Cassazione Civile, Ordinanza n. 08659/2026 del 07/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Una banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di due soggetti, quali eredi della fideiubente originaria, per il pagamento di una somma dovuta in forza di una fideiussione omnibus prestata a garanzia delle obbligazioni di una società poi fallita. Gli ingiunti avevano proposto opposizione eccependo l'incompetenza territoriale del giudice di Biella e sostenendo la competenza inderogabile del Tribunale di Napoli quale foro del consumatore, in quanto la loro dante causa, persona fisica fideiubente, avrebbe agito per scopi privati e non professionali. Il Tribunale aveva accolto l'eccezione, revocato il decreto e dichiarato la competenza di Napoli. La banca ha proposto regolamento necessario di competenza deducendo, in sintesi: 1) che la fideiubente non poteva qualificarsi consumatrice, poiché aveva prestato garanzie per società riconducibili ai figli e dunque per finalità economico-imprenditoriali condivise; 2) che la qualità di consumatore non sarebbe trasmissibile agli eredi, essendo trasmissibili solo i rapporti patrimoniali; 3) che comunque la garanzia aveva finalità professionale, emergente dai collegamenti familiari e societari con le imprese garantite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza. Ha confermato che la fideiubente originaria poteva essere qualificata consumatrice, perché non risultava che la fideiussione fosse stata prestata nell'ambito di una propria attività professionale o in presenza di collegamenti funzionali con la società garantita; ha inoltre ribadito che la morte del fideiussore non estingue il rapporto di garanzia e che la morte del consumatore non fa venir meno il rapporto di consumo, il quale si trasmette agli eredi. Conseguentemente, gli eredi potevano invocare il foro del consumatore ex art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. 206/2005, e poiché essi risiedevano a Napoli la competenza spettava al Tribunale di Napoli. La Corte ha condannato la banca alle spese del regolamento e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 33, comma 2, lett. u), d.lgs. n. 206 del 2005
Il foro del consumatore si applica anche ai successori universali del consumatore deceduto; la competenza territoriale va individuata nel luogo di residenza o domicilio degli eredi destinatari della domanda monitoria.
art. 47, ultimo comma, cod. proc. civ.
Viene richiamato per la proposizione della difesa unitaria dei resistenti nel regolamento di competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È posto a fondamento dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro del contributo unificato cui commisurare l'ulteriore importo dovuto ai sensi del comma 1-quater.
Massime di principio
- Per qualificare come consumatore il fideiussore persona fisica occorre guardare alle finalità concrete dell'operazione di garanzia e non alla natura del debito principale garantito.
- Il fideiussore è consumatore quando la prestazione della garanzia non costituisce atto espressivo della sua attività professionale e non è strettamente funzionale a tale attività, anche se egli intrattiene rapporti familiari o economici con i soggetti garantiti.
- La mera esistenza di collegamenti familiari o indiretti con la società garantita non basta, da sola, a escludere la qualità di consumatore del fideiussore persona fisica.
- La morte del fideiussore non estingue il rapporto di fideiussione, che si trasmette agli eredi, i quali subentrano nella posizione giuridica del defunto con gli stessi diritti e obblighi.
- La morte del consumatore non fa venire meno il rapporto di consumo né il regime di tutela consumeristica, che si trasmette impersonalmente agli eredi destinatari dell'azione.
- Ai fini della competenza territoriale, quando il credito azionato deriva da una fideiussione prestata da un consumatore, il foro consumeristico si individua con riguardo alla residenza o al domicilio degli eredi successori universali del consumatore deceduto.
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