Cassazione Civile, Ordinanza n. 25979/2023 del 06/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
L'associazione sportiva dilettantistica ha impugnato in cassazione la sentenza della CTR della Sicilia che aveva confermato l'inammissibilità del ricorso originario contro una cartella di pagamento di euro 16.680,87, emessa in relazione a un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009. La pretesa difensiva era incentrata su un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., con cui si denunciava un'omessa motivazione della sentenza d'appello: secondo la ricorrente, la CTR avrebbe erroneamente affermato che la cartella non indicava il debito di un soggetto quale legale rappresentante dell'associazione, ma lo riferiva personalmente allo stesso soggetto. L'agente della riscossione è rimasto intimato e non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile l'unico motivo di ricorso perché formulato secondo il vecchio paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione), non più applicabile dopo la riforma del 2012. Poiché la sentenza impugnata è successiva all'11 settembre 2012, il vizio motivazionale doveva essere dedotto come omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti; la censura non si è conformata a tale modello. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, senza statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il vizio motivazionale è deducibile solo come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; non è più ammissibile la censura formulata come omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. 22 giugno 2012, n. 83
La disposizione ha riformato il testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. e si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, dalla cui entrata in vigore decorre l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso sentenze pubblicate dopo l'11 settembre 2012, la censura ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. deve essere articolata come omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non come semplice lamentela di motivazione insufficiente o contraddittoria.
- La mancata conformazione del motivo di ricorso al paradigma normativo vigente comporta l'inammissibilità della censura.
- Quando l'intimato non si costituisce, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
- In presenza di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato ove previsto dalla legge.
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