Cassazione Civile, Ordinanza n. 22614/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione, nel quale era indicata come atto presupposto una cartella di pagamento per euro 14.321,70 che la società assumeva di non avere mai ricevuto. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, in appello dell’Ufficio, aveva ritenuto tardiva l’impugnazione dell’estratto di ruolo sul presupposto che la cartella fosse stata regolarmente notificata. In Cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la notifica della cartella del 27 settembre 2010 non poteva essere qualificata come notifica per irreperibilità assoluta, perché il contribuente sarebbe stato soltanto temporaneamente assente, con conseguente illegittimità della procedura notificatoria adottata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse carente di autosufficienza, perché la società non aveva trascritto nel ricorso né prodotto in sede di legittimità gli atti del procedimento notificatorio da cui sarebbe emerso il vizio denunciato. Senza la relata e gli atti della notifica, la Corte non poteva verificare né le modalità di esecuzione della notificazione né la situazione di irreperibilità. Ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente, condannandola anche alle spese e dando atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973
la censura sulla notificazione della cartella presuppone la verifica concreta della ricorrenza dei presupposti per la notifica per irreperibilità assoluta; se tali elementi non sono ritualmente riportati nel ricorso, la doglianza non può essere esaminata
richiamato quale rito camerale per la trattazione della causa in Cassazione
richiamato come schema delle censure di legittimità, che devono essere specifiche e comprensibili alla sola lettura del ricorso
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Quando si contesta in cassazione la ritualità della notificazione di una cartella o di altro atto presupposto, il ricorso deve essere autosufficiente e consentire alla Corte il controllo della doglianza sulla sola base del testo dell’impugnazione.
- La deduzione di un vizio della notificazione richiede la trascrizione o comunque l’indicazione puntuale delle parti degli atti notificatori rilevanti e il riferimento ai documenti prodotti nei fascicoli di merito o di legittimità.
- La censura è inammissibile se la Corte dovrebbe ricercare aliunde gli atti necessari per verificare le modalità della notificazione e la ricorrenza del presupposto di irreperibilità assoluta.
- Il requisito di autosufficienza non va inteso in senso meramente formalistico, ma esige comunque che il ricorso renda intelligibile l’oggetto della controversia, la base giuridica della censura e il contenuto specifico degli atti richiamati.
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