Cassazione Penale, Sentenza n. 45821/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della confisca della somma pari a euro 39.880,00 disposta con la sentenza di patteggiamento. Il ricorrente contestava che mancassero i presupposti per la confisca ai sensi dell'art. 240 cod. pen. e che non ricorressero le ipotesi previste dagli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990, posto che la somma era stata riferita in sentenza al reato di detenzione di stupefacenti (riqualificato al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990) per il quale, secondo il ricorrente, la confisca non poteva essere adottata nelle modalità applicate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che la confisca era stata adeguatamente motivata dal Tribunale, il quale ha ancorato la misura alla ricostruzione di cessione (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990) — fattispecie nella quale opera la confisca obbligatoria per il denaro — e agli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. 309/1990, evidenziando che gli imputati non avevano giustificato la provenienza del denaro e che l'ammontare era sproporzionato rispetto ai redditi. Poiché la confisca non era frutto dell'accordo tra le parti ma disposta d'ufficio, il controllo in Cassazione era esercitabile nei termini della motivazione (art. 606 cod. proc. pen.), e la motivazione del Tribunale è stata ritenuta adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e dell'art. 1, comma 64, L. n. 103/2017.
Norme richiamate
Norma sul patteggiamento; qui rilevante per stabilire che la sentenza è una pronuncia di patteggiamento e per definire i limiti del sindacato in Cassazione quando la misura non è frutto dell'accordo.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
comma 4 (cessione) e comma 5 (lieve entità)
Il Tribunale ha ricondotto la condotta di cessione al comma 4, per la quale la confisca del denaro è obbligatoria; la Corte ha rilevato che la fattispecie cui è stata ancorata la confisca è la cessione (comma 4), non la sola detenzione di cui al comma 5.
art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. stupefacenti)
Prevede la confisca per i proventi o i prezzi della cessione di stupefacenti; la Corte ha ritenuto applicabile la confisca obbligatoria poiché la condotta è stata ricondotta alla cessione e perché il denaro non è stato giustificato.
Regola la confisca per i reati in generale; il ricorrente sosteneva l'assenza dei presupposti di questa norma, ma la Corte ha ritenuto che la confisca fosse comunque fondata sulla specifica disciplina degli stupefacenti (art. 85-bis) e sugli artt. 240-bis e connessioni.
Consente la confisca per somme riconducibili a reati, specie in ipotesi collegate a reati di carattere professionale o abituale; la Corte ha accettato l'uso di questa norma come supporto alla confisca del denaro ritenuto illecito.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limiti del controllo della Cassazione sulla sentenza di patteggiamento quando la misura è oggetto dell'accordo tra le parti; qui rilevata per escludere che la confisca fosse parte dell'accordo, sicché il sindacato in Cassazione è rimesso ai profili di motivazione generali.
art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Individuano i vizi di motivazione e di motivazione contraddittoria che possono essere dedotti in Cassazione; la Corte ha esercitato il sindacato sui motivi di motivazione ai sensi di tale disciplina e li ha ritenuti inidonei a riformare la confisca.
Prevede la condanna al pagamento delle spese per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha altresì applicato la facoltà di aumentare la sanzione, comminando l'obolo alla Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, L. n. 103/2017
Introduzione della facoltà di aumentare oltre il massimo edittale la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen.; la Corte ha esercitato tale facoltà fissando l'importo di euro 3.000,00.
Massime di principio
- Se, in un patteggiamento, la confisca non è parte dell'accordo ma è disposta d'ufficio dal giudice, il sindacato in Cassazione è limitato al controllo della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., non ai vizi formali del patteggiamento stesso.
- La confisca del denaro ritrovato e ritenuto collegato all'attività di spaccio può essere disposta in forza della disciplina speciale sugli stupefacenti (art. 85-bis d.P.R. 309/1990 e correlati), specie se il denaro non viene giustificato dagli imputati e il suo ammontare è sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.
- Per ottenere l'annullamento della confisca in casi analoghi è necessario contestare concretamente e specificamente la motivazione del giudice, dimostrando, con elementi probatori, la lecita provenienza del denaro o la mancata riconducibilità alla attività di spaccio.
- La riqualificazione della condotta (es. da detenzione a cessione) può incidere direttamente sull'operatività delle misure ablative: la qualificazione come cessione attiva l'obbligatorietà della confisca ai sensi della normativa sugli stupefacenti.
- Chi propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile rischia l'addebito delle spese processuali e sanzioni aggiuntive (anche aumentate oltre il massimo edittale) ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e della normativa recente (L. n. 103/2017), quindi valutare con attenzione le prospettazioni impugnatorie e fornire argomentazioni sostanziali.
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