Cassazione Civile, Ordinanza n. 31108/2023 del 08/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (condividente)
La controversia
Nel giudizio di divisione ereditaria relativo ad immobili siti in Lissone, la parte attrice aveva chiesto la divisione dei beni comuni; i convenuti avevano proposto riconvenzionale di usucapione in proprietà esclusiva degli immobili. Il Tribunale aveva deciso con sentenza non definitiva solo sulla riconvenzionale, respingendola; la Corte d'appello aveva confermato tale impostazione e il rigetto nel merito. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con quattro motivi, (1) la nullità della sentenza di primo grado e della decisione d'appello per avere definito solo la riconvenzionale e non l'intera causa, assumendo violazione degli artt. 104, 277 e 279 c.p.c.; (2) la violazione delle norme sul possesso e sull'usucapione (artt. 1140, 1141, 1146, 1158 c.c.), sostenendo che il resistente non fosse compossessore e che non fosse stata provata la successio possessionis, essendo necessario il possesso materiale e non esclusivo; (3) vizio di motivazione e illogicità nel ritenere necessaria la prova del possesso esclusivo e nel qualificare come mera tolleranza il godimento dei beni; (4) violazione dell'art. 1141 c.c. per avere la Corte posto a carico del ricorrente l'onere di provare la tolleranza del possesso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo e ha dichiarato inammissibili/infondati i motivi dal secondo al quarto, rilevando che nel giudizio divisorio possono pronunciarsi sentenze non definitive sulle contestazioni relative all'appartenenza del bene alla massa o ai diritti dei condividenti; nel merito, ha affermato che il ricorso non si confrontava con l'accertamento di fatto secondo cui i ricorrenti non avevano mai esercitato un possesso pieno ed esclusivo utile all'usucapione, avevano anzi acquistato talune quote indivise riconoscendo l'altrui diritto, e il rapporto di parentela costituiva ulteriore indice della mera tolleranza. È stato richiamato il principio per cui il coerede/comproprietario che rimane nel possesso del bene ereditario può usucapire la quota degli altri solo se il possesso sia esteso in modo inequivoco a termini di esclusività e uti dominus, non essendo sufficiente la mera astensione degli altri partecipanti dall'uso della cosa comune. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna alle spese e con atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha confermato che, nel procedimento di divisione ereditaria, è legittima una sentenza non definitiva che risolva la contestazione sull'usucapione di un bene facente parte dell'asse. Ha inoltre ritenuto che la censura sull'usucapione non superasse l'accertamento di merito secondo cui i ricorrenti non avevano provato un possesso esclusivo e inequivoco utile ad usucapire la quota altrui, anche perché avevano acquistato quote indivise e il rapporto di parentela deponeva per la tolleranza. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese di lite ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi per contestare la decisione parziale del giudice di primo grado; la Corte non ne accoglie la violazione perché nel divisorio sono ammissibili pronunce non definitive sulle questioni pregiudiziali alla divisione.
Invocato per sostenere che il giudice dovesse definire l'intera lite; la Corte ritiene invece che nel procedimento divisorio possano essere rese sentenze non definitive sulle contestazioni relative ai diritti dei condividenti.
Richiamato per escludere la possibilità di una sentenza non definitiva; la Corte afferma che, nel giudizio di divisione, tali decisioni sono consentite quando riguardano l'appartenenza del bene o i diritti dei partecipanti.
Richiamato per la nozione di possesso e la possibilità di usucapione, ma la Corte valorizza l'accertamento di merito sulla mancanza di possesso esclusivo utile all'usucapione.
Richiamato sia per il tema dell'interversione sia per l'onere di provare la tolleranza; la Corte esclude la violazione perché la tolleranza è stata desunta in via indiziaria dal contesto familiare.
Invocato sul tema della successione nel possesso; la Corte non lo ritiene decisivo in ragione dell'accertamento sulla mancanza di possesso pieno ed esclusivo.
Richiamato quale norma sull'usucapione ventennale; la Corte esclude che ne ricorrano i presupposti in assenza di possesso esclusivo e uti dominus.
La Corte precisa che la violazione dell'onere della prova si configura solo se il giudice lo ponga a carico di una parte diversa da quella gravata secondo la scissione tra fatti costitutivi ed eccezioni; nel caso la tolleranza è stata desunta dal giudice di merito senza errore sul riparto probatorio.
Richiamato per distinguere la sentenza definitiva che provvede alla formazione dei lotti nel procedimento divisorio.
Richiamato insieme all'art. 789 c.p.c. per affermare la natura definitiva della pronuncia che forma i lotti, anche se il sorteggio è rimesso alla fase successiva.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di divisione ereditaria il processo è unitario, ma possono essere emesse sentenze non definitive sulle questioni pregiudiziali relative all'appartenenza dei beni alla massa o ai diritti dei condividenti; tali pronunce possono passare in giudicato interno se non impugnate.
- Il compossessore o coerede che resti nel godimento del bene ereditario può usucapire la quota degli altri partecipanti solo se il possesso venga esercitato in modo esclusivo, inequivoco e incompatibile con il godimento altrui, secondo un comportamento manifestamente riconducibile all'animus domini.
- La mera astensione degli altri comproprietari dall'uso del bene non è sufficiente a integrare il possesso utile ad usucapionem né a dimostrare l'interversione del titolo.
- In presenza di rapporti familiari o di parentela, il giudice può desumere la mera tolleranza del godimento del bene da elementi indiziari del contesto, senza incorrere per ciò solo in violazione dell'art. 2697 c.c.
- In cassazione non è censurabile come violazione di legge una doglianza che presupponga un diverso accertamento dei fatti rispetto a quello compiuto dal giudice di merito, se la sentenza impugnata ha già escluso in fatto il possesso pieno ed esclusivo richiesto per l'usucapione.
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