Cassazione Penale, Sentenza n. 16963/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del GIP di Perugia del 19/11/2020 che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per detenzione ai fini di spaccio di 70 grammi di cocaina. Due motivi: 1) insufficiente motivazione della sentenza; 2) contestazione della confisca della somma di euro 1.085,00 sostenendo che si trattava di mera detenzione e mancava il vincolo di pertinenzialita, quindi la confisca sarebbe illegittima
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 448 comma 2-bis c.p.p., il ricorso in cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti sia ammesso solo per questioni relative all'espressione della volonta dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita della pena o misura di sicurezza, escludendo la censura per omissione di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni del proscioglimento. Quanto alla confisca, la Corte ha interpretato l'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990 come estensione dell'art. 240-bis cod. pen. anche al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 senza distinzione tra cessione e detenzione; pertanto incombe sull'imputato l'onere di giustificare la provenienza lecita del denaro, onere che qui non e stato assolto (il Giudice aveva rilevato l'assenza di lavoro e reddito). Conseguentemente ricorso inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende in via equitativa
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti a questioni attinenti all'espressione della volonta dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita della pena o della misura di sicurezza; non consente la censura per omissione di motivazione sul proscioglimento
art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Introduce l'applicazione dell'art. 240-bis cod. pen. (confisca allargata) al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 senza distinguere tra cessione e detenzione, legittimando la confisca di somme rinvenute se non giustificata la provenienza lecita
Previsione della confisca allargata richiamata dall'art. 85-bis del d.P.R. 309/1990; operando anche per reati sulla droga, puo colpire beni illecitamente acquisiti o il valore corrispondente se non giustificata la provenienza lecita
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che sanziona i reati in materia di stupefacenti e che, per effetto dell'art. 85-bis, e soggetta alla confisca allargata prevista dall'art. 240-bis
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento se il ricorso e dichiarato inammissibile; applicato in caso di inammissibilita del ricorso
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Citata con riferimento al criterio per il contegno punitivo nella liquidazione in favore della Cassa delle Ammende; la Corte di cassazione ha ritenuto non sussistere colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilita e ha disposto un versamento equitativo di euro 3.000,00
Massime di principio
- Nei casi di applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) il sindacato in Cassazione e molto limitato: si puo' impugnare solo per questioni relative alla volonta dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto e all'illegalita della pena o della misura di sicurezza
- Non e piu' ammissibile censurare in Cassazione, in questo specifico rito, la mera omissione di motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per il proscioglimento
- Dopo l'introduzione dell'art. 85-bis d.P.R. 309/1990, la confisca allargata di cui all'art. 240-bis cod. pen. puo essere applicata anche per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 senza distinzione tra detenzione e cessione, pertanto il danaro rinvenuto deve essere giustificato dall'imputato come proveniente da fonte lecita
- In assenza di prova di redditi o attivita lecite che giustifichino la provenienza del denaro sequestrato, il giudice puo disporre la confisca e l'onere probatorio grava sull'imputato
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare sia la condanna alle spese processuali sia il pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende, salvo che non sussista grave colpa nella determinazione della causa di inammissibilita
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