Cassazione Civile, Ordinanza n. 17157/2024 del 21/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto da una società editrice per il pagamento di corrispettivi dovuti in base a contratti di licenza d'uso di una banca dati e di fornitura di una rivista giuridica. In appello, il Tribunale di Milano ha confermato il rigetto dell'opposizione, ritenendo provata la stipula e l'esecuzione del contratto del 3 luglio 2012, relativo in particolare alla fattura di euro 1.804,00, sulla base di elementi presuntivi: consegna di un iPad in comodato, accessi alla banca dati fino al dicembre 2012 e mail dell'opponente con cui trasmetteva il bonifico per attivare il nuovo contratto. Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile, per genericità, il motivo di appello sulle spese di lite. Con il ricorso per cassazione il debitore ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, avendo disconosciuto la firma sui contratti e non essendo stata chiesta verificazione, i contratti non potevano essere utilizzati; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che il Tribunale avesse errato nel ritenere non contestata la consegna dell'iPad, il documento sugli accessi e la mail del 5 luglio 2012, e che la prova testimoniale fosse inammissibile per difetto di forma scritta del contratto; 3) violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 132 c.p.c. e d.m. n. 55/2014, con riferimento alla liquidazione delle spese del primo grado; 4) omesso esame di fatti decisivi quanto all'asserita erroneità della somma ingiunta e alla correlazione tra fatture e rate indicate nell'estratto contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale non aveva fondato la decisione sulla mera sottoscrizione del contratto, ma su presunzioni relative all'effettiva esecuzione del rapporto, ammissibili per un contratto di licenza d'uso di banca dati non soggetto a forma scritta. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che il ricorrente mirava in realtà a rimettere in discussione il prudente apprezzamento delle prove e che non sussisteva violazione dell'art. 115 c.p.c.; ha inoltre richiamato i limiti della censura ex art. 116 c.p.c. e del sindacato di legittimità sul vizio motivazionale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non aggrediva la sentenza di appello, ma la sola liquidazione delle spese operata dal giudice di pace, mentre il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato come censura su questioni e argomentazioni e non su un fatto storico decisivo, secondo il nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. Nessuna pronuncia sulle spese di legittimità, poiché la società intimata non si è difesa. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La prova della stipulazione del contratto gravava sulla società creditrice; il Tribunale ha correttamente ritenuto assolto l'onere probatorio anche mediante presunzioni desunte dall'esecuzione del rapporto.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice ponga a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dei poteri riconosciuti; non basta contestare l'apprezzamento delle prove o dei fatti non contestati.
La censura è ammissibile solo se si deduca che il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto o ha dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento nonostante una regola legale di prova; non è consentita una mera critica al cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
Il motivo di appello sulle spese è stato ritenuto generico e dunque inammissibile per difetto di specificità.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla motivazione sulle spese, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non diretta contro la ratio della sentenza impugnata.
art. 111 Cost.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione alla motivazione sulle spese, ma senza incidere sulla motivazione della decisione di appello.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
Richiamato in relazione alla presunta carenza di motivazione della liquidazione delle spese del primo grado, ma la doglianza non coglieva la decisione impugnata.
d.m. n. 55/2014, art. 4, commi 1 e 5
Invocato per contestare la liquidazione delle spese, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non attaccava la statuizione del giudice di appello.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La Corte ha escluso che le censure formulate integrassero una reale violazione di legge, trattandosi in sostanza di contestazioni di merito o non correlate alla sentenza impugnata.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
L'omesso esame deve riguardare un fatto storico, preciso e decisivo, non questioni, argomentazioni o ricostruzioni difensive; per questo il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La prova della conclusione di un contratto non soggetto a forma scritta può essere offerta anche per presunzioni, valorizzando l'effettiva esecuzione delle prestazioni e i comportamenti concludenti delle parti.
- Nel giudizio di cassazione, la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non è sufficiente contestare la valutazione del materiale probatorio.
- La doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile soltanto se si denuncia l'attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto dalla legge; non consente di censurare il mero cattivo apprezzamento del materiale istruttorio.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata; se censura un argomento non decisivo o una statuizione diversa da quella effettivamente adottata, è inammissibile.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente un fatto storico decisivo e non può essere riferito a questioni giuridiche, argomentazioni difensive o ricostruzioni alternative dei fatti.
- Un motivo di appello o di ricorso è inammissibile quando è formulato in modo generico, senza indicare specificamente il contenuto della censura e la diversa soluzione richiesta.
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