Cassazione Civile, Ordinanza n. 25466/2021 del 21/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Ufficio e dichiarato tardivo, quindi inammissibile, il ricorso originario contro un avviso di accertamento IVA 2006. Con il primo motivo la società ha denunciato la violazione dell'art. 8 L. n. 890 del 1982, sostenendo che il termine per proporre ricorso decorresse non dal deposito del plico presso l'ufficio postale e dalla successiva comunicazione di avvenuto deposito, ma dalla data di ritiro materiale dell'atto presso l'ufficio postale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972, ma tale censura era subordinata all'accoglimento del primo motivo e, quindi, assumeva rilievo solo ove fosse stata ritenuta diversa la decorrenza del termine di impugnazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando un orientamento consolidato secondo cui, nelle notifiche a mezzo posta non andate a buon fine per mancato recapito, la notificazione si perfeziona per il destinatario dopo dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale; il ritiro successivo dell'atto non sposta in avanti la decorrenza del termine per impugnare. Di conseguenza, il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna della società ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nella notificazione postale con deposito del piego e raccomandata informativa, il perfezionamento per il destinatario avviene decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata; il ritiro anticipato rileva solo se precedente, non se successivo.
art. 55 d.P.R. n. 633 del 1972
La censura relativa a tale disposizione è stata dichiarata assorbita perché dipendente dall'esito del primo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È il parametro processuale invocato per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nella notificazione a mezzo posta non perfezionata per mancato recapito, ai fini del destinatario il termine per impugnare decorre dal perfezionamento legale della notifica e non dalla successiva materiale conoscenza dell'atto tramite ritiro del plico.
- Il ritiro dell'atto presso l'ufficio postale non sposta la decorrenza del termine di impugnazione quando sia avvenuto dopo il compimento del termine legale previsto per il deposito e l'avviso di giacenza.
- Quando il primo motivo di ricorso è infondato e assorbe le questioni successive, le censure dipendenti restano prive di esame autonomo.
- Il rigetto del ricorso comporta la condanna della parte soccombente alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, all'ulteriore contributo unificato.
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