Sentenza n. 3467/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7446/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7446/2025, relativa al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7446/2025, notificata al Ministero il 20 ottobre 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 3 marzo 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente il beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell'anno scolastico 2024/2025. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., in ragione della mancata impugnazione del titolo giudiziale e dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle spettanze riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha disposto, per l'ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, individuato nel dirigente della competente direzione generale o in un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Ha inoltre riconosciuto alla ricorrente una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento, oppure fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere, restando a carico della parte interessata l'attivazione del commissario ad acta dopo tale scadenza. Il compenso del commissario sarà liquidato con successivo decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il processo amministrativo telematico. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori e contributo unificato, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l'ulteriore inottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l'azione di ottemperanza.
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale per il beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Disciplina la liquidazione del compenso del commissario ad acta, le spese connesse all'adempimento dell'incarico e il termine per la presentazione della relativa parcella, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è proponibile quando il titolo giudiziale è definitivo e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell'Amministrazione.
- In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia e determinare una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali calcolati sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o, secondo quanto stabilito dal giudice, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti relativi all'incarico attraverso la procedura del processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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