Cassazione Civile, Sentenza n. 31627/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile, ha ritenuto assorbito il secondo e ha accolto il terzo motivo. Perciò ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al vizio relativo all'omessa pronuncia sulla consistenza dell'asse eredita rio, disponendo il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità e per pronunciarsi sulla materia rimessa.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso in Cassazione era composto da tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte d'appello dichiarato la nullità delle donazioni dissimulate senza che la domanda di nullità fosse stata riproposta in appello; 2) violazione degli artt. 1414 e 1417 c.c., censura sulla necessità che la controdichiarazione che prova la simulazione abbia la stessa forma del negozio dissimulato e che le donazioni dissimulate debbano rispettare i requisiti di forma dell'art. 872 c.c.; 3) omessa pronuncia e vizio di motivazione sull'appello incidentale di Riccardo Balducci, che chiedeva l'accertamento dell'appartenenza all'asse ereditario dei mobili della villa, di una vettura e dei depositi bancari, censurando l'assorbimento da parte della Corte d'appello di ogni questione relativa alla consistenza dell'asse per la mancata domanda di divisione.
Norme richiamate
Impugnato come base del primo motivo: la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché il ricorso non dimostrava un interesse all'impugnazione derivante da una situazione di soccombenza nel precedente giudizio
Richiamato nella motivazione: per proporre o resistere in appello è necessario avere interesse concreto; l'assenza di utilità pratica dalla rimozione della pronuncia rende il gravame inammissibile
Citato nel secondo motivo in relazione alla forma dei negozi; la Corte ha considerato la questione assorbita e non decisiva per la cassazione
Richiamato assieme all'art. 1414 c.c. nel secondo motivo relativo alla simulazione e alla forma della controdichiarazione; la Cassazione non ha deciso nel merito avendo assorbito il motivo
Riferito come norma che impone la forma ad substantiam per le donazioni; la Corte d'appello aveva ritenuto che le donazioni dissimulate dovessero rispettare tale forma
Richiamato per spiegare l'effetto pratico della nullità rispetto alla riduzione: la nullità reintegra il bene nell'asse, incidendo sulla determinazione delle quote ereditarie
Richiamato proceduralmente: le parti hanno prodotto memorie ex art. 378 c.p.c.; norma citata per l'istruttoria scritta nella fase di legittimità
Massime di principio
- L'interesse ad impugnare in Cassazione richiede una comprovata utilità concreta derivante dalla rimozione della pronuncia impugnata; l'assenza di pregiudizio rende il ricorso inammissibile.
- La domanda di accertamento della consistenza dell'asse ereditario è autonoma rispetto alla domanda di divisione: un giudice d'appello non può assorbire impropriamente questioni sulla consistenza dell'asse per il solo fatto che non sia stata chiesta la divisione.
- La dichiarazione di nullità di donazioni dissimulate per difetto di forma reintegra i beni nell'asse ereditario e può risultare più favorevole alla posizione di un coerede rispetto alla mera riduzione; le parti devono valutare strategicamente quale rimedio richiedere.
- Per la prova della simulazione non sempre è necessario che la controdichiarazione abbia la medesima forma del negozio dissimulato, ma la questione può comportare valutazioni complesse sulla forma dei negozi e non sempre risolta in sede di legittimità se non adeguatamente dedotta.
- La Corte di merito deve motivare compiutamente se ritiene di non decidere su question i rilevanti; errori di motivazione su assorbimento improprio sono motivo valido di cassazione e rinvio.
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