Sentenza del 13/08/2020 n. 16976 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR Emilia Romagna che aveva rigettato: 1) l'istanza di sospensione della riscossione delle sanzioni ai sensi della L. n. 423/1995, dedotta con riferimento al fatto che i tributi non erano stati versati per appropriazione da parte del commercialista; 2) il diniego di annullamento in autotutela dell'atto di accertamento definito con adesione (D.Lgs. n. 218/1997, art. 5‑bis). Il ricorrente sosteneva di aver firmato l'istanza di adesione in bianco e di non essere stato informato delle conseguenze, nonché che le somme erano state sottratte dal professionista e che era pendente procedimento penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorrente non avesse indicato e provato il fatto decisivo richiesto dalla L. n. 423/1995 (la consegna delle somme al professionista), e che la doglianza fosse in realta' una censura di merito ricondotta all'art. 360 c.p.c., n. 3. Sul secondo motivo ha osservato che l'accertamento definito con adesione e' vincolante e non impugnabile, e che il sindacato sull'atto di diniego dell'autotutela e' limitato a ragioni di interesse generale e non puo' riguardare la mera contestazione della fondatezza tributaria; pertanto il ricorrente non ha prospettato profili idonei a superare l'intangibilita' dell'accordo. Dichiarata l'inammissibilita' del ricorso; nulla sulle spese; rilevata l'applicabilita' del contributo unificato supplementare (doppio contributo).
Norme richiamate
Legge n. 423 del 1995
Prevede la sospensione della riscossione delle soprattasse e pene pecuniarie quando la violazione derivi da condotta penalmente rilevante di professionisti; la giurisprudenza consente che la sussistenza della condizione (in particolare la prova che il contribuente abbia dato al professionista le somme necessarie) sia dedotta e provata anche in sede di giudizio tributario, ma il contribuente deve fornire prova specifica della dazione
Decreto Legislativo n. 218 del 1997
L'accertamento definito con adesione e' in linea di principio non impugnabile e intangibile; l'Amministrazione non puo' annullarlo liberamente in autotutela salvo ipotesi tassative previste dalla norma; il potere di autotutela e' soggetto a limiti collegati all'interesse pubblico e non puo' essere usato per rimettere in discussione la fondatezza della pretesa tributaria individuale
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Le censure in cassazione devono essere correttamente inquadrate: l'omesso esame di un fatto decisivo ai sensi del n. 5 richiede l'indicazione specifica del fatto storico; l'impugnazione che si limiti a rinnovare la valutazione di merito (n. 3) e' inammissibile
Giurisprudenza richiamata (Cass.)
piu' sentenze richiamate nella motivazione (es. n. 1759/2019; n. 5138/2016; ord. 21146/2018 ecc.)
Conferma i principi sull'interpretazione della L. 423/1995, sul carattere definitivo dell'accertamento con adesione e sui limiti del sindacato giudiziario sull'autotutela amministrativa
Massime di principio
- Per ottenere la sospensione delle sanzioni ai sensi della L. 423/1995 e' necessario provare concretamente davanti al giudice di avere consegnato al professionista le somme destinate al versamento; allegazioni generiche o mere denunce penali non bastano
- L'accertamento definito con adesione (D.Lgs. 218/1997) e' in via generale definitivo e non puo' essere aggirato mediante autotutela per contestare la fondatezza della pretesa tributaria: l'autotutela dell'Amministrazione e' limitata e fondata su valutazioni discrezionali e interessi pubblici rilevanti
- In cassazione non sono ammesse nuove valutazioni di merito: i ricorsi devono indicare fatti decisivi non esaminati dal giudice di merito e produrre, quando necessario, documentazione probatoria specifica; altrimenti il ricorso e' inammissibile
- Se si contesta di aver firmato adesioni in bianco o di essere stato indotto in errore dal professionista, occorre documentare temporizzazione, modalita' e prove della condotta (ricevute, bonifici, dichiarazioni sostitutive, atti penali) fin dai primi gradi di giudizio e richiamarle espressamente in cassazione
- Nel richiedere l'annullamento in autotutela di un atto definitivo, il contribuente deve prospettare ragioni di interesse generale che giustifichino la rimozione dell'atto e non puo' limitarsi a dedurre la mera illegittimita' a tutela dei propri interessi individuali
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