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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03536/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo dedotto non fosse proponibile in sede di legittimità perché diretto a sollecitare una rilettura del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado. Il ricorso era affidato a un unico motivo, formalmente articolato come vizio di motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità, limitatamente all'affermazione della sua responsabilità penale per il reato contestato. La Corte di cassazione ha rilevato che, in realtà, la doglianza mirava soltanto a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione nel merito delle risultanze processuali, senza confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    È la norma incriminatrice alla base della condanna confermata nei gradi di merito; il testo non ne specifica il contenuto materiale, limitandosi a indicarne l'applicazione al caso concreto.

  • art. 606, lett. e), cod. proc. pen.

    Anche dopo la modifica del 2006, il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione non consente alla Cassazione di rivalutare direttamente i fatti o di sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    È richiamata come intervento normativo che ha modificato l'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza estendere il giudizio di cassazione alla rivalutazione del merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    La dichiarazione di inammissibilità comporta, per legge, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per escludere ragioni di esonero dal pagamento della somma dovuta in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né la Cassazione può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito.
  • Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo se la censura investe realmente il percorso logico-giuridico della decisione e non si risolve nella mera proposta di una diversa lettura delle prove.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a contrapporre una ricostruzione alternativa del compendio probatorio è inammissibile perché eccede i limiti del giudizio di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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