Cassazione Civile, Ordinanza n. 36313/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una struttura sanitaria privata per il pagamento di prestazioni rese negli anni 2003 e 2004 nei confronti dell’Assessorato regionale alla salute. L’ente pubblico propose opposizione ex art. 645 c.p.c. e chiamò in causa l’azienda sanitaria provinciale per eventuale manleva. Il tribunale revocò il decreto ingiuntivo e la corte d’appello confermò. In cassazione la struttura privata dedusse quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1353, 1358 e 1359 c.c., sostenendo che il controllo sull’effettività e appropriatezza delle prestazioni non fosse una condizione sospensiva del contratto, oppure, in subordine, che la condizione dovesse considerarsi avverata per comportamento di mala fede della controparte che avrebbe impedito il controllo; 2) violazione delle norme sull’interpretazione del contratto, contestando la qualificazione transattiva attribuita dalla corte territoriale ai verbali delle conferenze di servizio e negando che vi fossero reciproche concessioni; 3) errata applicazione del principio di non contestazione, con riguardo a una relazione dell’azienda sanitaria che, secondo la ricorrente, conteneva solo dati numerici e valutazioni generali; 4) mancato riconoscimento degli interessi di mora ex d.lgs. n. 231 del 2002, assumendo che bastasse il concetto di transazione commerciale e che non fosse necessaria una convenzione scritta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi e infondato il quarto. Ha ritenuto che la qualificazione dell’accordo come sottoposto a condizione e come transattivo fosse frutto di un apprezzamento di merito non censurabile nei limiti del ricorso proposto; che il motivo sul non contestato non colpisse la ratio decidendi e fosse comunque carente di specifica indicazione degli atti; e che, per le prestazioni sanitarie erogate da strutture private preaccreditate, gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 spettino solo in presenza di una convenzione scritta successiva all’8 agosto 2002, circostanza esclusa nel caso concreto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
norma processuale richiamata per l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall’ente pubblico.
richiamato per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell’ordinanza.
invocato dal ricorrente per contestare la qualificazione del rapporto come contratto sottoposto a condizione sospensiva.
invocato insieme agli artt. 1353 e 1359 c.c. sul comportamento delle parti pendente condizione.
richiamato per sostenere l’avveramento della condizione per comportamento contrario a buona fede della controparte.
richiamato quale criterio legale di interpretazione del contratto, la cui violazione è stata ritenuta non specificamente dedotta.
richiamato per qualificare l’accordo come transazione diretta a porre fine a una lite.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
richiamato per la necessaria specifica indicazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda.
gli interessi di mora di tale decreto sono stati ritenuti spettanti solo in presenza di una convenzione scritta successiva all’8 agosto 2002 tra ente pubblico e struttura privata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione illogica; non è ammissibile una mera contrapposizione di una lettura alternativa, ancorché più favorevole alla parte ricorrente.
- Quando il giudice di merito qualifica un accordo come transazione o come rapporto condizionato sulla base del testo e della finalità del negozio, il ricorso per cassazione deve censurare puntualmente il metodo ermeneutico seguito, non limitarsi a contestare il risultato interpretativo.
- Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi della sentenza impugnata: è inammissibile la censura che si indirizzi a un argomento non decisivo o non realmente posto a fondamento della decisione.
- La deduzione di violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. richiede la specifica indicazione e trascrizione, almeno nei passaggi essenziali, degli atti e documenti su cui il motivo si fonda.
- Per le prestazioni sanitarie rese da strutture private preaccreditate, gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231 del 2002 spettano solo se esiste una convenzione scritta, successiva all’8 agosto 2002, che regoli le condizioni e i limiti dell’obbligo di pagamento della pubblica amministrazione.
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