Sentenza del 24/07/2023 n. 22197 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La Regione ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dell'Autorità Portuale contro l'impugnazione di un avviso di accertamento relativo all'imposta regionale sulle concessioni statali per l'anno 2008. Nel ricorso in Cassazione la Regione ha denunciato plurime violazioni di legge e vizi di motivazione: carenza di motivazione dell'avviso di accertamento (mancata indicazione della base imponibile e dei criteri), errata qualificazione dell'ambito applicativo dell'imposta rispetto alle concessioni rilasciate da Autorità portuali, errata lettura della disciplina regionale (L.R. Marche n. 45/2012) e della trasformazione del tributo in tributo proprio regionale a decorrere dal 1.1.2013, nonché violazioni del principio di riserva di legge e del contraddittorio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi sei motivi di ricorso della Regione, ritenendo infondati i rilievi del giudice del gravame in ordine alla presunta carenza di motivazione dell'avviso (tra l'altro l'avviso indicava le somme dovute, la concessione e il periodo), alla non necessità del contraddittorio preventivo e all'allegazione dell'atto concessorio. Ha inoltre richiamato costante giurisprudenza secondo cui il presupposto impositivo e la base (canone) sono individuati dalla legge statale e dalla normativa regionale di attuazione, e che l'attribuzione di funzioni alle Autorità portuali non esclude l'assoggettamento all'imposta. Ha dichiarato che la L.R. Marche n. 45/2012 non ha efficacia retroattiva. Conseguentemente la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso originario della contribuente (confermando la pretesa fiscale). Le spese del giudizio sono compensate.
Norme richiamate
L. 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
L'imposta sulle concessioni statali si applica alle concessioni per l'occupazione e l'uso di beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato siti nel territorio della Regione. Le Regioni determinano l'ammontare dell'imposta in misura non superiore al triplo del canone di concessione. L'imposta è dovuta dal concessionario, contestualmente e con le medesime modalità del canone di concessione ed è riscossa, per conto delle Regioni, dagli uffici competenti alla riscossione del canone stesso.
La Corte interpreta l'art. 2 come individuante il presupposto impositivo nell'occupazione e nell'uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile, indipendentemente dall'Autorità che ha rilasciato la concessione; dalla norma derivano gli elementi essenziali (presupposto, base, soggetto passivo, aliquota massima) a cui la normativa regionale deve attenersi.
L.R. Marche 16 dicembre 1971, n. 3
Disposizioni di attuazione regionale dell'imposta sulle concessioni statali (istituzione dell'imposta regionale, ambito di applicazione, aliquote, modalità di versamento).
Atto regionale di attuazione che recepisce la disciplina statale indicando applicazione del tributo sul demanio e la base imponibile costituita dal canone; la Regione non poteva modificare fuori dai limiti stabiliti dalla legge statale prima della trasformazione in tributo proprio.
L.R. Marche 27 dicembre 2012, n. 45, art. 7
Esclude, a decorrere dal 1 gennaio 2013, l'applicazione dell'imposta alle concessioni demaniali marittime rilasciate dalle autorità portuali.
La Corte rileva che la norma regionale ha efficacia non retroattiva e non costituisce interpretazione autentica della previgente disciplina; la soppressione opera dal 1.1.2013 in attuazione della trasformazione normativa prevista dal D.Lgs. n. 68/2011.
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, art. 8
Norma che ha previsto la trasformazione in tributi propri regionali di taluni tributi derivati a decorrere dal 1.1.2013, consentendo alle Regioni anche la facoltà di sopprimerli; la Corte la usa per spiegare la portata temporale delle modifiche regionali.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 400, art. 4 (conv. L. n. 494/1993, art. 7)
Consente l'attribuzione alle Autorità portuali di criteri regolatori per la determinazione dei canoni demaniali marittimi purché non comportino canoni inferiori a quelli previsti dal decreto statale; la Corte conferma la legittimità di un intervento amministrativo integrativo purché rispetti i criteri direttivi della legge.
Principio costituzionale art. 23 Cost.
La riserva relativa di legge richiede che la legge stabilisca criteri direttivi sufficienti; non è automaticamente violata dall'assegnazione di criteri applicativi ad Autorità amministrative se la legge primaria indica linee direttive e limiti.
L. 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 10, comma 2
Le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritti e obblighi; l'adesione del contribuente a un'interpretazione amministrativa non sottrae l'obbligo tributario ma può escludere sanzioni e interessi nei limiti dell'affidamento.
Massime di principio
- Il presupposto impositivo dell'imposta regionale sulle concessioni statali è l'occupazione e l'uso dei beni demaniali o del patrimonio indisponibile e non dipende dall'ente che ha rilasciato la concessione: quindi concessioni rilasciate da Autorità portuali possono rientrare nella base imponibile.
- L'indicazione nella motivazione dell'avviso degli elementi essenziali (atto concessorio identificato, periodo, importi dovuti) può essere sufficiente: non sempre è necessario allegare l'atto quando esso è in possesso del contribuente né è sempre richiesto un contraddittorio preventivo per tributi non armonizzati.
- La riserva di legge (art. 23 Cost.) non vieta che autorità amministrative applicative determinino parametri quantitativi purché ciò avvenga entro i criteri direttivi e limiti stabiliti dalla legge primaria.
- Le modifiche regionali che sopprimono un tributo o ne limitano l'ambito hanno efficacia dal momento espresso dalla norma e non producono automaticamente effetti retroattivi: occorre verificare la data di efficacia espressa e la disciplina di trasformazione prevista dalla normativa statale.
- Le circolari e gli atti di prassi amministrativa non mutano la sussistenza dell'obbligazione tributaria; il contribuente che si sia attenuto a prassi può però trovare tutela dall'irrogazione di sanzioni o interessi in base al principio di affidamento.
- In contestazioni simili, è fondamentale verificare: a) se l'avviso contiene gli elementi essenziali identificativi della pretesa; b) la natura del tributo (derivato o proprio) nella specifica data; c) la decorrenza di eventuali modifiche legislative o regionali; d) i limiti di discrezionalità attribuiti ad Autorità amministrative nella determinazione dei canoni.
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