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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11629/2022 del 30/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Ascoli Piceno del 13/07/2021 per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309/1990. Palomba deduce errata applicazione della legge penale (art.444 c.p.p.), sostenendo che il giudice non avrebbe verificato la possibilità di proscioglimento ex art.129 c.p.p. e che la mancata concessione delle attenuanti generiche in misura piena ha determinato una pena eccesiva. Scatola censura la confisca di somme di denaro e di due telefoni cellulari (violazione artt.240 c.p. e 445 c.p.p.), lamentando totale mancanza di motivazione circa il fatto che il denaro fosse prezzo o profitto del reato e circa le ragioni della confisca e della distruzione dei telefoni.

La decisione

Il ricorso di Ciro Palomba è dichiarato inammissibile: la Corte afferma che, per le sentenze pronunciate ai sensi dell'art.444 c.p.p., il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi (tra cui espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegalità della pena) e non per il solo rilievo del mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p. Il ricorso di Salvatore Scatola è invece accolto: la Corte ritiene che la confisca patrimoniale, non essendo stata oggetto dell'accordo tra le parti, richieda specifica motivazione. La sentenza impugnata è annullata limitatamente alla confisca del denaro e dei telefoni cellulari e il giudizio è rinviato al Tribunale di Ascoli Piceno per nuovo esame su tali profili; per il resto la condanna per detenzione di stupefacenti e la pena concordata sono confermate. Inoltre la Corte condanna Palomba al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti con finalità di consegna a terzi

    Fatto-reato accertato; la condotta contestata è detenzione/trasporto per fini di consegna. Questo profilo ha rilievo per la valutazione della confisca del denaro (nexus necessario tra denaro e cessione).

  • cod. proc. pen., art. 444

    patteggiamento (applicazione della pena su accordo delle parti)

    La sentenza di patteggiamento è sostanzialmente 'schematica' nella motivazione, ma la sua "schematicità" non esime il giudice dall'obbligo di motivare aspetti non compresi nell'accordo (es. misure di sicurezza patrimoniali).

  • cod. proc. pen., art. 129

    ipotesi di proscioglimento

    Non costituisce motivo ammissibile di cassazione avverso sentenze di patteggiamento la sola lamentela del mancato proscioglimento ex art.129, salvo che il vizio rientri nelle specifiche fattispecie ammesse dall'art.448, comma 2-bis.

  • cod. proc. pen., art. 448, comma 2-bis

    limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso sentenze di cui all'art.444

    Stabilisce che il ricorso per cassazione contro sentenze di patteggiamento è ammesso solo per motivi riguardanti l'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena/ misura di sicurezza.

  • cod. pen., art. 240

    confisca (prodotti, strumenti, prezzo o profitto del reato)

    La confisca ai sensi dell'art.240 richiede un nesso di pertinenzialità tra i beni e l'attività di cessione; in caso di semplice detenzione la confisca del denaro può essere illegittima se mancata prova che si tratti di prezzo, profitto o strumento del reato.

  • cod. proc. pen., art. 445

    effetti della sentenza di patteggiamento su misure di sicurezza/confisca

    Dopo la modifica normativa, la confisca è applicabile anche alle ipotesi previste dall'art.240; tuttavia, la misura patrimoniale impone obbligo di adeguata motivazione anche nel rito speciale.

  • cod. proc. pen., art. 606

    vizio di motivazione impugnabile in cassazione

    Permette la censura per vizio di motivazione quando la misura (es. confisca) non è oggetto dell'accordo; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina alla confisca disposta non concordata.

  • L. 23/6/2017 n.103 (modifica art.448)

    introduzione del comma 2-bis art.448 c.p.p.

    Rafforza i limiti di ammissibilità dei ricorsi in cassazione contro sentenze di patteggiamento, riducendo i motivi tassativi di impugnazione.

  • L. n.134/2003 (modifica art.445 c.p.p.)

    estensione dell'applicabilità della confisca nelle ipotesi di pena patteggiata

    Ha reso possibile applicare la confisca anche nelle ipotesi previste dall'art.240; ma richiede comunque adeguata motivazione del giudice quando la confisca non era oggetto dell'accordo.

Massime di principio

  • Avverso una sentenza di patteggiamento (art.444 c.p.p.) il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art.448, comma 2-bis: questioni generali come il mancato proscioglimento ex art.129 c.p.p. non sono in linea di principio ammissibili.
  • La schematicità della motivazione propria del rito del patteggiamento non esime il giudice dall'obbligo di motivare specificamente l'applicazione di misure di sicurezza patrimoniali (es. confisca) non oggetto dell'accordo.
  • La confisca del denaro ai sensi dell'art.240 c.p. richiede la prova di un nesso di pertinenzialità tra le somme e l'attività di cessione/ricavo del reato; in caso di mera detenzione a fini di spaccio la confisca del denaro è illegittima se non dimostrato che si tratti di prezzo/profitto o strumento del reato.
  • Anche i beni strumentali (es. telefoni cellulari) sottoposti a sequestro e poi confiscati richiedono motivazione che ne illustri la correlazione con il reato (strumento o mezzo), altrimenti la misura è annullabile in Cassazione.
  • Se la confisca non è parte dell'accordo di patteggiamento, il giudice di merito deve fornire motivazione piena; in mancanza, la Corte di Cassazione può annullare la misura e rinviare il giudizio per nuovo esame.

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