Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31626/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Disputa ereditaria relativa all'immobile sito in Messina, Via Consolare Pompea, oggetto di comunione ereditaria tra i fratelli Bonansinga. L'immobile era stato assegnato ad Antonino e Matilde con obbligo di conguaglio in favore di Maria. Antonino aveva chiesto e ottenuto, in sede d'appello, il risarcimento del danno per il mancato uso esclusivo dell'immobile da parte sua a causa dell'occupazione esclusiva esercitata da Maria. Fondamento della domanda risarcitoria è la missiva del 15/11/2006 con la quale Antonino e gli altri coeredi chiedevano la consegna delle chiavi o l'acquisto dell'immobile, manifestando la volontà di rientrare nel possesso. Maria ha impugnato la pronuncia della Corte d'appello con otto motivi, deducendo, tra l'altro, omissione di fatto decisivo, errata valutazione della lettera del 2006, e vizi nella quantificazione del danno e nella liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Maria Bonansinga, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto il diritto al risarcimento del danno a favore di Antonino per il periodo di occupazione esclusiva successivo al novembre 2006 (importo originariamente liquidato in primo grado pari a €36.510,00, con riduzione in appello). La Cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure: ha condiviso la lettura della missiva del 15/11/2006 come manifestazione della volontà degli altri coeredi di rientrare nel possesso, ha escluso che la riduzione del periodo di danno in appello costituisca "domanda nuova" ai sensi dell'art.345 c.p.c., ha ritenuto legittima la quantificazione del danno operata dalla Corte d'appello ed ha giudicato corretta la ripartizione delle spese processuali. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali in favore della resistente per €7.000,00 (più oneri di legge) e è dato atto della possibile obbligazione di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13 D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per affermare il principio secondo cui l'apprezzamento della prova spetta al giudice di merito nel suo prudente apprezzamento; la Cassazione non sindaca la valutazione delle prove effettuata dalla Corte d'appello se congrua.

  • art. 1102 c.c.

    Norma sul godimento della cosa comune richiamata in relazione al diritto dei coeredi di concorrere nel godimento del bene comune; la Corte ha ritenuto che il possesso esclusivo non autorizzi la ricorrente ad escludere gli altri coeredi.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato quale base generale della responsabilità per fatto illecito (risarcimento danni) nell'ipotesi di occupazione illegittima del bene comune.

  • art. 820 c.c.

    Richiamato nel contesto della comunione ereditaria e della divisione, come norma rilevante per la regolazione dei rapporti tra coeredi (interpretazione evincibile dal contesto della controversia ereditaria).

  • art. 345 c.p.c.

    Applicato per valutare se la modifica dell'oggetto della domanda in appello costituisca "domanda nuova" (inammissibile) o mera emendatio libelli: la Corte ha ritenuto che la limitazione temporale del periodo di danno sia una emendatio ammissibile e non una nuova domanda.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per precisare che il vizio per omessa considerazione di fatto decisivo opera solo quando sia stato omesso un vero e proprio accadimento oggettivo rilevante; la Cassazione ha escluso tale omissione nel caso di specie, ritenendo inammissibili le deduzioni di mera argomentazione come "fatti" ai sensi della norma.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione all'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la valutazione probatoria compiuta dal giudice di merito sia rimasta entro i limiti del prudente apprezzamento e non sia censurabile in sede di legittimità.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Richiamati in tema di condanna alle spese: la Corte ha confermato il potere discrezionale del giudice di merito nel riparto e nella compensazione parziale delle spese, non essendo necessaria una proporzionalità matematica tra domanda accolta e misura delle spese poste a carico del soccombente.

  • art. 6 D.M. 127/2004

    Richiamato riguardo agli scaglioni per la liquidazione delle spese di giudizio; la Corte ha ritenuto legittima la diversa individuazione dello scaglione tra primo grado e appello, tenuto conto anche della domanda riconvenzionale di usucapione che aveva ampliato il valore della controversia in primo grado.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Citato per attestare l'obbligo eventuale del ricorrente al versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di determinate condizioni processuali; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento, se dovuto.

Massime di principio

  • Una lettera dei coeredi che richiede la consegna delle chiavi o l'acquisto dell'immobile può essere interpretata come manifestazione della volontà di rientrare nel possesso e quindi costituire atto idoneo a fondare una domanda risarcitoria per uso esclusivo illegittimo del bene comune.
  • La valutazione delle prove (art.116 c.p.c.) è rimessa al giudice di merito; la Corte di Cassazione non sostituisce il proprio convincimento a quello del giudice di merito se la motivazione è logica e coerente.
  • La limitazione temporale della domanda risarcitoria in sede di appello non configura automaticamente una "domanda nuova" ai sensi dell'art.345 c.p.c. se si tratta di una emendatio che restringe il periodo oggetto della pretesa senza introdurre nuovi fatti o titoli.
  • La censura per omessa considerazione di fatto decisivo ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c. richiede l'indicazione di un vero e proprio accadimento oggettivo omesso; argomentazioni o deduzioni difensive non sono idonee a fondarla.
  • La quantificazione del danno patrimoniale determinata dal giudice di merito è difficilmente sindacabile in sede di legittimità salvo vizi logico-giuridici evidenti; contestazioni generiche sulle oscillazioni di mercato senza dati probatori specifici sono inidonee.
  • La ripartizione e la compensazione delle spese processuali rientrano nel discrezionale potere del giudice di merito (artt.91 e 92 c.p.c.) e possono tener conto della complessità complessiva del giudizio (es. domande riconvenzionali) ai fini della determinazione del valore della lite.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.