Cassazione Civile, Ordinanza n. 16249/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiari/obbligati)
La controversia
La controversia nasce da un'azione proposta da un istituto bancario, poi proseguita dalla cessionaria del credito, per far dichiarare simulati o, in subordine, inefficaci ex art. 2901 c.c. alcuni atti dispositivi compiuti dal debitore: in particolare, una cessione di quota di immobile con accollo di quota di mutuo intervenuta in esecuzione di un accordo di separazione consensuale tra coniugi concluso tramite negoziazione assistita, e una successiva compravendita di un altro immobile. Il tribunale aveva negato la legittimazione attiva della cessionaria per difetto di prova della cessione in blocco del credito; la corte d'appello, invece, aveva riconosciuto la titolarità del credito in capo alla cessionaria e la sua legittimazione ad agire, ma aveva rigettato nel merito la domanda revocatoria. In cassazione la società cessionaria ha dedotto tre motivi: 1) violazione degli artt. 1414, 2697, 2727, 2729 c.c. e 115 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la corte territoriale avrebbe svalutato o omesso di esaminare complessivamente gli indizi e le prove che avrebbero dovuto condurre a ritenere simulato l'atto; 2) violazione degli artt. 1362, 1322 e 2901 c.c. e vizio di motivazione, lamentando che l'accordo di separazione e l'atto dispositivo avrebbero dovuto essere qualificati diversamente, come atto gratuito o comunque assoggettabile alla disciplina revocatoria invocata, e che la corte d'appello avrebbe errato nella valutazione degli elementi fattuali; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del d.P.R. n. 115/2002, contestando la regolazione delle spese e il raddoppio del contributo unificato, assumendo che vi fosse stata soccombenza solo parziale. La Suprema Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi inammissibili perché diretti, in sostanza, a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio e del merito, non consentita in sede di legittimità; ha inoltre rilevato che la corte d'appello aveva motivato in modo non apparente e coerente sul carattere non gratuito dell'atto, ritenendolo inserito in un assetto solutorio compensativo e oneroso derivante dalla separazione, e che la disciplina delle spese era corretta perché la soccombenza va valutata in base all'esito complessivo della lite. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società cessionaria. Ha confermato, per quanto qui rileva, la decisione di merito che aveva escluso la simulazione e la revocabilità dell'atto di trasferimento della quota immobiliare collegato all'accordo di separazione, ritenendo che i motivi di ricorso sollecitassero una rivalutazione del fatto e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulle spese, poiché la soccombenza deve essere apprezzata sull'esito finale della lite e la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito nei limiti di legge. Conseguentemente ha condannato la ricorrente a rifondere le spese del giudizio di cassazione in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla simulazione; la Corte osserva che il motivo mirava in realtà a una diversa valutazione degli indizi e delle prove, non consentita in cassazione.
Invocato sulla ripartizione dell'onere della prova; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a contestare il merito dell'apprezzamento probatorio.
Richiamato in relazione alle presunzioni semplici; la Corte ribadisce che non è sindacabile in cassazione la diversa lettura degli indizi operata dal giudice di merito.
Richiamato per le presunzioni gravi, precise e concordanti; la censura è stata qualificata come richiesta di nuova valutazione fattuale.
La Corte precisa che la violazione dell'art. 115 è sindacabile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove inesistenti o non dedotte; non quando si contesti la valutazione delle prove effettivamente acquisite.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro formale di ricorso, ma i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché in realtà miravano a un riesame del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il vizio motivazionale; la Corte ne esclude l'utilizzo per ottenere una rivalutazione delle prove o degli elementi istruttori.
Richiamato per l'interpretazione dell'accordo di separazione; la censura è stata reputata inammissibile perché non denunciava un errore ermeneutico ma una diversa lettura del fatto.
Richiamato in relazione alla qualificazione dell'assetto negoziale tra i coniugi; la Corte non ravvisa una violazione di legge, ma solo una contestazione del giudizio di fatto.
Richiamato quale norma sulla revocatoria ordinaria; la Corte conferma che la qualificazione dell'atto come non gratuito e la valutazione dei presupposti della revocatoria sono state correttamente apprezzate dal giudice di merito.
Richiamato per le spese di lite; la Corte afferma che la soccombenza si valuta sull'esito complessivo della lite, non sui singoli punti controversi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova e diversa valutazione degli elementi indiziari e probatori già esaminati dal giudice di merito; il sindacato della Cassazione resta limitato ai vizi di violazione di legge o ai casi di motivazione apparente, inesistente o radicalmente illogica nei limiti del minimo costituzionale.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove inesistenti, non introdotte nel processo o del tutto estranee al materiale probatorio acquisito; non quando si contesti il peso attribuito alle prove effettivamente ritualmente dedotte.
- La critica alla qualificazione giuridica di un atto negoziale è inammissibile se, sotto l'apparente deduzione della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una differente ricostruzione fattuale della volontà delle parti e della causa concreta dell'operazione.
- Ai fini della revocatoria ordinaria, la verifica del carattere gratuito o oneroso dell'atto deve essere compiuta considerando l'effettivo assetto economico complessivo dell'operazione e gli obblighi assunti dalle parti; l'inserimento dell'atto in un accordo solutorio o compensativo può escluderne la gratuità.
- La soccombenza processuale va apprezzata in base all'esito complessivo della lite e non con riferimento ai singoli capi o questioni decise favorevolmente o sfavorevolmente nel corso del giudizio.
- La regolazione delle spese di lite e la valutazione dell'eventuale compensazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per violazione del principio di soccombenza o nei limiti di legge.
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