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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19318/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore originario nei confronti di un figlio, sulla base di una scrittura privata con cui questi si era obbligato a versare alla madre una somma determinata. L’ingiunto propose opposizione disconoscendo la sottoscrizione della scrittura. Dopo la morte della creditrice, il giudizio fu riassunto nei confronti dei suoi eredi. Una delle eredi, che aveva accettato con beneficio di inventario, insistette per la conferma del credito; nel frattempo l’opponente produsse tardivamente un documento che avrebbe attestato una cessione del credito a un altro figlio, eccependo il difetto di legittimazione della coerede che stava agendo. Il Tribunale rigettò l’opposizione; la Corte d’appello revocò il decreto ingiuntivo ma condannò il debitore solo al pagamento pro quota, ritenendo che la coerede non potesse agire per l’intero e che l’azione fosse svolta in proprio, non per la massa ereditaria. In Cassazione la coerede ricorrente principale dedusse, in sintesi: (1) violazione dell’art. 522 c.c. e della giurisprudenza sui crediti ereditari, sostenendo che ciascun coerede può agire per l’intero credito comune; (2) violazione degli artt. 470, 484, 486, 490 e 491 c.c., assumendo che, in presenza di accettazione beneficiata, non fosse possibile una ripartizione pro quota prima della liquidazione dell’asse; (3) e (4) ulteriori censure sulla pretesa necessità che l’azione fosse qualificata come esercitata nell’interesse della massa ereditaria. Il resistente, con ricorso incidentale, contestò il rigetto dell’eccezione di difetto di legittimazione della coerede, invocando la cessione del credito e sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio il difetto di titolarità attiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondata la censura incidentale sulla legittimazione attiva, precisando però che la contestazione della titolarità del credito è una mera difesa e non un’eccezione in senso stretto; comunque il documento di cessione era stato prodotto tardivamente, quindi inutilizzabile. Quanto al ricorso principale, ha chiarito che il principio secondo cui i crediti del de cuius entrano nella comunione ereditaria e ciascun coerede può farli valere per l’intero vale per i crediti verso terzi, non per il credito del defunto verso uno dei coeredi, cui si applicano le regole dell’imputazione e dei prelevamenti in sede divisionale. Ha inoltre escluso che la qualità di erede beneficiata della ricorrente le attribuisse, nel caso concreto, una legittimazione automatica ad agire per l’intero contro il coerede-debitore. La Corte ha quindi confermato il rigetto dell’opposizione, con regolazione delle spese come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 522 c.c.

    La norma è stata invocata dalla ricorrente, ma la Corte ha chiarito che la regola della ripartizione dei crediti nella comunione ereditaria non riguarda il credito del de cuius verso uno dei coeredi; per tale ipotesi operano le regole speciali dell’imputazione e dei prelevamenti in sede divisionale.

  • art. 470 c.c.

    Serve a distinguere gli effetti dell’accettazione pura e semplice da quelli dell’accettazione con beneficio di inventario, incidendo sul regime di responsabilità dell’erede verso i debiti ereditari.

  • art. 484 c.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sulla successione beneficiata, quale disciplina dell’accettazione con beneficio di inventario.

  • art. 486 c.c.

    Richiamato come norma del procedimento e degli effetti dell’accettazione beneficiata.

  • art. 490 c.c.

    La Corte ribadisce che, con il beneficio di inventario, patrimonio ereditario e personale restano separati e i creditori ereditari hanno preferenza sul patrimonio ereditario.

  • art. 491 c.c.

    Richiamato nell’ambito della disciplina del beneficio di inventario e della separazione patrimoniale.

  • art. 724 c.c.

    È la norma che disciplina l’imputazione dei debiti del coerede verso il de cuius e i conseguenti prelevamenti in sede divisionale; la Corte la indica come disciplina applicabile al credito del defunto verso uno degli eredi.

  • art. 725 c.c.

