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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6393/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società Tondini impugnava due avvisi di accertamento per gli anni 2003 e 2004 emessi dall'Agenzia delle Entrate che contestavano la deducibilità di componenti negativi e la detraibilità dell'IVA per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti. Le fatture contestate erano state emesse dal fornitore CGS s.r.l., risultato 'cartiera' nell'ambito di una verifica della Guardia di Finanza. In Cassazione Tondini deduceva, con motivi identici per entrambi i giudizi, carenza di motivazione delle sentenze di merito (violazione d.lgs. 546/1992 art.36) e errata ripartizione dell'onere della prova, lamentando che la CTR aveva ritenuto provata la fittizietà delle fatturazioni in assenza di indizi gravi, precisi e concordanti e senza che l'Amministrazione avesse fornito adeguata prova dell'inesistenza delle operazioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha riunito i due ricorsi e li ha rigettati. Ha ritenuto che la CTR avesse fornito adeguata motivazione, richiamando le risultanze dell'indagine penale (p.v.c. della Guardia di Finanza) che attestavano come la CGS emettesse fatture per operazioni inesistenti e che gli indizi fossero caratterizzati da gravità, precisione e concordanza. La Corte ha inoltre confermato il criterio di riparto dell'onere della prova: una volta che l'Amministrazione dimostra, anche per presunzioni, l'oggettiva inesistenza dell'operazione (es. facendo emergere la natura di 'cartiera' del fornitore o la sua carenza di struttura), spetta al contribuente provare l'effettiva esistenza delle operazioni; la produzione della fattura o della mera regolarità formale non è sufficiente. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e la società è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 2.300,00 per ciascun giudizio oltre spese prenotate a debito) e al versamento del contributo unificato supplementare previsto.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. civ.

    Fondamento per la riunione dei ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva; la Corte l'ha applicata in sede di legittimità per economia processuale e unità del diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

    Norma richiamata rispetto ai motivi di cassazione (vizi di motivazione); la Corte ha ritenuto infondati i motivi che denunciavano nullità o apparente motivazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. 31/12/1992 n. 546

    Norma processuale tributaria evocata dalla ricorrente per contestare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la CTR avesse invece adeguatamente motivato la decisione.

  • art. 2697 cod. civ.

    Principio generale sull'onere della prova: la Corte ha richiamato il regime probatorio secondo cui, dopo che l'Amministrazione prova l'inesistenza oggettiva, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni.

  • art. 2727 cod. civ.

    Richiamato tra le norme sul sistema probatorio; utilizzato nel contesto della valutazione delle prove e presunzioni.

  • art. 2729 cod. civ.

    Richiamata in relazione al regime delle presunzioni; la Corte ha confermato la legittimità dell'uso di presunzioni e indizi gravi, precisi e concordanti per provare l'inesistenza.

  • art. 39, comma 1, lett. d) d.P.R. 29/09/1973 n. 600

    Norma del DPR 600/1973 richiamata in relazione ai poteri e alle contestazioni dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento fiscale.

  • art. 21 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato per sottolineare la rilevanza fiscale della fattura (rappresenta in termini tributari un costo deducibile), spiegando perché l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni per contestarne l'effettiva sussistenza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Norma applicata con riferimento all'obbligo di versamento del contributo unificato supplementare da parte della ricorrente, come disposto nel dispositivo.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione dimostra, anche per presunzioni, che il fornitore è una 'cartiera' o privo di struttura economica adeguata, si configura l'oggettiva inesistenza dell'operazione e il contribuente deve dimostrarne l'effettiva esecuzione.
  • La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture o l'uso di mezzi di pagamento non sono di per sé idonei a provare l'effettiva esistenza dell'operazione quando sussistono indizi gravi, precisi e concordanti di fittizietà.
  • Gli indizi raccolti in sede di indagine penale (p.v.c. della Guardia di Finanza) possono costituire prova presuntiva valida in sede tributaria purché risultino caratterizzati da gravità, precisione e concordanza e siano adeguatamente evocati nella motivazione del giudice.
  • In frodi più complesse (es. frode carosello) l'Amministrazione deve provare gli elementi costitutivi della frode e, se del caso, la consapevolezza del contribuente; in schemi più semplici o triangolari può essere sufficiente dimostrare l'inefficacia strutturale del fornitore.
  • Il giudice deve motivare il passaggio logico che porta dall'accertamento degli indizi alla conclusione sulla inesistenza: una motivazione che indichi gli elementi indiziari e il ragionamento logico è di norma sufficiente a respingere la censura di motivazione apparente.

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