Cassazione Penale, Sentenza n. 39557/2023 del 29/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per nullità degli atti e della sentenza per mancata partecipazione dell'imputato, che sarebbe stato impedito a comparire perché sottoposto a detenzione domiciliare ex art. 47-ter O.R. per altra causa; si allega che non risulta la traduzione dell'imputato né una rinuncia a comparire
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per aspecificità. Ha ritenuto legittimo procedere in contumacia quando la condizione di impedimento (es. detenzione domiciliare per altra causa) non emerga dagli atti e non sia stata comunicata al giudice dall'imputato o dal suo difensore. Si è rilevato che l'imputato era regolarmente citato (PEC) e che il difensore di fiducia era presente in udienza senza eccepire la mancata comparizione; non risulta che la circostanza fosse nota o documentata al giudice. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 47-ter Ordinamento Penitenziario
Norma richiamata per descrivere la misura detentiva (detenzione domiciliare) in cui si sarebbe trovato l'imputato; la sua mera esistenza non impedisce il procedimento se non è documentata o comunicata al giudice procedente
Norma richiamata in relazione alla trattazione orale (non richiesta dalle parti) e al procedimento con contraddittorio scritto; non incide sulla valutazione dell'impedimento a comparire
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n. 176)
Norma organizzativa richiamata in relazione alla procedura scritta e alla requisitoria scritta del P.G.; utilizzata per il corretto inquadramento procedurale del ricorso
Richiamata per i limiti della motivazione del ricorso in cassazione (enunciazione del motivo nei limiti strettamente necessari)
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 48911 del 01/10/2018 e Sez. Un. n. 7635 del 30/09/2021)
Principio interpretativo: è legittimo procedere in contumacia quando lo stato di detenzione agli arresti domiciliari non emerge dagli atti e l'imputato o il difensore non abbiano diligentemente informato il giudice; l'obbligo di rinvio per traduzione sussiste solo se tale circostanza è documentata o comunque comunicata
Massime di principio
- La presenza di una misura detentiva dell'imputato per altra causa non impedisce automaticamente lo svolgimento del processo: occorre che tale condizione sia documentata o comunicata al giudice procedente
- Spetta all'imputato o al suo difensore l'onere di informare tempestivamente il giudice dell'impedimento (es. la necessità di traduzione dagli arresti domiciliari); in mancanza, il processo può legittimamente proseguire in contumacia
- La comparizione del difensore in udienza senza eccezioni sulla mancata presenza dell'imputato indebolisce le contestazioni successive sulla nullità per mancata comparizione
- In sede di impugnazione in Cassazione è necessario formulare motivi specifici e non aspecifici: la genericità del motivo comporta inammissibilità
- Per evitare il rischio di procedere in contumacia, è opportuno documentare formalmente (atto, PEC o istanza al giudice) la misura detentiva e richiedere espressamente la traduzione dell'imputato o il rinvio dell'udienza
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