    È richiamato per spiegare che dall’imputazione del debito discendono i prelevamenti proporzionali dalla massa ereditaria.

  • art. 727 c.c.

    La Corte precisa che la menzione dei crediti tra i beni da comprendere nelle porzioni riguarda i crediti del de cuius verso terzi, non il credito verso uno dei coeredi già regolato dall’art. 724 c.c.

  • art. 757 c.c.

    Richiamato per confermare che i crediti del de cuius verso terzi ricadono nella comunione ereditaria e sono poi attribuiti in sede divisionale.

  • art. 760 c.c.

    Richiamato quale ulteriore conferma della disciplina dei crediti nella divisione ereditaria e dell’assenza di garanzia per insolvenza del debitore del credito assegnato.

  • art. 752 c.c.

    La Corte lo menziona per escludere che la regola della ripartizione automatica dei debiti si applichi ai crediti.

  • art. 481 c.c.

    Richiamato per indicare l’actio interrogatoria, strumento che consente agli interessati di sollecitare il chiamato a decidere se accettare l’eredità.

  • art. 111 c.p.c.

    Applicato alla cessione del credito: il cessionario subentra nel diritto controverso, ma il giudizio può proseguire validamente tra le parti originarie fino alla formale estromissione del cedente.

  • art. 303, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale; la Corte osserva che la riassunzione nei confronti degli eredi è atto dovuto e non implica di per sé riconoscimento della titolarità del credito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nel motivo incidentale in tema di onere della prova sulla titolarità del credito e sulle circostanze estintive o modificative allegate.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato con riguardo alle presunzioni semplici utilizzate dal ricorrente incidentale per contestare la legittimazione attiva.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato con riguardo alle presunzioni semplici nella prova dei fatti dedotti a sostegno dell’eccezione di carenza di legittimazione.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati nel motivo incidentale come parametri di censura sulla valutazione delle prove e del materiale acquisito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma di ricorso per le censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocata per vizio motivazionale; la Corte ne dichiara l’inammissibilità rispetto a una censura che non coglie la reale ratio decidendi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l’ulteriore importo in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Le contestazioni sulla titolarità del rapporto dedotto in giudizio integrano mere difese: possono essere proposte in ogni fase del processo e non sono soggette alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto, ferma la rilevanza delle preclusioni probatorie e allegatorie sui fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
  • La cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, ma il processo può proseguire validamente tra le parti originarie fino alla formale estromissione del cedente con provvedimento giudiziale e previo consenso delle parti.
  • Il principio secondo cui i crediti del de cuius confluiscono nella comunione ereditaria e possono essere fatti valere dal singolo coerede per l’intero vale per i crediti verso terzi, non per il credito del defunto verso uno dei coeredi, per il quale operano le regole speciali dell’imputazione del debito e dei prelevamenti in sede divisoria.
  • Il credito del de cuius verso un coerede non si distribuisce automaticamente tra i partecipanti alla successione come se fosse un bene da dividere: esso viene regolato in sede di divisione attraverso imputazione e prelevamento, con liquidazione finale del rapporto erede-de cuius.
  • La qualità di erede beneficiato non attribuisce, di per sé, una legittimazione automatica ad agire per l’intero contro il coerede-debitore del de cuius; occorre verificare la concreta disciplina successoria applicabile e, in particolare, se l’azione sia compatibile con la posizione del debitore e con la fase della divisione.
  • La comunione ereditaria sorge tra coeredi e presuppone l’accettazione dell’eredità: i semplici chiamati non sono legittimati a esercitare azioni divisorie relative alla quota solo potenzialmente spettante, se prima non abbiano accettato l’eredità.
  • In presenza di accettazione con beneficio di inventario, il patrimonio ereditario resta separato da quello personale dell’erede; i creditori ereditari soddisfano le loro ragioni sul patrimonio ereditario secondo le regole proprie della successione beneficiata.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaSuccessione legittimaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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