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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24501/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La lite nasce da un avviso di rettifica doganale emesso per il recupero di prelievi agricoli, IVA e interessi relativi a importazioni di formaggi svizzeri effettuate negli anni 1992, 1993 e 1994. L'importatore aveva ottenuto il regime preferenziale sulla base di modelli IMA1, ma successivi accertamenti avevano evidenziato che, dopo lo sdoganamento, erano stati riconosciuti alla società abbuoni, premi, sconti e bonifici che avevano ridotto il prezzo effettivo al di sotto della soglia richiesta dalla normativa comunitaria. Dopo un lungo contenzioso, il punto controverso divenne la prescrizione del diritto dell'Amministrazione a revisionare gli accertamenti e a riscuotere i diritti doganali. La CTR aveva ritenuto utile, ai fini interruttivi/sospensivi della prescrizione, solo la comunicazione di notizia di reato del 2 dicembre 1997 relativa al reato di contrabbando, escludendo rilievo alla precedente comunicazione del 1995 che aveva dato origine al procedimento penale per truffa, falso e uso/emissione di fatture per operazioni inesistenti. L'Agenzia ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 84 TULD e dell'art. 221, par. 3, CDC, sostenendo che ai fini dell'effetto impeditivo del decorso del termine è sufficiente l'inoltro di una notizia di reato relativa a un fatto astrattamente perseguibile penalmente, senza necessità di qualificazione precisa del reato o di individuazione degli autori, e che il termine triennale doveva decorrere sino al provvedimento penale del 22 aprile 2004.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo perché la CTR ha erroneamente attribuito rilievo decisivo alla mancanza di irrevocabilità del decreto di archiviazione e ha escluso la rilevanza della prima comunicazione di notizia di reato del 1995, nonostante la giurisprudenza di legittimità consideri sufficiente, ai fini dell'art. 84 TULD e dell'art. 221 CDC, la mera notitia criminis relativa a un fatto oggettivamente qualificabile come reato, indipendentemente dall'esito del procedimento penale e dalla precisa individuazione degli autori. Tuttavia, poiché restava necessario accertare in fatto la data della comunicazione originaria del 1995 e la sua incidenza rispetto alle singole bollette doganali, la Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame dell'eccezione di prescrizione. Il ricorso, quindi, è stato accolto con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 84 TULD

    In materia di diritti doganali, se il mancato pagamento deriva da un reato, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il decreto o la sentenza penale sono divenuti irrevocabili; ai fini dell'effetto impeditivo della prescrizione è sufficiente la presenza di un fatto astrattamente perseguibile penalmente e la relativa notitia criminis.

  • art. 221, par. 3, CDC

    Il termine ordinario di tre anni per la comunicazione al debitore non opera quando l'obbligazione doganale nasce da un atto perseguibile penalmente; il rilievo è oggettivo e prescinde dall'esito del procedimento penale.

  • art. 221, par. 4, CDC

    La comunicazione può essere effettuata oltre il termine ordinario quando l'obbligazione doganale derivi da un atto perseguibile penalmente.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 43 c.p.

    Richiamato solo per escludere che l'effetto sulla prescrizione dipenda dall'accertamento concreto dell'elemento soggettivo del reato.

  • art. 408 c.p.p.

    Il decreto di archiviazione è richiamato come provvedimento che, ai fini dell'art. 84 TULD, rileva indipendentemente dalla sua natura non decisoria nel merito penale.

  • art. 129 c.p.p.

    È richiamato per evidenziare che anche il proscioglimento può fungere da provvedimento rilevante ai fini della decorrenza del termine doganale.

  • art. 5, n. 2, Regolamento CEE 24 luglio 1979, n. 1697

    È citato nella ricostruzione giurisprudenziale sulla non contabilizzazione a posteriori dei diritti dovuti quando ricorrano i presupposti dell'errore dell'autorità o dello Stato membro di esportazione; nel caso concreto la Corte nega che vi sia un errore rilevante in tal senso.

  • art. 11 d.lgs. n. 374 del 1990

    È richiamato nel passo giurisprudenziale sulle conseguenze dell'atto passibile di azione repressiva sulla revisione dell'accertamento doganale.

Massime di principio

  • In materia di diritti doganali, ai fini dell'effetto impeditivo o prorogatorio del termine di prescrizione rileva la mera notizia di un fatto oggettivamente astratto a integrare un reato, senza che sia necessario che nell'atto siano già individuati con precisione gli autori o che il procedimento penale si concluda con una condanna.
  • La qualificazione di un atto come "perseguibile penalmente" va compiuta in senso oggettivo, con riferimento alla fattispecie astrattamente prevista come reato dall'ordinamento nazionale, non già alla concreta esistenza o dimostrazione della responsabilità penale.
  • Il decorso del termine di prescrizione per la riscossione dei diritti doganali, quando l'obbligazione derivi da reato, si collega al provvedimento penale che definisce il procedimento e non alla data di irrevocabilità solo se tale provvedimento è quello rilevante secondo la disciplina applicabile; tuttavia la mera archiviazione o il proscioglimento non escludono in radice l'operatività della disciplina speciale.
  • In sede di legittimità è correttamente denunciabile la falsa applicazione di legge quando il giudice di merito attribuisca rilevanza giuridica a circostanze non richieste dalla norma, come l'esatta qualificazione del reato nella notizia di reato o l'irrevocabilità del decreto di archiviazione, se queste affermazioni contrastano con il significato normativo consolidato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizione

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