Ordinanza n. 45/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’atto del 22 gennaio 2026, a firma del Responsabile del Settore Tecnico/SUAP Comune di -OMISSIS-, notificato il 22.01.2026 con cui è stata dichiarata l'inefficacia e l'improcedibilità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) prot. n. -OMISSIS-, riguardante il subingresso nell'attività di distribuzione carburanti; - dell’ ordinanza n. -OMISSIS- del 22 gennaio 2026, prot. n. -OMISSIS-notificata il 22 gennaio 2026, a firma del Responsabile del Settore SUAP Comune di -OMISSIS-, con cui è stata disposta la chiusura immediata dell'impianto di distribuzione carburanti sito in -OMISSIS- (CB), -OMISSIS-+-OMISSIS-, per esercizio dell'attività in assenza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA); - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e comunque lesivo compresa nota prot. n. -OMISSIS-del 20 gennaio 2026, con cui è stata richiesta documentazione integrativa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di inefficacia e improcedibilità della SCIA per il subingresso nell'attività di distribuzione carburanti e ordinanza di chiusura immediata dell'impianto per assenza di AUA
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'atto con cui il Comune ha dichiarato inefficace e improcedibile la SCIA relativa al subingresso nella gestione dell'impianto e l'ordinanza con cui ne ha disposto la chiusura immediata per l'esercizio dell'attività in assenza di Autorizzazione Unica Ambientale. Sono stati impugnati anche gli atti connessi, inclusa la richiesta di documentazione integrativa. La controversia cautelare riguarda la legittimità della chiusura nonostante la richiesta di AUA e la sussistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che i provvedimenti comunali si fondassero sull'oggettiva e inequivocabile assenza dell'AUA, titolo obbligatorio per l'esercizio dell'impianto. La richiesta di rilascio dell'autorizzazione risultava presentata sin dal 2016 alla società allora gestore e nessuno degli operatori succedutisi nella gestione aveva ottemperato alla prescrizione ARPA del 2016; il subingresso imprenditoriale non sana una carenza autorizzativa strutturale riferita all'impianto. In applicazione dell'art. 29-decies, comma 9, lett. d), d.lgs. n. 152/2006, l'autorità competente dispone del potere di ordinare la chiusura dell'impianto in assenza del titolo ambientale obbligatorio. Quanto al periculum in mora, il pregiudizio è stato ritenuto non grave né irreparabile, poiché la chiusura è disposta fino all'ottenimento dell'AUA e dipende dalla diligenza della ricorrente nel completare l'iter di regolarizzazione. Inoltre, dopo la richiesta di AUA presentata dalla società il 26 febbraio 2026, il Comune aveva chiesto il pagamento di € 1.368,00 e la dichiarazione sostitutiva antimafia; quest'ultima non risultava trasmessa, senza contestazione della ricorrente, concorrendo così alla dilatazione dei tempi procedimentali. Spese compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare, i cui presupposti sono stati valutati dal TAR con riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.
art. 29-decies, comma 9, lett. d), d.lgs. n. 152/2006
L'assenza del titolo ambientale obbligatorio per l'esercizio dell'impianto consente all'autorità competente di disporne la chiusura.
È stato richiamato quale base normativa della dichiarazione sostitutiva richiesta dal Comune ai fini antimafia nell'istruttoria per il rilascio dell'AUA.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati esclusivamente in relazione all'oscuramento delle generalità della parte interessata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato esclusivamente quale presupposto per la tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'assenza di un'autorizzazione ambientale obbligatoria per l'esercizio di un impianto legittima l'autorità competente a disporne la chiusura ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, lett. d), d.lgs. n. 152/2006.
- Il subingresso di un nuovo operatore nella gestione di un impianto non sana una carenza autorizzativa strutturale e risalente riferita all'impianto stesso.
- Quando la chiusura dell'impianto è disposta fino all'ottenimento del titolo autorizzatorio mancante, il pregiudizio tende a essere considerato temporalmente limitato e dipendente dall'attività di regolarizzazione dell'interessato, con conseguente esclusione del requisito della gravità e irreparabilità del danno cautelare.
- La mancata trasmissione da parte del richiedente della documentazione integrativa necessaria al procedimento autorizzatorio può escludere il periculum in mora, qualora contribuisca al protrarsi dei tempi necessari alla definizione dell'istanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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