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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27404/2023 del 26/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Il lavoratore aveva agito per ottenere, nei confronti della società subentrata nel rapporto, la conservazione delle condizioni economiche previste da un contratto integrativo aziendale del 28 aprile 2005, già applicato presso la precedente datrice di lavoro, sostenendo che tali condizioni dovessero seguirlo anche dopo il trasferimento di ramo d'azienda dapprima a un'altra società e poi alla resistente. In via subordinata aveva chiesto l'applicazione di accordi sindacali intervenuti nel 2008, con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive corrispondenti ai trattamenti migliorativi previsti dall'integrativo del 2005. Inoltre contestava la qualificazione come risarcitoria della domanda relativa a una sanzione disciplinare conservativa irrogata nel 2005, sostenendo che si trattasse di domanda volta alla declaratoria di applicazione degli accordi sindacali e alla corresponsione di differenze retributive; lamentava anche l'applicazione del termine prescrizionale quinquennale e censurava l'interpretazione degli accordi e delle norme collettive effettuata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: quanto alla qualificazione delle domande, ha rilevato che il ricorrente non aveva trascritto o riprodotto in modo adeguato il contenuto delle domande originarie, impedendo il controllo di legittimità; quanto alla disciplina collettiva, ha condiviso l'interpretazione della Corte d'appello secondo cui l'accordo del 2008 aveva natura transattiva e non costituiva un accordo integrativo generale applicabile automaticamente a tutti i dipendenti trasferiti, essendo prevista l'adesione individuale con rinuncia a ulteriori pretese; quanto alla sanzione disciplinare e alla prescrizione, ha escluso vizi di legittimità, osservando che il ricorrente in realtà censurava la valutazione di merito e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo. Ha quindi condannato il ricorrente alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la censura di omessa pronuncia è distinta dalla critica all'interpretazione della domanda, che resta questione di merito salvo il limite del controllo sulla motivazione.

  • art. 91 c.p.c.

    le spese seguono la soccombenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    consente la deduzione di violazione di legge, ma non la rivalutazione del materiale istruttorio o dell'interpretazione del contratto quando si contesti solo l'apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non a questioni, argomentazioni o mere valutazioni di prova.

  • art. 366, comma 1, nn. 3, 4 e 6, c.p.c.

    il ricorso deve contenere specificamente fatti processuali, domande, documenti e loro collocazione; la mancanza di tale specificità comporta inammissibilità.

  • art. 115 c.p.c.

    non è violato per la semplice contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o attribuisce efficacia di piena prova a elementi che non la hanno, non per una diversa lettura del materiale istruttorio.

  • art. 1362 c.c.

    l'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non per violazione dei canoni ermeneutici; tra più interpretazioni possibili non può essere censurata la scelta del giudice.

  • art. 7 CCNL autoferrotranvieri

    il richiamo è stato letto nel senso della conservazione del trattamento economico complessivo al momento del trasferimento, nei limiti del possibile, senza ultrattività automatica della contrattazione successiva.

  • art. 26 R.D. n. 148 del 1931

    sostiene la conservazione, in caso di cessione di linee ad altra azienda, di un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto, ma con riferimento al momento del passaggio.

  • art. 7 L. n. 300/1970

    richiamato dal ricorrente in relazione alla sanzione disciplinare e alla prescrizione, senza accoglimento della censura.

  • art. 2946 c.c.

    invocato dal ricorrente per contestare il termine prescrizionale applicato ai pretesi diritti di natura patrimoniale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. è distinta dalla critica alla qualificazione o interpretazione della domanda: la prima è vizio processuale, la seconda è normalmente apprezzamento di merito.
  • La censura di violazione dell'art. 366 c.p.c. impone la puntuale riproduzione nel ricorso del contenuto delle domande, degli atti e dei documenti rilevanti, con indicazione della loro sede processuale; in difetto, la doglianza è inammissibile.
  • Il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere usato per sollecitare una nuova valutazione delle prove o delle argomentazioni difensive.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte o attribuisca valore di prova legale a elementi che non lo hanno; non basta contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
  • L'interpretazione del contratto è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, non per il solo fatto che sia stata preferita una delle possibili letture del testo negoziale.
  • In presenza di un accordo collettivo o aziendale che preveda l'adesione individuale e la rinuncia a ulteriori pretese, non è consentito affermarne l'automatica applicazione generalizzata ai lavoratori trasferiti se tale condizione non risulta soddisfatta.
  • Nel caso di trasferimento di ramo d'azienda in ambito di trasporto pubblico, la tutela collettiva richiamata mira alla conservazione del trattamento complessivo al momento del passaggio, non all'ultrattività indiscriminata della disciplina aziendale precedente.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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