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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35240/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso alcune cartelle esattoriali emesse per la riscossione di sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada. Il giudice di primo/secondo grado ha dichiarato l'incompetenza per territorio del giudice di pace adito, individuando come competente il giudice di pace del luogo in cui le infrazioni sarebbero state commesse. La società ricorrente ha impugnato tale decisione per cassazione con tre motivi: (1) ha dedotto la nullità del giudizio di appello per mancata rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell'udienza, invocando norme processuali e convenzionali; (2) ha sostenuto che, poiché nell'opposizione si contestava la mancata notifica dei verbali di accertamento, la domanda dovesse essere qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con conseguente competenza del giudice di pace del luogo in cui aveva sede l'ufficio procedente; (3) ha censurato la mancata compensazione delle spese, ritenendo sussistente un contrasto interpretativo sul mezzo di impugnazione esperibile contro le cartelle quando si deduca la mancata notifica dei verbali presupposti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti risultava l'avviso di ricevimento della notifica dell'appello. Ha respinto il secondo motivo chiarendo che l'opposizione alla cartella di pagamento, quando si deduca che essa sia il primo atto di conoscenza della sanzione per omessa o nulla notificazione del verbale di accertamento, va proposta ai sensi dell'art. 22 L. 689/1981 (oggi art. 7 d.lgs. 150/2011) e non come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; solo i fatti estintivi successivi alla notifica del verbale vanno veicolati con quest'ultima. Ne ha fatto discendere la competenza del giudice di pace del luogo dell'infrazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è sindacabile in cassazione quando il giudice regoli le spese secondo soccombenza. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata perché la Prefettura non si è difesa. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile secondo la proposta del relatore

  • art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato come base per la trattazione camerale in presenza di manifesta inammissibilità

  • art. 327 c.p.c.

    indicato quale termine semestrale utile per la conversione del ricorso ordinario in regolamento di competenza

  • artt. 30, 101, 183 c.p.c.

    invocati dalla ricorrente per dedurre vizi del procedimento di appello, ma la censura è stata respinta per risultanze di notifica in atti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro del motivo di ricorso per nullità processuale

  • art. 6 CEDU

    invocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento della censura

  • art. 13 CEDU

    invocato dalla ricorrente nel primo motivo, senza accoglimento della censura

  • art. 22 L. 689/1981

    ritenuto il corretto rimedio per l'opposizione alla cartella quando si deduca la mancata o nulla notifica del verbale di accertamento della violazione

  • art. 23 L. 689/1981

    richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo in relazione al rito dell'opposizione alle sanzioni amministrative

  • art. 615 c.p.c.

    ritenuto non applicabile alla doglianza sulla mancata notifica del verbale; è utilizzabile solo per fatti estintivi successivi alla notifica del verbale

  • art. 201 Codice della strada

    richiamato in relazione alla contestazione sulla decorrenza del termine di notificazione dei verbali

  • art. 92 c.p.c.

    ritenuto norma che attribuisce al giudice una valutazione discrezionale sulla compensazione delle spese, non censurabile se il giudice applica la soccombenza

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • L'opposizione avverso una cartella esattoriale emessa per sanzioni amministrative da violazioni del codice della strada, quando si deduca la mancata o nulla notificazione del verbale di accertamento e si sostenga che la cartella sia il primo atto conosciuto, va qualificata come opposizione ex art. 22 L. 689/1981, non come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
  • L'opposizione ex art. 615 c.p.c. è riservata ai fatti estintivi della pretesa punitiva successivi alla notificazione del verbale di accertamento; non può essere utilizzata per contestare la regolarità della notificazione del verbale presupposto.
  • Quando il giudice regola le spese secondo il principio di soccombenza, la scelta di non compensarle, anche in presenza di un possibile contrasto interpretativo sul rito o sul mezzo di impugnazione, rientra nel suo potere discrezionale ed è insindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti dalla legge.
  • La contestazione sulla notificazione dell'atto introduttivo o del decreto di fissazione dell'udienza è infondata se dagli atti risulta prova della regolare notifica, anche mediante avviso di ricevimento depositato in formato informatico.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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