Cassazione Civile, Ordinanza n. 32189/2025 del 10/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite trae origine da un conflitto tra proprietà confinanti relativo a uno scarico fognario che attraversava il cortile di proprietà della parte attrice originaria. In primo grado era stata proposta un'azione possessoria e di negatoria servitutis per far accertare l'inesistenza della servitù di scarico e far cessare le molestie, oltre a domande risarcitorie per il cedimento del cortile, il mancato godimento dell'immobile, l'inquinamento da rame e zinco e danni non patrimoniali. Separatamente era stata proposta anche una domanda risarcitoria per i costi di eliminazione del danno da sversamenti e per l'impossibilità di utilizzare porzione del fabbricato e del cortile. Il Tribunale aveva rilevato la rinuncia alla negatoria servitutis e rigettato le domande risarcitorie per difetto di prova; la Corte d'appello aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulle domande reali, ma confermato il rigetto delle pretese risarcitorie. Avverso l'ordinanza della Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto contro la sentenza d'appello, le eredi hanno proposto revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avesse erroneamente percepito: 1) la pretesa novità della domanda risarcitoria per esercizio illegittimo della servitù e l'asserita irrilevanza dell'assorbimento della negatoria servitutis; 2) il tema dell'esistenza dei bagni nell'immobile dei resistenti e il mancato rilievo del giudicato derivante da una sentenza del Tribunale di Macerata che avrebbe accertato l'inesistenza della servitù di scarico; 3) il mancato riconoscimento del contrasto di giudicati rispetto a un'ordinanza del Tribunale di Macerata del 16 ottobre 2010 sull'inquinamento del cortile. La Corte ha però ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a rimettere in discussione valutazioni di merito e non un errore percettivo revocatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha escluso l'errore di fatto revocatorio perché le censure non riguardavano una falsa percezione immediata e decisiva della realtà processuale, ma contestavano la valutazione di merito già resa nell'ordinanza impugnata. In particolare, ha osservato che la cessazione della materia del contendere sulla negatoria servitutis era stata dichiarata per sopravvenuta carenza di interesse dovuta alla disattivazione dello scarico e alla rimozione delle tubazioni, mentre il rigetto delle domande risarcitorie era stato fondato sul difetto di prova di sversamenti, cedimenti, nocumenti alla salute e nesso causale con lo scarico. Ha inoltre chiarito che la sentenza richiamata dalle ricorrenti non imponeva un diverso esito sulla domanda risarcitoria, perché il danno era stato escluso per mancanza di prova del pregiudizio-conseguenza, e che l'ordinanza del Tribunale del 16 ottobre 2010, relativa alla liquidazione della consulenza tecnica d'ufficio, non poteva produrre giudicato sul merito dell'inquinamento. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende, oltre agli ulteriori effetti processuali previsti dal d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso possessorio originario per la tutela contro le molestie al possesso o alla proprietà di fatto
richiamato per la difesa personale di una delle ricorrenti
richiamato per il procedimento accelerato e per gli effetti della decisione conforme alla proposta del consigliere
richiamato per la memoria illustrativa nel procedimento camerale
richiamato come base normativa del ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Cassazione
interpretato nel senso che l'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione della realtà o svista materiale, non in una valutazione giuridica o probatoria
richiamato dalle ricorrenti per prospettare il giudicato esterno, ma escluso dalla Corte quanto all'asserita efficacia sul tema dell'inquinamento
art. 170 del d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere che l'ordinanza sulla liquidazione della consulenza tecnica potesse avere efficacia di giudicato sul merito
applicato per la condanna delle ricorrenti a versare una somma in favore della cassa delle ammende in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta di definizione anticipata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva immediatamente desumibile dagli atti, consistente nell'affermare l'esistenza di un fatto incontestabilmente escluso o l'inesistenza di un fatto incontestabilmente accertato; non è sufficiente la critica alla valutazione delle prove o alla ricostruzione giuridica della controversia.
- Non sussiste errore di fatto revocatorio quando la censura mira, sotto forma di revocazione, a rimettere in discussione il merito della decisione di legittimità, inclusa la qualificazione delle domande, l'apprezzamento delle risultanze istruttorie e la valutazione del nesso causale tra condotta e danno.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere sulla domanda reale non comporta automaticamente l'accoglimento o l'assorbimento delle domande risarcitorie, che restano soggette a un autonomo accertamento in ordine alla prova del danno e del nesso eziologico.
- La responsabilità risarcitoria per illegittimo esercizio di una servitù non discende in modo automatico dall'illegittimità del titolo o dall'uso protratto nel tempo: occorre provare uno specifico pregiudizio-conseguenza, nonché la sua riconducibilità causale alla condotta contestata.
- Un provvedimento reso in sede di opposizione alla liquidazione della consulenza tecnica d'ufficio non produce giudicato sul merito tecnico della controversia e non può essere invocato come giudicato esterno su questioni sostanziali diverse dal suo oggetto processuale.
- Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. e l'intimato non si costituisce, può trovare applicazione la condanna alla somma in favore della cassa delle ammende prevista dall'art. 96, quarto comma, c.p.c., oltre agli effetti sul contributo unificato previsti dalla normativa speciale.
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