Cassazione Civile, Sentenza n. 6390/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Lazio che aveva confermato la sentenza di primo grado che aveva respinto i ricorsi contro avvisi di accertamento per gli anni 2007-2008. L'Ufficio aveva contestato l'omesso versamento dell'IVA su cessioni/fatture senza imposta perché erroneamente assoggettate al meccanismo del reverse charge; il giudice d'appello aveva ritenuto che il contribuente non avesse provato le condizioni previste dall'art. 17 d.P.R. 26/10/1972, n. 633 (in particolare la sussistenza del rapporto di subappalto e la qualità delle parti coinvolte). Il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso in Cassazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il giudizio estinto per rinuncia del ricorrente. Non essendo intervenuta l'accettazione dell'atto di rinuncia da parte della controparte (condizione prevista dall'art. 391, quarto comma, c.p.c.), la Corte ha ritenuto applicabile il principio di causalità e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidate in complessivi euro 4.100,00 oltre spese prenotate. Inoltre, la Corte ha precisato che, essendo sopravvenuta la causa di estinzione, non si applica l'art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002 relativo all'obbligo di versamento del contributo unificato da parte dell'impugnante non vittorioso.
Norme richiamate
art. 17 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il reverse charge è ammesso solo se ricorrono condizioni specifiche (es. prestazioni rese da subappaltatore verso impresa appaltatrice). La C.T.R. aveva ritenuto che il contribuente non avesse fornito la prova della sussistenza di tali condizioni, giustificando la rettifica IVA.
art. 391, quarto comma, c.p.c.
La rinuncia al giudizio estingue il processo, ma l'esclusione della condanna alle spese in capo al rinunciante opera solo se la rinuncia è accettata dall'altra parte; in mancanza di accettazione la regola della causalità può comportare la condanna del rinunciante alle spese.
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
La norma sul rimborso del contributo unificato da parte della parte impugnante non vittoriosa non trova applicazione quando il giudizio si estingue per causa sopravvenuta (es. rinuncia), essendo quest'ultima diversa dalla pronuncia di rigetto sul merito.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione estingue il giudizio: per evitare di essere condannati a rifondere le spese, il rinunciante dovrebbe ottenere l'accettazione della controparte (art. 391 c.p.c.) o fornire al giudice giustificazioni tali da esonerarlo dalle spese.
- Quando l'estinzione del processo avviene per causa sopravvenuta (es. rinuncia), non si applicano automaticamente le disposizioni che gravano sul perdente sul merito (es. art.13, comma 1‑quater DPR 115/2002 sul contributo unificato).
- Sulle questioni sostanziali (es. applicazione del reverse charge ai fini IVA) grava sul contribuente l'onere di provare le condizioni previste dalla norma (art. 17 DPR 633/1972): occorrono documenti che attestino la natura del rapporto contrattuale (subappalto vs appalto) e la qualità delle parti.
- Prima di rinunciare a un ricorso di legittimità conviene valutare le conseguenze economiche (spese del giudizio) e cercare, se possibile, l'accettazione della controparte o un accordo transattivo che eviti la condanna alle spese.
- In fase di impugnazione tributaria, la mancata produzione di prova in ordine ai presupposti che giustificano regimi IVA particolari (come il reverse charge) espone il contribuente al rischio di conferma dell'accertamento da parte dei giudici di merito.
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