Cassazione Civile, Ordinanza n. 36568/2021 del 25/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La società aveva presentato istanza di interpello disapplicativo per l'anno d'imposta 2006, sostenendo di rientrare nella disciplina delle società non operative ma di non poter conseguire i ricavi minimi per una situazione oggettiva straordinaria: aveva concesso in affitto l'unica azienda e il suo unico reddito era il canone di affitto. L'Ufficio aveva negato la disapplicazione e notificato avviso di accertamento; CTP e CTR avevano accolto il ricorso dei contribuenti ritenendo ragionevole che il reddito presunto non fosse stato conseguito e che sussistesse un impedimento oggettivo non dipendente da scelta imprenditoriale. L'Agenzia ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provata l'impossibilità oggettiva di conseguire la soglia minima di ricavi. Inoltre, risultava che un litisconsorte presente nei precedenti gradi non era stato notificato del ricorso per cassazione; tuttavia la Corte ha ritenuto superflua l'integrazione del contraddittorio perché il ricorso era prima facie infondato/inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo, pur formalmente dedotto come violazione di legge, in realtà censurasse l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito con motivazione conforme, quindi non era scrutinabile in cassazione nei termini proposti. Ha inoltre escluso la debenza dell'ulteriore contributo unificato nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, richiamando il regime di prenotazione a debito delle Amministrazioni dello Stato. Nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata.
Norme richiamate
art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994
La disciplina delle società non operative consente la disapplicazione quando l'impresa dimostri l'esistenza di una situazione oggettiva straordinaria che impedisca il conseguimento del reddito minimo legale o ritardi l'avvio dell'attività oltre il primo periodo d'imposta; l'impossibilità va intesa in senso elastico e riferita a uno specifico fatto non dipendente da scelta consapevole dell'imprenditore.
Il motivo di ricorso non può tradursi in una mera contestazione dell'apprezzamento probatorio e dell'accertamento di fatto svolto dai giudici di merito.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La censura formalmente qualificata come violazione di legge è stata ritenuta in realtà diretta contro la motivazione e la ricostruzione fattuale, quindi inammissibile nei limiti del sindacato di legittimità.
Il principio di ragionevole durata del processo consente di evitare attività processuali superflue, come l'integrazione del contraddittorio, quando il ricorso sia prima facie infondato.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale per il ricorso manifestamente non fondato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che operano con il meccanismo della prenotazione a debito.
Ha introdotto la disciplina dell'ulteriore contributo unificato richiamata dalla Corte, ma non applicabile all'Agenzia delle Entrate nel caso di specie.
Massime di principio
- In materia di società non operative, la prova dell'impossibilità oggettiva di conseguire il reddito minimo non richiede un'impossibilità assoluta, ma la dimostrazione di uno specifico fatto straordinario, non voluto dall'imprenditore, idoneo a impedire o ritardare lo svolgimento fisiologico dell'attività produttiva.
- In cassazione è inammissibile il motivo che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito.
- Quando la decisione di merito è sorretta da doppia conforme e il ricorso appare prima facie infondato, la Corte può evitare l'integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notifica per non aggravare inutilmente il processo.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto dalle Amministrazioni dello Stato esentate dal pagamento mediante prenotazione a debito.
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