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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29780/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario fondo dominante)

La controversia

La controversia nasce da una lite tra proprietari confinanti in tema di passaggio su stradello carrabile. Un soggetto aveva inizialmente chiesto, in via principale, l'accertamento dell'usucapione di una servitù di passaggio pedonale e carrabile esercitata da tempo dal proprio dante causa; in subordine, la costituzione di una servitù coattiva di passaggio in favore di un fondo asseritamente intercluso. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto l'usucapione; in appello, invece, la domanda di usucapione era stata esclusa e la Corte territoriale aveva comunque costituito una servitù coattiva di passaggio pedonale e carrabile, individuando il percorso sulla base di una consulenza tecnica e ritenendo non praticabile un tracciato alternativo perché incidenti su aree escluse dalla servitù coattiva ex art. 1051, comma 4, c.c. Il proprietario del fondo asservito ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per adesione acritica alle conclusioni del c.t.u. e mancata rinnovazione/integrazione della consulenza; 2) violazione dell'art. 1051, commi 2 e 4, c.c. per avere la Corte applicato la norma in modo non pertinente e scelto un percorso meno agevole e più lungo; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere considerato che l'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. riguarderebbe semmai il percorso individuato dal c.t.u. e non quello proposto dal ricorrente, oltre a censure fattuali sui danni al fondo e sulle caratteristiche dei luoghi; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la disciplina delle spese, assumendo che la Corte d'appello non avesse correttamente rideterminato le spese del primo grado dopo la parziale riforma della sentenza. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: i primi tre perché miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove e a sovrapporre una diversa lettura del compendio istruttorio al giudizio di merito, senza denunciare un vizio motivazionale nei ristretti limiti consentiti; il quarto perché la Corte d'appello aveva in realtà disposto la compensazione delle spese di primo e secondo grado, sicché la censura non coglieva la ratio decidendi ed era anche priva di interesse. La decisione si è conclusa con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente alle spese in favore di ciascuna parte controricorrente e applicazione delle conseguenze ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che la scelta del tracciato della servitù coattiva, compiuta dal giudice di merito sulla base della c.t.u. e della concreta destinazione dei luoghi, non è sindacabile in cassazione se la motivazione è congrua e non apparente. Ha inoltre chiarito che l'esenzione prevista dall'art. 1051, comma 4, c.c. per case, cortili, giardini e aree attinenti opera sulla base della destinazione attuale o potenziale dei luoghi e deve essere valutata dal giudice di merito nel bilanciamento tra interesse del fondo intercluso e tutela dell'integrità del fondo servente. In tema di spese, la Corte ha rilevato che la sentenza d'appello aveva già compensato integralmente le spese di entrambi i gradi, poi corretta in tal senso, per cui la censura era infondata e comunque priva di interesse. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità e alle ulteriori conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. e dal D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1051 c.c.

    La servitù coattiva di passaggio deve essere costituita tenendo conto dell'interclusione del fondo e della comparazione tra i possibili percorsi; l'esenzione per case, cortili, giardini e aree attinenti ha carattere tassativo e tutela l'integrità e la funzione abitativa degli spazi, valutandosi la loro destinazione anche potenziale.

  • art. 196 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la consulenza tecnica d'ufficio e la mancata richiesta di chiarimenti o rinnovazione.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata per la gestione della consulenza e del giudizio di rinvio implicito.

  • art. 360 c.p.c.

    n. 4; primo comma, n. 4; n. 5

    È il parametro di impugnazione utilizzato per dedurre vizi di nullità, violazione di legge e motivazione; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità non consente una nuova valutazione del fatto, salvo i limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la Corte ribadisce che la scelta delle risultanze probatorie è riservata al giudice di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Procedura camerale con proposta del consigliere relatore; la decisione è stata assunta in conformità alla proposta, con applicazione delle conseguenze previste dalla norma.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma richiamata per la fissazione dell'adunanza camerale dopo la richiesta di decisione da parte del ricorrente.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte ribadisce che il giudice di merito può compensarle nei casi consentiti e che, in caso di riforma della sentenza, deve provvedere sulle spese dell'intero giudizio.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per censurare la compensazione delle spese; la Corte conferma la discrezionalità del giudice di merito nei limiti di legge.

  • art. 96 c.p.c.

    Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica le sanzioni per lite temeraria e condanna al pagamento di somme in favore delle controparti e della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Viene dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: la Corte di cassazione controlla solo la correttezza giuridica della decisione e la tenuta logico-formale della motivazione, non sostituisce il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.
  • La scelta del tracciato della servitù coattiva di passaggio, quando siano possibili più soluzioni, implica un giudizio di comparazione e bilanciamento tra l'interesse del fondo intercluso ad avere accesso alla via pubblica e la tutela dell'integrità e della riservatezza del fondo servente; tale valutazione appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • L'esenzione dall'imposizione della servitù coattiva prevista per case, cortili, giardini e aree attinenti ha natura tassativa e si fonda sulla concreta e potenziale destinazione dei luoghi; essa può essere superata solo se, rispettandola, l'interclusione del fondo non potrebbe essere eliminata.
  • La mancata rinnovazione della c.t.u. o il mancato accoglimento delle contestazioni del consulente di parte non integra, di per sé, omessa pronuncia o vizio di nullità, quando il giudice di merito abbia comunque espresso una valutazione motivata delle risultanze tecniche.
  • In caso di riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado, il giudice di appello deve provvedere alla regolazione delle spese dell'intero giudizio, potendo disporne la compensazione nei casi consentiti; la censura è inammissibile se non coglie la reale portata della statuizione sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieServitùProveImpugnazioniSpese di lite
RamiDiritti realiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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