Cassazione Civile, Ordinanza n. 32066/2024 del 12/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasceva dall’impugnazione, da parte di un consorzio, di una cartella esattoriale emessa dalla concessionaria della riscossione. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello in CTR, il consorzio proponeva ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. In corso di giudizio depositava però memoria con cui dichiarava di avere aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione prevista dalla c.d. "rottamazione-ter" (art. 3, comma 1, D.L. n. 119/2018), allegando la dichiarazione di adesione, la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione con il piano rateale e la prova dei pagamenti effettuati. Chiedeva quindi dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta definizione agevolata.
La decisione
La Corte ha preso atto dell’avvenuta perfezione della procedura di definizione agevolata e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico delle parti che le avevano anticipate, ai sensi dell’art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992. Ha escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio per cui tale contributo non si applica in caso di estinzione del processo, ma solo nei casi di rigetto/inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, D.L. n. 119/2018
La definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione determina l’estinzione del processo quando risulti perfezionata la procedura amministrativa di rottamazione, con dichiarazione di adesione e successiva comunicazione dell’Agente della riscossione, non essendo richiesto il pagamento integrale dell’intero debito ma solo la documentazione dei pagamenti già effettuati secondo il piano rateale.
art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
In caso di estinzione del giudizio tributario, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La sua applicazione è esclusa quando il giudizio si estingue; opera solo nelle ipotesi di infondatezza nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Nella definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, l’estinzione del processo presuppone il perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione e la produzione in giudizio della documentazione relativa ai pagamenti già eseguiti, non il pagamento dell’intero importo dovuto.
- Quando il contribuente aderisce validamente alla rottamazione-ter e ne dimostra gli adempimenti essenziali, il giudice deve dichiarare l’estinzione del giudizio pendente avente a oggetto i medesimi carichi.
- L’estinzione del processo tributario comporta che ciascuna parte sopporti le spese da essa anticipate e impedisce l’applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per i soli esiti di rigetto o inammissibilità/improcedibilità dell’impugnazione.
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