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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31668/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Guerini era stato sanzionato da Consob per abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis T.U.F.) per acquisti di azioni Italcementi il 28.07.2015 poco prima dell'annuncio dell'acquisizione da parte di Heidelberg Cement. Le sanzioni imposte comprendevano una pecuniaria di €120.000 e misure accessorie (confisca e interdizione). Guerini impugnava la delibera Consob dinanzi alla Corte d'Appello di Brescia e, poi, ricorreva in Cassazione contestando, tra l'altro: mancato e tardivo accesso agli atti e rimessione in termini; diniego dell'audizione avanti la Commissione in fase decisoria (art. 18 legge 689/1981); vizi nella valutazione della prova indiziaria (divieto di doppia presunzione); e la mancata rideterminazione della sanzione alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n.63/2019 (applicazione della lex mitior in materia di minimi e massimi edittali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto i primi quattro motivi (ha ritenuto sufficiente l'accesso agli atti, legittimo il contraddittorio procedimentale svolto in fase istruttoria, corretta la valutazione analitica e poi sintetica degli indizi e non sussistente il divieto di "doppia presunzione" nel caso concreto). Tuttavia ha accolto il quinto motivo: la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello avrebbe dovuto applicare d'ufficio la disciplina più favorevole risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n.63/2019 (lex mitior in tema di minimi e massimi sanzionatori) e ha cassato la sentenza limitatamente alla determinazione della sanzione pecuniaria, rinviando per la rideterminazione della stessa entro il nuovo intervallo edittale più favorevole (originario: €20.000 - €3.000.000). Inoltre è stato confermato che la confisca doveva essere limitata al profitto dell'illecito (come già disposto dal giudice d'appello alla luce della pronuncia costituzionale che ha inciso sulle regole di confisca).

Norme richiamate

  • art. 187-bis T.U.F.

    Norma che disciplina l'abuso di informazioni privilegiate; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie amministrativa relativa all'insider trading secondario e ammette la prova basata su indizi gravi, precisi e concordanti.

  • art. 187-quater T.U.F.

    Prevede le sanzioni interdittive accessorie; applicata da Consob come misura accessoria alla sanzione pecuniaria.

  • art. 187-sexies T.U.F.

    Conteneva la previsione di confisca obbligatoria; la Corte Costituzionale (sent. 10/5/2019 n.112 citata nel provvedimento) ha dichiarato l'incostituzionalità della parte che prevedeva la confisca obbligatoria, con conseguente limitazione della confisca al profitto accertato.

  • art. 6, commi 2 e 3 d.lgs. n.72/2015

    [a]lle sanzioni amministrative previste dal d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, non si applica l'art. 39, comma 3, della legge 28 dicembre 2005, n. 262

    Il comma 3 ha ripristinato la cornice edittale più favorevole; il comma 2 aveva limitato la retroattività, ma la Corte Costituzionale con sent. n.63/2019 ha dichiarato incostituzionale la parte che escludeva la retroattività della norma più favorevole, imponendo l'applicazione della lex mitior. La Cassazione ha affermato che il giudice dell'opposizione deve applicare d'ufficio la disciplina più favorevole.

  • art. 39, comma 3, legge n.262/2005

    Disposizione che aveva 'quintuplicato' la cornice edittale delle sanzioni; la sua applicazione è stata esclusa poi dall'art.6 d.lgs.72/2015 e oggetto di valutazione costituzionale per effetti retroattivi.

  • art. 18 legge n.689/1981

    "l'autorità competente ... assume la propria decisione finale 'sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta'"

    La Corte ha interpretato la norma come finalizzata a garantire il contraddittorio in vista della decisione finale, senza imporre una duplicazione dell'audizione (istruttoria e decisoria): l'audizione in fase istruttoria è ritenuta idonea se seguita da sindacato giurisdizionale pieno.

  • art. 153 e art. 360 cod. proc. civ.

    Richiamati come parametri processuali: art.153 c.p.c. (termini/regole processuali) e art.360 (motivi di cassazione). La Cassazione ha dichiarato inammissibile o infondato parte del ricorso per difetto di riferibilità alla ratio decidendi del giudizio di merito.

  • art. 27 legge 11 marzo 1953 n.87 (sulla Corte costituzionale)

    Richiamato per spiegare l'estensione degli effetti della pronuncia costituzionale e la conseguente retroattività della declaratoria di illegittimità parziale.

Massime di principio

  • In procedimenti sanzionatori amministrativi per insider trading la prova può fondarsi su un quadro di indizi "gravi, precisi e concordanti"; il giudice di merito deve svolgere prima un esame analitico dei singoli elementi e poi una valutazione sintetica complessiva, esplicitando il criterio logico usato.
  • La mancata audizione in sede decisionale della massima autorità (Commissione) non è di per sé violazione dell'art.18 legge 689/1981 se al procedimento istruttorio è stato garantito il contraddittorio e resta possibile il pieno sindacato giurisdizionale in sede di opposizione.
  • La semplice tardività della produzione di atti amministrativi non obbliga automaticamente il giudice a disporre la rimessione in termini: occorre che i documenti prodotti tardivamente abbiano determinato l'origine dei nuovi motivi che non potevano essere presentati prima.
  • Il divieto di "doppia presunzione" è violato solo se la deduzione del fatto ignoto si fonda su un fatto a sua volta puramente presunto; se invece la catena presuntiva poggia su fatti certi, sincronici e valutati unitariamente, è legittima la ricostruzione presuntiva.
  • Quando una pronuncia costituzionale o altra norma sopravvenuta rende applicabile un regime sanzionatorio più favorevole (lex mitior), il giudice dell'opposizione deve applicarlo anche d'ufficio e, se necessario, rideterminare la sanzione entro la nuova cornice edittale, anche se l'importo originario rientrava numericamente nella nuova fascia.
  • Le pronunce penali non vincolano automaticamente l'Autorità amministrativa o il giudice amministrativo se non c'è giudicato penale pieno su fatti materiali rilevanti per la decisione; il ne bis in idem ha pieno effetto solo con assoluzione perche' il fatto non sussiste.

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