Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9383/2025 del 06/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 14/11/2024 del Tribunale del riesame di Messina che aveva rigettato l'istanza di riesame proposta in favore di Maria Rosa Genovese contro l'ordinanza del GIP del 22/03/2024 (poi annullata e rinviata ex art. 309 c.p.p.) che aveva applicato la custodia cautelare in carcere per reati connessi a sostanze stupefacenti e introduzione di telefonini in carcere (artt. 73 e 80 DPR 309/90, 391-ter c.p.). La difesa contestava la disparità di trattamento rispetto alla coimputata Campagna (alla quale erano stati concessi arresti domiciliari poi revocati), l'assenza del pericolo di reiterazione del reato (poiché la ricorrente non poteva più lavorare in carcere, non risultavano rapporti con ambienti criminali né contatti con detenuti), e la carenza di elementi specifici a giustificazione della misura cautelare più afflittiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sulla valutazione dei gravi indizi e sulle esigenze cautelari è limitato alla verifica dell'adeguatezza e congruenza del tessuto argomentativo rispetto alla logica e ai principi di diritto; il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente ritenendo l'episodio non isolato, avendo elencato circostanze indicatrici di inserimento della ricorrente in un circuito delinquenziale e di una funzione sistematica di intermediazione tra l'esterno e l'interno della casa circondariale, configurando così il pericolo di reiterazione. Il Tribunale aveva inoltre giustificato la differente posizione rispetto alla coimputata. Per tali ragioni la Cassazione ha confermato l'inammissibilità e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare €3.000,00 alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309/1990, artt. 73 e 80

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti richiamate come titolo di reato: la sentenza ricade su fatti consistenti nell'introduzione di stupefacenti e strumenti (telefonini) in carcere.

  • Codice penale, art. 391-ter commi 1 e 2

    Richiamato come parte della imputazione connessa alle condotte contestate (articolazione delle fattispecie e relative sanzioni), senza che la Cassazione riformuli valutazioni di merito sui fatti.

  • Codice di procedura penale, art. 309

    Norma citata in relazione all'annullamento con rinvio dell'ordinanza precedente: la Corte sottolinea che una precedente ordinanza era stata annullata e rinviata ex art. 309 c.p.p.

  • Codice di procedura penale, art. 274 comma 1 lett. c)

    Richiama il criterio del pericolo di reiterazione come presupposto per le misure cautelari personali; la Corte chiarisce che tale pericolo deve essere concreto e attuale e che la prognosi si fonda su elementi della personalità e delle condizioni di vita dell'imputato.

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Norma che autorizza la condanna alle spese e l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per comminare €3.000,00 alla ricorrente per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 1083 del 20/02/1998, Martorana)

    Principio consolidato secondo il quale il giudice della cautela ha il compito primario ed esclusivo di valutare in concreto le esigenze cautelari e di fornire motivazione adeguata; il sindacato della Cassazione è quindi limitato alla verifica della congruità e adeguatezza della motivazione.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: essa controlla l'adeguatezza e la congruenza della motivazione rispetto alla logica e ai principi di diritto, non riesaminando i fatti come un giudice di merito.
  • Il giudice delle misure cautelari deve valutare 'in concreto' le esigenze cautelari e fornire una motivazione dettagliata: circostanze che indichino l'inserimento in un circuito delinquenziale o una funzione sistematica di intermediazione giustificano il pericolo di reiterazione.
  • Il pericolo di reiterazione (art. 274 c.p.p.) richiede elementi concreti e attuali sulla personalità dell'imputato e sulle sue condizioni di vita; non è necessaria la previsione di una specifica occasione di reato, ma serve una prognosi fondata su fatti e indizi reali.
  • Differenze di trattamento cautelare tra coimputati possono essere legittime se motivate in modo congruo dal giudice, che deve spiegare le ragioni della diversa valutazione.
  • In Cassazione i ricorsi che non si confrontano con i punti decisivi della motivazione impugnata o che risultano infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.