Cassazione Penale, Sentenza n. 27971/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La persona detenuta, in espiazione di una pena detentiva di sette anni con decorrenza 28.7.2025, aveva chiesto al Tribunale di sorveglianza il differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, invocando gli artt. 147 c.p. e 47-ter, comma 1-ter, ord. pen. La difesa sosteneva che il quadro clinico fosse grave: esiti di infarto miocardico trattato con PTCA+DES, residua ipocinesia della parete inferiore in II-III classe NYHA, ipertensione arteriosa, dislipidemia e poliartrosi, con necessità di controlli specialistici costanti e di gestione di eventuali eventi acuti non attuabili in carcere. Il Tribunale aveva respinto l'istanza valorizzando la relazione sanitaria del carcere del 9.1.2025, che descriveva uno stato di salute complessivamente buono e stabile. Con il ricorso per cassazione, proposto ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., la difesa deduceva vizi di legge e motivazione: il giudice di merito non avrebbe considerato la consulenza medico-legale di parte depositata, non avrebbe confrontato i dati ivi riportati con quelli della relazione del sanitario penitenziario e non avrebbe disposto alcun approfondimento peritale nonostante la richiesta, limitandosi a recepire la valutazione dell'amministrazione penitenziaria senza verificare la concreta compatibilità tra patologia e regime detentivo.
La decisione
La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per nuovo giudizio. Ha ritenuto fondata la censura perché la motivazione del rigetto era parziale e inadeguata: non aveva esaminato la consulenza di parte, non si era confrontata con l'allegata esigenza di follow up specialistici e di interventi tempestivi in caso di eventi cardiologici acuti, e non aveva svolto gli accertamenti tecnici necessari né, ove opportuno, disposto una perizia. La Corte ha ribadito che, in materia di differimento della pena per motivi di salute e detenzione domiciliare surrogatoria, il giudice deve valutare in concreto la compatibilità della detenzione con le condizioni cliniche, l'effettiva accessibilità alle cure nel circuito penitenziario e, per il rinvio facoltativo, anche la pericolosità sociale del condannato. Il Tribunale dovrà quindi rivalutare l'istanza attenendosi a tali principi e colmando le lacune motivazionali evidenziate.
Norme richiamate
disciplina il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica; richiede una valutazione concreta della gravità della patologia, della compatibilità con il carcere e del bilanciamento con la pericolosità sociale.
disciplina il differimento obbligatorio per motivi di salute quando vi sia una patologia particolarmente grave e incompatibile con lo stato detentivo.
art. 47-ter, comma 1-ter, ord. pen.
consente la detenzione domiciliare surrogatoria quale modalità alternativa di esecuzione in caso di differimento della pena per motivi di salute.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
è il parametro di ricorso per violazione di legge dedotto dalla difesa.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
è il parametro di ricorso per vizio di motivazione dedotto dalla difesa.
impone di negare o revocare il rinvio facoltativo se sussiste il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti.
art. 27, comma 3, Cost.
richiamato quale base costituzionale del principio di umanità della pena e della necessità di un'esecuzione rispettosa della dignità della persona.
art. 32 Cost.
richiamato quale fondamento costituzionale del diritto alla salute, da bilanciare con l'esecuzione della pena.
art. 3 CEDU
richiamato come parametro convenzionale che vieta trattamenti inumani o degradanti.
richiamato in via analogica quale modello procedimentale che impone, quando necessario, l'ausilio peritale per le valutazioni tecniche sulla compatibilità tra salute e regime detentivo.
richiamato solo nel dispositivo finale per l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nel procedimento di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il giudice deve compiere una valutazione concreta e comparativa tra le condizioni cliniche del condannato e le effettive possibilità di cura offerte dal circuito penitenziario, non potendo limitarsi a un giudizio astratto sull'idoneità dei presidi sanitari.
- La compatibilità tra stato detentivo e salute del detenuto va apprezzata considerando non solo la diagnosi, ma anche la necessità di follow up specialistici, la tempestività degli interventi in caso di crisi acute e il rischio di aggravamento della patologia in carcere.
- Quando sono prodotti dati clinici di segno contrario rispetto alla relazione sanitaria penitenziaria, il giudice che intenda rigettare l'istanza deve confrontarsi specificamente con tali elementi e, se necessario, disporre accertamenti tecnici ulteriori o una perizia.
- Nel differimento facoltativo per grave infermità fisica, il giudice deve anche valutare se la sofferenza complessiva derivante dalla patologia e dal carcere superi i limiti dell'umano tollerabile e si ponga in contrasto con il senso di umanità della pena.
- La decisione sul rinvio facoltativo dell'esecuzione deve bilanciare il diritto alla salute e l'umanità del trattamento penale con la pericolosità sociale del condannato, potendo il rinvio essere negato o revocato se sussiste il concreto pericolo di ulteriori delitti.
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