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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27772/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una servitù di passaggio costituita con atto pubblico in favore di un fondo agricolo e a carico del fondo del fratello. Il titolare del fondo dominante lamentava che il proprietario del fondo servente avesse impedito il transito mediante l’impianto di un vigneto e avesse disatteso un provvedimento di reintegra del possesso, chiedendo il risarcimento del danno quantificato, sulla base di ATP, in relazione al mancato raccolto di vino e olive di un’annualità. Il convenuto contestava la legittimazione attiva dell’attore, sostenendo che l’azienda agricola fosse in realtà esercitata dalla moglie di quest’ultimo, e negava sia l’esistenza del danno sia l’illegittimità del preteso ostacolo, prospettando anche l’esistenza di un percorso alternativo. Il Tribunale accolse la domanda e la Corte d’Appello rigettò il gravame. In cassazione il ricorrente articolava sei motivi: 1) violazione degli artt. 1615, 177, 230-bis e 2697 c.c., sostenendo che il proprietario del fondo non sarebbe legittimato al risarcimento dei danni da perdita del raccolto se l’attività agricola è svolta da altro soggetto, e che non era provata la titolarità del diritto in capo all’attore; 2) violazione degli artt. 1068, 1350 e 1227 c.c., deducendo che la Corte territoriale aveva erroneamente valorizzato il mancato accordo scritto sullo spostamento della servitù e che il percorso alternativo avrebbe escluso il nesso causale; 3) error in procedendo e violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la Corte dichiarato nuova e quindi inammissibile la doglianza sull’estensione del danno anche a un fondo non gravato da servitù; 4) motivazione apparente/omessa pronuncia per non avere la Corte valutato il rilievo sulla mancata produzione di documentazione aziendale e fatture; 5) violazione dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 61 ss. c.p.c., sostenendo che la consulenza tecnica non poteva supplire alla carenza probatoria delle parti; 6) error in procedendo e contraddittorietà della motivazione per avere la Corte ritenuto non provata l’estraneità dell’attore all’impresa agricola della moglie pur avendo il c.t.u. chiesto documentazione non prodotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nelle azioni relative a una servitù, il titolare del fondo dominante può agire per far cessare le turbative e chiedere il risarcimento del danno da impedimento all’esercizio della servitù, e la circostanza che l’attività agricola fosse svolta dalla moglie non escludeva il diritto del proprietario del fondo dominante al ristoro del danno subito in relazione al suo diritto reale. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la sentenza impugnata si fondava su più rationes decidendi autonome, tra cui l’inutilizzabilità in fatto del percorso alternativo, non specificamente censurata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura non superava la ratio fondata anche sugli esiti della c.t.u. espletata nel precedente ATP con partecipazione di tutte le parti, risolvendosi in una richiesta di nuovo esame del merito. Ha ritenuto infondati il quarto e il quinto motivo: non vi era motivazione apparente, poiché la Corte d’appello aveva spiegato di ritenere superata la doglianza alla luce delle prove e dell’ATP; inoltre il giudizio sulla sufficienza o persuasività della prova non è sindacabile in cassazione, e la c.t.u. non è un mezzo surrogatorio dell’onere probatorio, ma qui era stata utilizzata insieme agli altri elementi istruttori. Ha infine dichiarato inammissibile il sesto motivo, perché volto a contestare il cattivo apprezzamento delle prove e privo di specifica indicazione della decisività della documentazione asseritamente non acquisita. La decisione ha comportato anche la condanna del ricorrente alle spese, a una somma ex art. 96 c.p.c. e agli ulteriori oneri di legge, oltre all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1615 c.c.

    Il proprietario del fondo concesso in godimento ad altri non ha automaticamente diritto ai frutti dell’attività del conduttore; la censura del ricorrente era però inconferente rispetto al diritto del proprietario del fondo dominante di agire per il danno da impedimento alla servitù.

  • art. 177 c.c.

    Richiamato per escludere che la sola comunione tra coniugi o il rapporto con il coniuge che conduce l’azienda basti, di per sé, a negare al proprietario del fondo dominante la legittimazione e il diritto al danno.

  • art. 230-bis c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la tesi sull’impresa familiare, ma non ritenuto decisivo ai fini della legittimazione risarcitoria del proprietario del fondo dominante.

  • art. 2697 c.c.

    La prova dei fatti costitutivi e della sussistenza del danno resta a carico di chi agisce, ma nella specie la Corte ha ritenuto che tale onere fosse stato assolto mediante le prove acquisite e l’ATP; inoltre la doglianza era in parte volta a contestare la valutazione di merito delle prove.

  • art. 1068 c.c.

    Lo spostamento della servitù non può avvenire unilateralmente dal proprietario del fondo servente; la questione, comunque, non era decisiva perché la sentenza di merito si fondava anche sull’inutilizzabilità concreta del percorso alternativo.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato per sostenere la necessità della forma scritta per la modifica del tracciato della servitù, ma la censura è stata giudicata non idonea a colpire tutte le rationes decidendi.

  • art. 1227 c.c.

    Invocato per sostenere che l’esistenza di un percorso alternativo avrebbe escluso o ridotto il danno; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile/inconferente rispetto alla ratio della decisione di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    La questione proposta in appello è stata ritenuta nuova/inammissibile; la Cassazione richiama però il principio per cui la mera diversa quantificazione o specificazione della pretesa, senza mutare i fatti costitutivi, non integra domanda nuova.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la procedura accelerata di definizione del ricorso inammissibile, improcedibile o manifestamente infondato.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la decisione in camera di consiglio a seguito della richiesta della parte dopo la proposta del consigliere delegato.

  • art. 96 c.p.c.

    La decisione resa in conformità alla proposta ex art. 380-bis ha comportato la condanna per responsabilità aggravata e il pagamento di somme ulteriori a favore della controparte e della cassa delle ammende.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato in combinato con il vizio di motivazione apparente: il sindacato di legittimità è limitato alle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: errore di diritto, errori processuali e omesso esame di fatti decisivi, ma non la semplice insufficienza della motivazione o la rivalutazione del merito.

  • art. 61 c.p.c.

    La consulenza tecnica è mezzo di ausilio al giudice e non strumento per supplire al difetto di prova delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Dato atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a una servitù, il proprietario del fondo dominante è legittimato a chiedere il risarcimento del danno derivante dall’impedimento o turbativa dell’esercizio della servitù, anche se l’attività agricola sul fondo sia materialmente svolta da altro soggetto; la questione del concreto pregiudizio attiene al merito e alla prova del danno, non a una pretesa carenza di legittimazione automatica.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorso per cassazione è inammissibile se non investe tutte le rationes; l’accoglimento di una sola censura non potrebbe incidere sulla stabilità della decisione.
  • In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio né censurare il mero convincimento del giudice di merito sulla persuasività delle prove, salvo i limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo o delle anomalie motivazionali costituzionalmente rilevanti.
  • La consulenza tecnica d’ufficio ha funzione ausiliaria e integrativa rispetto al materiale probatorio già acquisito: non può essere utilizzata per colmare l’inerzia probatoria delle parti, ma può concorrere alla decisione quando si inserisca in un quadro istruttorio complessivo e nel contraddittorio delle parti.
  • La deduzione del vizio di motivazione apparente richiede di dimostrare che il ragionamento del giudice non sia percepibile; non basta lamentare che il giudice abbia dato una risposta ritenuta insufficiente o non condivisibile rispetto alle deduzioni difensive.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

Testo integrale

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