Cassazione Civile, Ordinanza n. 19492/2021 del 08/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la proroga di trenta giorni del trattenimento di un cittadino marocchino presso un centro per i rimpatri, disposta dal Giudice di pace su richiesta del Questore, dopo un trattenimento già più volte prorogato. Il ricorrente ha impugnato il decreto con quattro motivi: con il quarto ha denunciato la nullità del provvedimento per difetto di motivazione, sostenendo che la motivazione fosse stata aggiunta solo successivamente; con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 per mancanza dei presupposti della proroga, essendosi il Questore limitato a richiamare la richiesta di identificazione inviata alla rappresentanza consolare marocchina senza esito; con il secondo ha lamentato omessa pronuncia sulla propria deduzione circa l'inesistenza di elementi idonei a rendere probabile l'allontanamento, anche in ragione del tempo trascorso, dell'inerzia amministrativa e del silenzio dell'autorità marocchina; con il terzo ha riproposto la nullità del decreto per motivazione solo apparente, per asserito mancato esame del caso concreto e delle difese dell'interessato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che il decreto, redatto su modulo prestampato e depositato nello stesso giorno dell'udienza, va considerato unitariamente al verbale e può integrare il supporto motivazionale del provvedimento. Ha poi respinto congiuntamente il primo, secondo e terzo motivo, osservando che il giudice di merito aveva effettivamente verificato i presupposti della proroga richiamando le ragioni poste a base della richiesta del Questore, dando atto dell'attivazione dell'Amministrazione e dell'attesa di risposta dall'autorità diplomatica del Paese di origine. La Corte ha escluso il vizio di omessa pronuncia, chiarendo che esso ricorre solo quando manchi del tutto una statuizione su capi o eccezioni autonomamente apprezzabili, non quando sia contestata la sufficienza dell'argomentazione. Ha inoltre ribadito che la proroga del trattenimento è legittima solo se l'Amministrazione dimostri di avere compiuto ogni ragionevole sforzo per ottenere i documenti necessari e che il ritardo non dipenda da sua inerzia, richiamando anche la giurisprudenza unionale. In concreto, il decreto impugnato è stato ritenuto conforme perché fondato sull'invio della richiesta di identificazione e di lasciapassare alla Sezione consolare marocchina, sull'attesa del riscontro e sulla mancata collaborazione del trattenuto alla propria identificazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, non essendosi costituiti gli intimati.
Norme richiamate
art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998
la proroga del trattenimento è ammissibile solo in presenza di ragioni specifiche che rendano ancora necessario il tempo ulteriore per identificazione o acquisizione dei documenti necessari al rimpatrio, dopo che l'Amministrazione abbia compiuto ogni ragionevole sforzo
la motivazione del provvedimento deve essere idonea a sorreggerne il contenuto decisorio; nel caso concreto, la motivazione può risultare dal modulo allegato al verbale se depositato contestualmente
art. 111 Cost.
il provvedimento giurisdizionale deve essere motivato; la Corte ritiene sufficiente una motivazione integrata per relationem e unitariamente al verbale di udienza
l'omessa pronuncia ricorre solo quando manchi del tutto la statuizione su domande o eccezioni autonomamente apprezzabili, non quando sia denunciato un insufficiente esame delle argomentazioni difensive
art. 13 Cost.
la privazione della libertà personale è consentita solo nei casi e modi previsti dalla legge, con controllo giurisdizionale nei limiti della riserva di legge
art. 15, par. 6, direttiva 2008/115/CE
la proroga del trattenimento è possibile soltanto quando l'allontanamento, nonostante ogni ragionevole sforzo dello Stato, duri più a lungo per mancata cooperazione dell'interessato o per ritardi nell'ottenimento della documentazione da paesi terzi
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
non applicato nel caso di specie perché il procedimento è esente dal contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio sulla proroga del trattenimento amministrativo dello straniero, il giudice deve verificare la concreta sussistenza dei presupposti di legge e la specificità delle ragioni addotte dall'Amministrazione, ma la motivazione può essere resa anche per relationem agli atti della richiesta questorile, purché questi siano agevolmente conoscibili dalla difesa.
- L'omessa pronuncia sussiste solo se il giudice non decida affatto su un capo di domanda o su un'eccezione autonomamente apprezzabile; non coincide con la mera insufficienza o non condivisione della motivazione rispetto alle deduzioni delle parti.
- La proroga del trattenimento è legittima solo se l'Amministrazione dimostra di avere attivato concretamente le procedure di identificazione e di rimpatrio e che il ritardo dipenda da fattori esterni, come la mancata cooperazione dell'interessato o l'attesa di documenti dalle autorità consolari.
- Nel riparto dell'onere probatorio, spetta all'Amministrazione allegare gli sforzi compiuti e le ragioni del ritardo, mentre lo straniero deve dimostrare, se contesta la proroga, che l'inottemperanza dipende esclusivamente da inerzia amministrativa o che egli ha collaborato all'identificazione.
- Il controllo giurisdizionale sulla proroga del trattenimento deve essere effettivo ma resta circoscritto ai limiti fissati dalla legge e dalla finalità di rendere possibile l'esecuzione del rimpatrio.
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