Sentenza del 14/08/2020 n. 2455 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011, per imposte (IRPEF e altri) per complessivi euro 124.895, derivante da verifica fiscale della Guardia di Finanza sulle società estere operanti nel settore hi‑tech e dalla contestata co-gestione da parte del contribuente. L'Ufficio ha invocato il raddoppio dei termini di decadenza per l'esercizio dell'accertamento in ragione della comunicazione di notizia di reato riguardante il contribuente (amministratore di fatto) trasmessa all'Autorità giudiziaria, mentre il contribuente ha eccepito la decadenza dall'azione accertatrice.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia, ritenendo applicabile il raddoppio dei termini ex comma 132 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 in quanto la comunicazione di notizia di reato era stata trasmessa prima della scadenza del termine ordinario di decadenza relativo all'anno 2011 (termine ordinario indicato nel caso come il 31/12/2016). Di conseguenza il termine esteso per notificare l'avviso era il 31/12/2020 e la notifica del 17/02/2017 è stata ritenuta tempestiva. Spese compensate.
Norme richiamate
Individua i termini ordinari di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice; il punto di riferimento temporale per verificare l'eventuale raddoppio è la scadenza ordinaria prevista da questa norma in relazione all'anno d'imposta interessato
Legge 27 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 132
comma 132, art. 1, legge n. 208/2015
Prevede il raddoppio dei termini di decadenza relativamente al periodo d'imposta in cui è stata commessa la violazione qualora sussista l'obbligo di denuncia per reati tributari; la Corte territoriale ha ritenuto applicabile tale raddoppio perché la comunicazione di notizia di reato è stata trasmessa prima della scadenza del termine ordinario
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 5
Norma che disciplina i reati tributari ipotizzati nell'informativa di reato; la sussistenza di reati previsti da questo decreto giustifica l'obbligo di denuncia che attiva la disciplina del raddoppio
Codice di procedura penale, art. 331
Stabilisce l'obbligo di querela o denuncia per talune fattispecie; la relativa violazione comporta obbligo di denuncia che, se effettuata in tempo utile, può dar luogo al raddoppio dei termini ai sensi della disposizione transitoria
Giurisprudenza
Cass. n. 16728/2016; ord. nn. 5202 e 7500/2018
Decisioni richiamate a sostegno della tesi che il raddoppio opera se la comunicazione di notizia di reato è stata trasmessa prima della scadenza ordinaria; la giurisprudenza è stata richiamata per confermare l'interpretazione favorevole all'Ufficio
Massime di principio
- Per valutare se opera il raddoppio dei termini ex legge 208/2015 occorre verificare la data di trasmissione della comunicazione di notizia di reato all'Autorità giudiziaria rispetto alla scadenza del termine ordinario di decadenza previsto dall'art. 43 DPR 600/1973 per l'anno d'imposta interessato.
- Se la comunicazione di reato è stata effettivamente trasmessa prima del termine ordinario, l'Ufficio può avvalersi del raddoppio e le notifiche effettuate entro il termine esteso sono tempestive.
- È essenziale determinare correttamente il termine ordinario di decadenza (che varia a seconda della specifica fattispecie e dell'anno d'imposta e dipende anche dall'eventuale presentazione della dichiarazione), perché da questo calcolo dipende l'operatività del raddoppio.
- La documentazione che attesta la data di trasmissione della comunicazione di notizia di reato è fondamentale: in assenza di prova certa, l'interpretazione favorevole può variare e la giurisprudenza, in passato, ha dato soluzioni contrastanti.
- In casi complessi o con profili transitori la parte soccombente può invocare in sede di merito la compensazione delle spese vista la peculiare difficoltà interpretativa della normativa applicabile.
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