il beneficio è precluso

  • Codice penale, art.133

    Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione della particolare tenuità e minima offensività: la Corte d'appello aveva riconosciuto tali elementi ma li ha ritenuti superati dalla preclusione prevista dall'art.131-bis per abitualità

  • Codice penale, art.99, comma 4

    Norma sulla recidiva utilizzata in sede di determinazione della pena; la Corte d'appello ha tenuto conto della recidiva ai fini della quantificazione della pena

  • Codice di procedura penale, art.616

    Norma che prevede il versamento alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati; applicata dalla Corte per determinare la sanzione pecuniaria di euro 3.000

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite (Tushaj) e pronunce di legittimità

    richiami a S.U. "Tushaj" e decisioni Sez.1 n.43700/2021, Sez.2 n.25356/2025

    Le Sezioni Unite hanno chiarito il concetto di 'abitualità' ai fini dell'art.131-bis come legato alla precedente commissione di reati della stessa indole (almeno due condanne); la Corte ha seguito tale interpretazione per escludere la causa di non punibilità

Massime di principio

  • Se in primo grado un giudice proscioglie l'imputato per particolare tenuità ex art.131-bis e l'imputato non impugna quella sentenza, in sede di legittimità non può sindacare nuovamente la sussistenza degli elementi di responsabilità che sono già stati accertati e non impugnati dal medesimo imputato
  • La speciale causa di non punibilità ex art.131-bis può essere esclusa per 'abitualità': secondo la giurisprudenza di legittimità e delle Sezioni Unite ciò si verifica quando l'autore ha riportato almeno due condanne per reati della stessa indole; i precedenti penali possono quindi precludere il beneficio anche se la condotta attuale è di particolare tenuità
  • La valutazione della particolare tenuità e della minima offensività richiede l'esame degli elementi oggettivi (entità del danno o della porzione di reddito non dichiarata) e soggettivi, ma tali elementi possono essere superati dalla presenza di precedenti che delineano un percorso delinquenziale
  • Questioni di ammissibilità formale dell'istanza di patrocinio (es. riferimento al corretto anno d'imposta) possono essere rilevanti sul piano sostanziale, ma la loro verifica può essere preclusa se non dedotte o impugnate nei precedenti gradi di giudizio
  • Chi propone ricorso in Cassazione deve confrontarsi espressamente con la motivazione della sentenza impugnata; ragioni generiche o non confutanti la motivazione sono suscettibili di inammissibilità
  • I ricorsi dichiarati inammissibili possono comportare condanne alle spese e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.

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