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Sentenza

Sentenza del 13/08/2020 n. 16976 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR Emilia Romagna che aveva rigettato: 1) l'istanza di sospensione della riscossione delle sanzioni ai sensi della L. n. 423/1995, dedotta con riferimento al fatto che i tributi non erano stati versati per appropriazione da parte del commercialista; 2) il diniego di annullamento in autotutela dell'atto di accertamento definito con adesione (D.Lgs. n. 218/1997, art. 5‑bis). Il ricorrente sosteneva di aver firmato l'istanza di adesione in bianco e di non essere stato informato delle conseguenze, nonché che le somme erano state sottratte dal professionista e che era pendente procedimento penale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato e provato il fatto decisivo richiesto dalla L. n. 423/1995 (la consegna delle somme al professionista), e che la doglianza fosse in realta' una censura di merito ricondotta all'art. 360 c.p.c., n. 3. Sul secondo motivo ha osservato che l'accertamento definito con adesione e' vincolante e non impugnabile, e che il sindacato sull'atto di diniego dell'autotutela e' limitato a ragioni di interesse generale e non puo' riguardare la mera contestazione della fondatezza tributaria; pertanto il ricorrente non ha prospettato profili idonei a superare l'intangibilita' dell'accordo. Dichiarata l'inammissibilita' del ricorso; nulla sulle spese; rilevata l'applicabilita' del contributo unificato supplementare (doppio contributo).

Norme richiamate

  • Legge n. 423 del 1995

    Prevede la sospensione della riscossione delle soprattasse e pene pecuniarie quando la violazione derivi da condotta penalmente rilevante di professionisti; la giurisprudenza consente che la sussistenza della condizione (in particolare la prova che il contribuente abbia dato al professionista le somme necessarie) sia dedotta e provata anche in sede di giudizio tributario, ma il contribuente deve fornire prova specifica della dazione

  • Decreto Legislativo n. 218 del 1997

    L'accertamento definito con adesione e' in linea di principio non impugnabile e intangibile; l'Amministrazione non puo' annullarlo liberamente in autotutela salvo ipotesi tassative previste dalla norma; il potere di autotutela e' soggetto a limiti collegati all'interesse pubblico e non puo' essere usato per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria individuale

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5

    Le censure in cassazione devono essere correttamente inquadrate: l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi del n. 5 richiede l'indicazione specifica del fatto storico; l'impugnazione che si limiti a rinnovare la valutazione di merito (n. 3) e' inammissibile

  • Giurisprudenza richiamata (Cass.)

    piu' sentenze richiamate nella motivazione (es. n. 1759/2019; n. 5138/2016; ord. 21146/2018 ecc.)

    Conferma i principi sull'interpretazione della L. 423/1995, sul carattere definitivo dell'accertamento con adesione e sui limiti del sindacato giudiziario sull'autotutela amministrativa

Massime di principio

  • Per ottenere la sospensione delle sanzioni ai sensi della L. 423/1995 e' necessario provare concretamente davanti al giudice di avere consegnato al professionista le somme destinate al versamento; allegazioni generiche o mere denunce penali non bastano
  • L'accertamento definito con adesione (D.Lgs. 218/1997) e' in via generale definitivo e non puo' essere aggirato mediante autotutela per contestare la fondatezza della pretesa tributaria: l'autotutela dell'Amministrazione e' limitata e fondata su valutazioni discrezionali e interessi pubblici rilevanti
  • In cassazione non sono ammesse nuove valutazioni di merito: i ricorsi devono indicare fatti decisivi non esaminati dal giudice di merito e produrre, quando necessario, documentazione probatoria specifica; altrimenti il ricorso e' inammissibile
  • Se si contesta di aver firmato adesioni in bianco o di essere stato indotto in errore dal professionista, occorre documentare temporizzazione, modalita' e prove della condotta (ricevute, bonifici, dichiarazioni sostitutive, atti penali) fin dai primi gradi di giudizio e richiamarle espressamente in cassazione
  • Nel richiedere l'annullamento in autotutela di un atto definitivo, il contribuente deve prospettare ragioni di interesse generale che giustifichino la rimozione dell'atto e non puo' limitarsi a dedurre la mera illegittimita' a tutela dei propri interessi individuali

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