Cassazione Civile, Ordinanza n. 35435/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soci)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA per gli anni 1997 e 1998 emessi nei confronti di una società agricola estinta e dei suoi soci, in relazione ad acquisti di bovini qualificati dall'Ufficio come operazioni soggettivamente inesistenti, perché effettuati da un fornitore ritenuto una mera cartiera. Dopo un primo rigetto in CTP, un primo accoglimento in appello e una precedente cassazione con rinvio, la CTR ha nuovamente rigettato l'appello dei contribuenti. Nel ricorso per cassazione i contribuenti hanno dedotto: omesso esame di molteplici fatti decisivi e insufficiente motivazione; omessa pronuncia sui motivi di appello; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per la valutazione delle prove; violazione del contraddittorio per avere la CTR valorizzato d'ufficio la mancanza di diligenza del cessionario nell'individuare la frode; omessa pronuncia e violazione del principio di neutralità IVA, sostenendo che l'omessa regolarizzazione dell'acquisto senza fattura non comportasse il pagamento dell'imposta ma solo sanzioni, alla luce della disciplina sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai soci nella qualità di amministratori della società già estinta, perché proposto da soggetto privo di capacità processuale. Quanto al ricorso proposto dai medesimi in proprio, ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi, ha respinto il quarto, ha accolto il quinto motivo e ha dichiarato assorbito il sesto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado, in diversa composizione, anche per le spese, limitatamente al profilo della ritenuta debenza dell'IVA/sanzione per mancata regolarizzazione degli acquisti senza fattura. La Corte ha affermato che, dopo la modifica normativa, il cessionario non è tenuto al pagamento dell'imposta ma alla sola sanzione prevista dall'art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997, con necessità di rideterminare le sanzioni in rinvio.
Norme richiamate
Le censure sulla motivazione sono scrutinabili solo nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.; le doglianze ex art. 360, n. 4, c.p.c. non possono essere usate per introdurre una rivalutazione del merito o per reiterare censure motivazionali.
La violazione dell'obbligo di pronuncia sussiste solo se il giudice omette effettivamente di decidere su un motivo; non se valuta il thema decidendum in modo sfavorevole alla parte.
Non consente di trasformare in cassazione il sindacato sulla sufficienza della motivazione o sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
La doglianza sulla violazione delle regole di valutazione della prova è inammissibile quando mira in realtà a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio.
Non è violato quando il giudice richiama un criterio giuridico già insito nella questione controversa e nel riparto dell'onere probatorio.
art. 6, comma 8, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
Per l'omessa regolarizzazione dell'acquisto senza fattura, la conseguenza è sanzionatoria e non il pagamento dell'imposta da parte del cessionario.
art. 41, comma 6, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La pretesa di pagamento dell'IVA per omessa autofatturazione è superata dalla disciplina sopravvenuta, che ne conserva solo la valenza sanzionatoria.
art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997
Trova applicazione anche per le infrazioni commesse sotto la previgente disciplina, escludendo la debenza dell'imposta e imponendo la sola sanzione.
Richiamato dai ricorrenti in relazione al regime sanzionatorio applicabile alle violazioni tributarie.
art. 25 d.lgs. n. 472 del 1997
Richiamato dai ricorrenti sul medesimo tema del regime sanzionatorio.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso, il dato da cui risulta, il come e il quando della discussione e la decisività.
art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Impone il necessario corredo documentale e la specifica riferibilità degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non per la mera insufficienza della motivazione o per la richiesta di una nuova valutazione delle prove.
- La dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. richiede una reale omissione di pronuncia su una domanda o un motivo autonomo, e non può essere utilizzata per riproporre censure già indirizzate alla motivazione.
- Le doglianze fondate sugli artt. 115 e 116 c.p.c. sono inammissibili quando, sotto l'apparente denuncia di errori di diritto, mirano a sollecitare un riesame del merito e dell'apprezzamento probatorio.
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, se l'Amministrazione prova anche per presunzioni la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, da parte del cessionario, grava su quest'ultimo l'onere di provare la propria buona fede e l'adozione della massima diligenza esigibile.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come l'assenza di un vantaggio economico diretto nella successiva rivendita, non sono di per sé sufficienti a escludere la consapevolezza del contribuente nella partecipazione a una frode IVA.
- In tema di IVA, l'omessa regolarizzazione dell'acquisto senza fattura non comporta il pagamento dell'imposta da parte del cessionario, ma l'applicazione della sanzione prevista dalla disciplina sopravvenuta, anche per violazioni antecedenti, con conseguente necessità di rideterminare la pretesa in sede di rinvio.
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