Cassazione Civile, Ordinanza n. 09712/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (riscossione)
La controversia
La controversia nasce da un’intimazione di pagamento ex art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 e dalle sottese cartelle esattoriali. In primo grado il ricorso della contribuente era stato respinto; in appello, invece, la commissione tributaria regionale ha accolto l’impugnazione della contribuente e, oltre a riformare la decisione, ha accolto anche la domanda di risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, comma 2, c.p.c., condannando l’ente della riscossione al pagamento di euro 50.000. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c. e motivazione apparente/tautologica nella parte relativa alla condanna risarcitoria. In sintesi, ha sostenuto che: la liquidazione non era ancorata a parametri oggettivi o comunque ragionevoli; l’importo era sproporzionato rispetto al valore della causa; la CTR aveva valorizzato vicende pregresse, mentre il danno risarcibile doveva essere riferito al solo giudizio in cui la domanda era proposta; inoltre, la mala fede o la colpa grave non erano requisiti del comma 2 dell’art. 96 c.p.c., ma del comma 3, sicché non potevano incidere sulla quantificazione del danno. La Corte ha ritenuto fondato il motivo, osservando che per la responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. il danno deve essere allegato e provato, anche se liquidabile equitativamente; che l’illecito ha natura processuale e va fatto valere nel giudizio presupposto; e che la CTR aveva liquidato il danno con motivazione non idonea, fondandosi su un arco temporale e su vicende processuali pregresse estranee al danno riferibile a quello specifico processo, oltre che su una quantificazione non spiegata in rapporto alle somme effettivamente corrisposte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente alla condanna per lite temeraria ex art. 96, comma 2, c.p.c. e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la domanda risarcitoria e motivi in modo congruo, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse liquidato il danno in modo inadeguato, valorizzando fatti e vicende non riferibili al solo processo in esame e senza un adeguato ancoraggio logico-giuridico della somma riconosciuta.
Norme richiamate
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Norma richiamata solo per descrivere l’atto presupposto della lite, ossia l’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione.
primo comma; secondo comma; terzo comma
I primi due commi richiedono la sussistenza e l’allegazione/prova di un danno effettivo causato dal comportamento processuale illecito; la liquidazione può essere equitativa ma non esonera dalla prova dell’esistenza del danno. Il terzo comma ha natura distinta, è volto anche a finalità pubblicistiche e non richiede la prova del danno né la domanda di parte.
Le spese di lite sono distinte dal danno risarcibile ex art. 96 c.p.c., che costituisce pregiudizio ulteriore rispetto al rimborso delle spese processuali.
La liquidazione equitativa è ammessa solo quando il preciso ammontare del danno sia impossibile o particolarmente difficile da provare, ma non sostituisce l’accertamento dell’effettiva esistenza del danno.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Parametri di censura usati dalla ricorrente per denunciare violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte sulla lite temeraria.
Massime di principio
- La responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. presuppone sempre un danno effettivo, ulteriore e distinto dalle spese di lite, causalmente derivante dalla condotta processuale della controparte.
- La liquidazione equitativa del danno non elimina l’onere della parte istante di allegare e provare almeno gli elementi di fatto necessari a consentire la stima del pregiudizio.
- Il danno risarcibile per lite temeraria deve essere riferito al singolo processo in cui la domanda viene proposta e non può essere fondato in modo indistinto su pregresse vicende giudiziarie tra le stesse parti.
- L’illecito processuale previsto dall’art. 96, comma 2, c.p.c. va fatto valere nel giudizio presupposto, salvo impossibilità non imputabile al danneggiato.
- La mala fede o la colpa grave sono elementi rilevanti nella diversa ipotesi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ma non integrano da soli il criterio di liquidazione del danno ex commi 1 e 2.
- La motivazione sulla condanna per lite temeraria deve spiegare in modo intellegibile il nesso tra i fatti accertati, il pregiudizio allegato e l’ammontare liquidato; una motivazione meramente assertiva o basata su dati non pertinenti è censurabile.
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