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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31677/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

MC3 aveva stipulato con Ambiente Calore un contratto per la produzione di stufe recanti il marchio "Heatwell" di MC3. Dopo aver pagato €.40.514,98, MC3 rilevò che le stufe erano sprovviste delle certificazioni necessarie alla commercializzazione e intimò più volte la consegna della documentazione tecnica; al rifiuto agì per la risoluzione del contratto e la restituzione delle somme versate. In appello Ambiente Calore ottenne l'annullamento della sentenza di primo grado sostenendo che il contratto non comportava l'obbligo di fornire le certificazioni e che MC3, quale distributore che immette sul mercato con il proprio marchio, doveva considerarsi fabbricante ai sensi dell'art.15 Reg. UE n.305/2011. MC3 propose ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso di MC3, ritenendo che, pur spettando in linea generale a chi immette il prodotto sul mercato (MC3) l'obbligo di certificazione ai sensi dell'art.15 del Reg. UE n.305/2011 rispetto alla responsabilità amministrativa, spettava altresì ad Ambiente Calore fornire la documentazione tecnica necessaria in modo da mettere in condizione l'acquirente/distributore di ottemperare agli obblighi normativi. La Corte ha censurato la motivazione della sentenza d'appello circa l'assenza di doveri informativi/di documentazione da parte della fornitrice, ha dichiarato assorbito il secondo motivo e ha cassato la sentenza impugnata in parte qua, rinviando la causa alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione per accertare l'eventuale inadempimento di Ambiente Calore e la sua gravità nonché decidere sulle spese.

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) n. 305/2011

    Art. 4, Art. 8, Art. 11, Art. 14, Art. 15

    La Corte ricorda che la dichiarazione di prestazione e l'apposizione della marcatura CE sono obblighi del fabbricante (art.4, art.11, art.8). L'art.15 estende gli obblighi del fabbricante a importatori o distributori che immettono il prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o lo modificano, ma ciò non esonera il fabbricante originario dall'obbligo di fornire la documentazione tecnica necessaria: il distributore può essere ritenuto responsabile amministrativamente, mentre il fornitore deve consegnare la documentazione che consenta al distributore di adempiere.

  • Regolamento (CE) n. 765/2008

    La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario; il quadro di vigilanza e responsabilità di mercato rafforza l'obbligo di diligenza dei distributori e la responsabilità del fabbricante.

  • D.lgs. 16.06.2017, n.106

    Atto di recepimento e coordinamento della normativa nazionale con il Reg. UE n.305/2011; disciplina le sanzioni e le modalità di vigilanza sul mercato, richiamata per l'effetto delle responsabilità amministrative.

  • D.P.R. 21.04.1993, n.246 (abrogato)

    Citato come normativa previgente recepente la Direttiva 89/106/CEE; richiamato per contesto storico-normativo ma sostituito dal d.lgs. n.106/2017.

  • Codice civile, art. 1374

    La Corte segnala che le norme di rango comunitario, direttamente efficaci (come il Regolamento), integrano il contenuto del contratto ai sensi dell'art.1374 c.c., vincolando le parti anche in assenza di pattuizione espressa in ordine agli obblighi di legge (es. documentazione tecnica per la certificazione).

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 360 (nn. 3 e 5)

    Art.112 c.p.c. e art.360 c.p.c. richiamati in relazione ai motivi di impugnazione per violazione di legge e vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto fondato il vizio di diritto (art.360 n.3) e ha dichiarato assorbito il motivo relativo alla valutazione della prova (art.360 n.5).

  • Codice civile, art. 1362

    Richiamato nel contesto della doglianza sulla valutazione delle dichiarazioni contrattuali e della corrispondenza tra le parti; la Corte ha ritenuto il punto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.

Massime di principio

  • Quando un prodotto è realizzato da un produttore ma destinato a essere immesso sul mercato dall'acquirente con il marchio di quest’ultimo, il distributore/acquirente che "immette" il prodotto è tenuto agli obblighi formali di fabbricazione (dichiarazione di prestazione, marcatura CE) ai sensi dell'art.15 Reg. UE n.305/2011.
  • L'obbligo di consegnare la documentazione tecnica da parte del produttore/fabbricante è distinto ma complementare: anche se la responsabilità amministrativa può gravare sul distributore che immette sul mercato, il fornitore deve fornire la documentazione tecnica necessaria a consentire l'adempimento degli obblighi normativi.
  • Le disposizioni di regolamento UE sono direttamente efficaci e integrano il contenuto dei contratti tra privati (art.1374 c.c.): le parti non possono sottrarsi agli obblighi di legge attraverso una pattuizione contraria o con omissioni implicite.
  • In caso di mancata consegna della documentazione tecnica o delle certificazioni, il giudice deve valutare concretamente se l'inadempimento del fornitore sia di sufficiente gravità da giustificare la risoluzione del contratto (valutazione di rilevanza dell'inadempimento).
  • Per evitare incertezze, è buona prassi contrattuale prevedere espressamente chi è tenuto a predisporre e consegnare la documentazione tecnica, chi appone il marchio, chi assume le responsabilità verso le autorità e quali garanzie/penali sono previste in caso di mancata certificazione.
  • La mera apposizione del marchio del distributore può far sorgere a suo carico responsabilità analoghe a quelle del fabbricante; tuttavia ciò non esonera il produttore dall'obbligo di cooperare fornendo la documentazione necessaria.

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