Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 26/10/2016 n. 21628 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Equitalia impugnava la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, che aveva dichiarato illegittima l’iscrizione ipotecaria notificata a F.G. per debiti risultanti da cartelle esattoriali. Deduceva sei motivi: vizi di motivazione della sentenza; difetto di giurisdizione tributaria in relazione a crediti INAIL non tributari; violazione degli artt. 50 e 77 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che l’ipoteca fosse iscrivibile dopo 60 giorni dalla notifica delle cartelle e senza la preventiva intimazione; infine, violazione dell’art. 120 della legge fallimentare, contestando che fosse necessaria l’insinuazione al passivo per recuperare il credito dopo la chiusura del fallimento. In origine F.G. aveva anche contestato l’omessa comunicazione preventiva dell’iscrizione ipotecaria e la misura degli interessi moratori. La Commissione Tributaria Provinciale di Venezia aveva accolto il ricorso limitatamente alla censura sul tasso legale degli interessi; in appello entrambe le parti avevano impugnato la decisione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti e sei i motivi e confermato la sentenza della CTR. Ha ritenuto legittima la declaratoria d’illegittimità dell’ipoteca perché non preceduta dalla comunicazione preventiva e dall’intimazione al pagamento. I motivi sul difetto di giurisdizione e sulla procedura fallimentare sono stati respinti perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata comunicazione preventiva. Anche i due motivi sulla motivazione sono stati respinti: la sentenza della CTR esponeva in modo sufficiente i fatti e le ragioni della decisione, senza obbligo di rispondere a ogni singola eccezione. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. Decisione assunta il 6 ottobre 2016 e depositata il 26 ottobre 2016.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77, comma 2-bis

    In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione finanziaria prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal del medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 bis, come introdotto dal D.L. 14 maggio 2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ), in trenta giorni - per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell'ipoteca l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d'illegittimità.

    Prima di iscrivere ipoteca, l’agente della riscossione deve informare il contribuente e concedergli un termine per pagare o presentare osservazioni. La mancata attivazione del contraddittorio rende l’iscrizione illegittima, ma l’ipoteca conserva efficacia fino alla declaratoria giudiziale d’illegittimità.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 36

    secondo cui la sentenza deve contenere, fra l'altro, la "concisa esposizione dello svolgimento del processo" e "la succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto"

    La motivazione della sentenza tributaria può essere concisa, purché dia conto dei fatti rilevanti e delle ragioni della decisione in misura sufficiente a individuare il tema deciso e il fondamento del dispositivo.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 4

    l'omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione giuridica sia irrilevante, come invero dimostra l'art. 384 c.p.c. , comma 4, per cui la Corte è tenuta semplicemente a integrare o a correggere la motivazione giuridica quando la statuizione è conforme a diritto

    Un difetto della motivazione giuridica non comporta necessariamente la cassazione quando la decisione è conforme a diritto: la Corte può correggerne o integrarne la motivazione.

Massime di principio

  • Prima di iscrivere un’ipoteca nell’ambito della riscossione, occorre una comunicazione preventiva che consenta al contribuente di pagare o presentare osservazioni; la sola notifica delle cartelle e il decorso dei termini di pagamento non sostituiscono tale garanzia.
  • L’omissione del contraddittorio preventivo può rendere illegittima l’iscrizione ipotecaria. Data la natura reale dell’ipoteca, tuttavia, l’iscrizione resta efficace fino a quando un giudice ne dichiari l’illegittimità.
  • Nel ricorso per cassazione, i motivi devono confrontarsi con la ragione effettiva che sostiene la decisione impugnata; le censure che non la investono possono essere respinte senza esame delle questioni da esse prospettate.
  • La motivazione di una sentenza tributaria non deve rispondere separatamente a ogni eccezione, se il ragionamento complessivo consente di comprendere i fatti decisivi e la base giuridica della pronuncia.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.