Cassazione Civile, Ordinanza n. 13183/2025 del 18/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponente)
La controversia
La controversia nasce dalla risoluzione del rapporto di agenzia e della correlata revoca dell’incarico di coordinamento degli agenti, con cessazione anche della corresponsione di rimborsi. L’agente aveva agito per far dichiarare l’illegittimità sia della risoluzione per giusta causa del contratto di agenzia sia della revoca dell’incarico e dei rimborsi, chiedendo le conseguenti spettanze economiche, tra cui indennità di cessazione del rapporto, indennità di mancato preavviso e indennità suppletiva di clientela. Nel ricorso per cassazione ha articolato quattro motivi: (1) falsa applicazione di norme processuali e sostanziali e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la legittimità della richiesta di doppio rimborso di spese autostradali e la modesta entità della somma; (2) analoghe censure sulla contestazione relativa ad assegni di acconto ricevuti dai clienti e privi di data, deducendo l’esistenza di una prassi aziendale consolidata; (3) ulteriore violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi in relazione alla pretesa cattiva gestione di contratti in alcuni comuni, invocando il raggiungimento del budget, la riduzione dei collaboratori, il periodo considerato e l’insieme delle aree curate; (4) contestazione della legittimità della risoluzione immediata del rapporto e del mancato riconoscimento delle indennità di fine rapporto, di preavviso e suppletiva di clientela. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e fossero formulate in modo inidoneo, anche perché prospettavano un vizio motivazionale precluso dalla doppia conforme senza indicare le divergenze tra le decisioni di primo e secondo grado, e perché denunciavano in modo generico plurime violazioni di legge senza specificare le affermazioni in diritto censurate.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha affermato che i motivi erano plurimamente inammissibili: il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. era precluso dalla doppia conforme e non erano state indicate le ragioni di fatto delle due decisioni; la denuncia di violazione di legge era generica, non individuando con precisione quali affermazioni in diritto della sentenza impugnata fossero in contrasto con le norme richiamate; infine, sotto la veste di errori di diritto, il ricorrente chiedeva una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività estranea al giudizio di legittimità. È stata quindi confermata la soccombenza del ricorrente con condanna alle spese e con l’ulteriore importo per il contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il vizio di violazione di legge va dedotto specificamente, indicando le norme violate e le affermazioni in diritto della sentenza contrastanti con esse; il vizio motivazionale non è spendibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di merito.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi una censura specifica e ammissibile.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma la doglianza è stata ritenuta generica e in realtà volta a rivalutare le prove.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, ma non è stato articolato un concreto errore di giudizio valutativo idoneo a fondare il motivo.
Richiamato tra le norme processuali asseritamente violate, senza specificazione del profilo di contrasto con la sentenza impugnata.
Richiamato in relazione alla risoluzione per inadempimento, ma non in modo idoneo a mostrare una falsa applicazione da parte del giudice di merito.
Richiamato per la gravità dell’inadempimento, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente una richiesta di nuova valutazione dei fatti.
Richiamato tra le norme sull’agenzia e sugli obblighi dell’agente, senza una critica specifica e autosufficiente della decisione impugnata.
Richiamato tra le norme sull’agenzia e sui rapporti informativi tra le parti, ma la doglianza è stata ritenuta generica.
Richiamato in relazione alle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per inammissibilità.
Richiamato in relazione alla giusta causa di risoluzione, ma la Corte non ha scrutinato il merito della sussistenza della stessa per difetto di ammissibilità dei motivi.
art. 9 del contratto individuale del 17.10.2007
Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione dell’inadempimento e la legittimità della risoluzione, senza però superare il vaglio di ammissibilità.
È richiamato per la preclusione del motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme.
Richiamato quale disciplina vigente che recepisce la preclusione del motivo motivazionale in presenza di doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne dà atto per la debenza dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in presenza dei presupposti processuali.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se il ricorrente indica puntualmente le norme asseritamente violate e le specifiche affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che se ne pongono in contrasto.
- Non è ammissibile un ricorso che, sotto la veste di errori di diritto o omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- La censura per violazione di legge non può essere formulata in modo generico e cumulativo rispetto a numerose norme, ma deve consentire alla Corte di verificare quale regola sia stata applicata erroneamente al fatto accertato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è soccombente anche ai fini delle spese e può essere tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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