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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13203/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società, confermata in reclamo dalla corte d'appello, su istanza di una creditrice che vantava un credito risultante da decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, emesso in relazione a fatture collegate a titoli cambiari e assegni rimasti insoluti. La società poi ricorrente per cassazione ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 6 l.fall. e 2697 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la corte territoriale avrebbe trascurato documenti e circostanze rilevanti, limitandosi a richiamare la decisione resa sull'opposizione a decreto ingiuntivo; con il secondo ha denunciato violazione delle norme sui titoli di credito e sulla promessa di pagamento, censurando l'affermazione secondo cui i titoli prodotti dalla creditrice, pur indicati come dati in garanzia, avrebbero comunque provato il rapporto fondamentale e avrebbero fatto gravare sulla società l'onere di dimostrare l'insussistenza della pretesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti già scrutinati nei gradi di merito, trasformando indebitamente il giudizio di legittimità in un ulteriore grado di merito. Ha inoltre richiamato la corretta impostazione del giudice di reclamo: ai fini della legittimazione a chiedere il fallimento è sufficiente un credito idoneo, in prospettiva, a fondare azione esecutiva, anche se non certo, liquido, esigibile o già munito di titolo esecutivo; la verifica sull'esistenza del credito in quella sede ha natura incidentale e sommaria; nel caso concreto, tale verifica aveva portato a confermare la sussistenza del credito in capo alla creditrice. La società ricorrente e la sua legale rappresentante sono state condannate in solido alle spese di lite, oltre al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l.fall.

    indica il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, qui respinto in appello e oggetto del successivo ricorso per cassazione.

  • art. 6 l.fall.

    richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione della legittimazione a promuovere l'istanza di fallimento e del credito posto a base della domanda.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare la ripartizione dell'onere della prova in ordine alla sussistenza del credito e alla sua insussistenza.

  • art. 1 r.d. 1736/1939

    invocato con riferimento alla disciplina dei titoli di credito, in particolare assegni e loro effetti probatori.

  • art. 3 r.d. 1736/1939

    richiamato dal ricorrente insieme all'art. 1 del medesimo regio decreto sulla disciplina degli assegni.

  • art. 1322 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla qualificazione dei titoli emessi nell'ambito del rapporto sottostante.

  • art. 1343 c.c.

    richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ravvisi una reale questione di diritto autonoma rispetto al merito.

  • art. 1988 c.c.

    richiamato per sostenere che i titoli prodotti integravano promesse di pagamento con effetti probatori sul rapporto fondamentale.

  • art. 649 c.p.c.

    menzionato con riferimento alla fase di delibazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

  • art. 94 c.p.c.

    utilizzato per porre le spese anche a carico della legale rappresentante, in solido con la società.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02

    richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge in una richiesta di nuova valutazione dei fatti e delle prove; il controllo della Cassazione resta limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della motivazione.
  • Ai fini della legittimazione a presentare istanza di fallimento è sufficiente un credito idoneo, in prospettiva, a giustificare un'azione esecutiva, anche se non ancora certo, liquido, esigibile o munito di titolo esecutivo.
  • La verifica dell'esistenza e della titolarità del credito nel procedimento prefallimentare ha natura incidentale e sommaria, senza pregiudicare il pieno accertamento in sede di cognizione ordinaria.
  • Se il giudice di merito valorizza titoli di credito o promesse di pagamento come elementi probatori del rapporto fondamentale, il debitore che contesti la pretesa deve allegare e provare specificamente l'insussistenza del credito.
  • La motivazione per relationem è utilizzabile anche in questo contesto, purché consenta di comprendere il percorso decisorio e non sia meramente apparente.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioniInadempimentoTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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