Cassazione Civile, Ordinanza n. 11033/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite origina da avvisi di liquidazione emessi a seguito della decadenza dalle agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina, concesse per l’acquisto di terreni agricoli ai sensi dell’art. 7 L. n. 604/1954. L’Ufficio ha ritenuto che la società acquirente fosse decaduta dal beneficio perché, entro il quinquennio dall’acquisto, aveva concesso in affitto i terreni al proprio amministratore. La contribuente ha impugnato gli atti e, soccombente in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per violazione dell’art. 112 c.p.c. e falsa applicazione dell’art. 11, comma 3, d.lgs. 228/2001 e della disciplina delle società agricole, sostenendo che la CTR avesse errato nel negare l’applicabilità delle esimenti previste dalla norma, ritenuta invece riservata alle sole persone fisiche; (2) nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi per violazione dell’art. 2 d.lgs. 99/2004 e della ratio dell’art. 7 L. 604/1954, assumendo che il conduttore dei fondi fosse anche il soggetto che aveva consentito il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale alla società e che avesse sempre coltivato i terreni, sicché non vi sarebbe stata reale cessazione della coltivazione diretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha anzitutto riqualificato il primo motivo, formalmente dedotto come vizio processuale, come censura di violazione di legge. Nel merito, ha confermato l’orientamento secondo cui l’affitto del fondo rustico entro cinque anni dall’acquisto integra causa di decadenza dalle agevolazioni per la piccola proprietà contadina, salvo le deroghe tassative previste dall’art. 11 d.lgs. 228/2001. Ha inoltre richiamato il principio per cui tale esclusione opera solo nelle ipotesi espressamente previste e in presenza dei requisiti soggettivi richiesti, ossia rapporti familiari tipizzati dalla norma; nel caso concreto, l’affitto al solo amministratore della società beneficiaria non rientrava tra tali ipotesi. La Corte ha altresì ribadito che le norme agevolative tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese a casi non riconducibili al dato letterale. Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna della società ricorrente alle spese e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 7 L. 6 agosto 1954, n. 604
agevolazioni fiscali previste in favore della piccola proprietà contadina
l’affitto del fondo rustico entro cinque anni dall’acquisto comporta, di regola, la decadenza dal beneficio, perché indice della cessazione della coltivazione diretta da parte del proprietario.
art. 11 d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228
esimente dalla decadenza per affitto o vendita a coniuge, parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo
la deroga alla decadenza è tassativa e opera solo nei casi espressamente indicati, in funzione del passaggio generazionale dell’impresa agricola; non è estensibile a rapporti diversi da quelli tipizzati dalla norma.
la norma è richiamata come parametro per individuare i soggetti che, in presenza dei requisiti richiesti, possono beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 11 d.lgs. 228/2001.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sulla disciplina delle società agricole e della continuità della coltivazione, ma ritenuto non idoneo a superare la causa di decadenza accertata.
richiamato in fatto dalla ricorrente per la qualifica IAP della società, ma non considerato decisivo ai fini dell’esclusione della decadenza.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
evocato dalla ricorrente, ma la censura è stata ricondotta in concreto a violazione di legge e comunque disattesa.
art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso; la Corte ha riqualificato il primo motivo come violazione di legge e ha escluso il vizio denunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato insieme al comma 1-quater quale base del raddoppio del contributo unificato.
artt. 23, 53 e 81 Cost.
richiamati a sostegno del principio di stretta interpretazione delle norme agevolative tributarie, in coerenza con i principi costituzionali del sistema fiscale.
Massime di principio
- Le norme tributarie agevolative sono di stretta interpretazione: non possono essere applicate oltre i casi e i soggetti espressamente previsti dal testo normativo.
- In materia di piccola proprietà contadina, l’affitto del fondo rustico entro cinque anni dall’acquisto integra, di regola, causa di decadenza dal beneficio, salvo le deroghe tassative previste dalla legge.
- La deroga alla decadenza per trasferimenti o affitti infra-quinquennali opera solo se ricorrono congiuntamente i presupposti soggettivi e oggettivi indicati dalla norma, senza estensioni analogiche a situazioni diverse.
- L’affitto del fondo a favore di soggetti non rientranti nel novero tipizzato dalla disciplina speciale non evita la perdita dell’agevolazione, anche se il conduttore sia legato alla società da rapporti gestori o operativi.
- Nel ricorso per cassazione, la Corte può riqualificare la censura in base al suo contenuto effettivo, al di là dell’etichetta formale con cui è prospettata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10908/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10912/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10916/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10919/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10926/2023 del 26/04/2023
- ordinanza_civile · 26 apr 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 10927/2023 del 26/04/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →