Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 10321/2023 del 18/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal consorzio per il pagamento dell'aumento della tariffa dell'acqua potabile relativo agli anni 1998-2001. La società destinataria dell'ingiunzione aveva proposto opposizione e, in appello, aveva ottenuto la revoca del decreto perché la Corte territoriale aveva ritenuto non provata la legittimità della delibera consortile che aveva disposto l'aumento tariffario e non provata, altresì, l'esistenza di un accordo tra le parti idoneo a fondare l'obbligo di pagamento del maggior prezzo. Il consorzio ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) ha denunciato violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la delibera consortile godeva di presunzione di legittimità, che spettava al consorzio determinare la tariffa e che la legittimità della delibera era stata comunque confermata o non contestata; 2) ha denunciato violazione delle norme sul contratto e sulla forma, sostenendo che nel regime transitorio delle tariffe idriche queste potevano essere fissate anche per accordo, senza forma scritta, e che la missiva del 10/06/1999 inviata dalla controparte ai Comuni dimostrava l'accordo; 3) ha denunciato violazione delle norme sulla confessione, sostenendo che quella stessa missiva avrebbe dovuto essere valutata come confessione stragiudiziale o comunque come prova dell'accordo, senza essere esclusa solo perché indirizzata a terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi, sotto l'apparente deduzione di violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo, mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie e del merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che le censure erano generiche, perché non individuavano specificamente il punto della sentenza asseritamente in contrasto con le norme richiamate. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l'osservazione sulla necessità della forma scritta era soltanto incidentale e non costituiva la ratio decidendi, essendo la vera ragione della decisione l'assenza di prova dell'accordo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è inammissibile se non indica specificamente quali norme siano state violate e in quale punto la sentenza impugnata contrasti con esse.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda solo un fatto storico decisivo e discusso tra le parti, non elementi istruttori, argomentazioni difensive o una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    I motivi di ricorso devono essere specifici e consentire di individuare chiaramente la violazione denunciata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa delle norme o dei punti della sentenza.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione ai requisiti del contratto; la Corte non ne affronta il contenuto nel merito perché reputa la censura inammissibile.

  • art. 1350 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla forma del contratto; la Corte osserva che l'eventuale tema della forma scritta era comunque incidentale rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 1372 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in relazione all'efficacia vincolante del contratto; la Corte non entra nel merito per difetto di specificità del motivo.

  • art. 2725 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente in tema di prova del contratto; la Corte non lo applica nel merito perché la doglianza tendeva alla rivalutazione delle prove.

  • art. 2730 c.c.

    Richiamato dalla parte ricorrente sulla confessione; la Corte ribadisce che la valutazione della missiva come prova confessionoria appartiene al giudice di merito, salvo errori di diritto non ravvisati.

  • art. 2735 c.c.

    La Corte richiama il principio per cui la confessione stragiudiziale resa a terzi ha valore probatorio valutabile dal giudice, ma nella specie la censura mirava a contestare il prudente apprezzamento del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • L. n. 36 del 1994, art. 13

    Richiamata dalla ricorrente per sostenere la disciplina transitoria delle tariffe idriche; la Corte non affronta il merito della questione per inammissibilità dei motivi.

  • L. n. 172 del 1995

    Richiamata dalla ricorrente per la disciplina delle tariffe idriche; non esaminata nel merito per difetto di specificità del ricorso.

  • L. n. 448 del 1998

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla determinazione tariffaria; non esaminata nel merito.

  • Delibera CIPE n. 248 del 18/12/1997

    Richiamata dalla ricorrente come parametro di legittimità della tariffa; la Corte non si pronuncia sul merito della sua applicazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura di violazione di legge è inammissibile se non individua con precisione la norma violata, il contenuto precettivo e il punto della decisione che vi si porrebbe in contrasto.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non le singole prove, le deduzioni difensive o una diversa ricostruzione del fatto proposta dal ricorrente.
  • Non è consentito trasformare il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito mediante censure dirette a sostituire la propria valutazione delle prove a quella del giudice di merito.
  • Quando la motivazione della sentenza contenga un'argomentazione solo incidentale, la sua contestazione non coglie la ratio decidendi e non può fondare un motivo utile di ricorso.
  • La valutazione della valenza probatoria di documenti e dichiarazioni, inclusa l'eventuale natura confessorie, rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo violazione di regole legali di prova effettivamente dedotta e specificamente illustrata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.