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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37252/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente riscossione)

La controversia

Nel corso di un procedimento di riscossione avviato nelle forme dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, il debitore aveva proposto opposizione esecutiva e, durante la fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, vi aveva espressamente rinunciato. Il giudice dell'esecuzione aveva quindi dichiarato non luogo a provvedere sull'istanza di sospensione e aveva posto le spese della fase sommaria a carico dell'opponente. Il debitore ha impugnato l'ordinanza con ricorso per cassazione, deducendo due motivi avverso la regolamentazione delle spese. L'ente della riscossione ha resistito con controricorso. La Corte, in via pregiudiziale, ha esaminato l'ammissibilità del ricorso e ha rilevato che il provvedimento sulle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione non è impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., perché ha natura non definitiva e deve essere riesaminato solo nel giudizio di merito dell'opposizione; tale regola vale anche quando l'opposizione sia stata rinunciata, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione finale delle spese. La Corte ha anche precisato che il giudice dell'esecuzione non aveva dichiarato l'estinzione del giudizio di opposizione né liquidato le spese del merito, ma solo quelle della fase sommaria/cautelare.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la contestazione della liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione esecutiva non possa essere proposta con ricorso straordinario per cassazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente resistente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    richiamato solo per descrivere la forma del procedimento di riscossione nel quale è sorta l'opposizione

  • art. 624 c.p.c.

    la liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione deve essere contenuta nell'ordinanza che decide sulla sospensione dell'esecuzione

  • art. 630 c.p.c.

    il reclamo al collegio riguarda esclusivamente il provvedimento di estinzione del processo esecutivo, non la liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione

  • art. 617 c.p.c.

    non è mezzo ammissibile per impugnare la regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione

  • art. 111 Cost.

    il ricorso straordinario per cassazione non è ammissibile contro il provvedimento non definitivo che regola le spese della fase sommaria dell'opposizione

  • art. 306 c.p.c.

    menzionato in relazione alla possibile regolazione delle spese in caso di rinuncia al giudizio, riservata al giudice del merito

  • artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c.

    richiamati per la trattazione camerale del ricorso ritenuto destinato all'inammissibilità

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    richiamato per la memoria depositata dalla parte ricorrente

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    sussistendo i presupposti del rigetto/inammissibilità, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione è un provvedimento interno e non definitivo, destinato a essere riesaminato nel successivo giudizio di merito dell'opposizione.
  • Contro la regolamentazione delle spese della fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione non sono esperibili né il reclamo ex art. 630 c.p.c. né l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. né il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
  • Anche se l'opponente rinuncia all'opposizione, la definitiva regolamentazione delle spese delle varie fasi resta riservata al giudice del merito; il giudice dell'esecuzione non attribuisce una regolazione definitiva delle spese dell'opposizione.
  • Quando il giudice dell'esecuzione si limita a dichiarare non luogo a provvedere sulla sospensione e a regolare le spese della fase sommaria/cautelare, non sta pronunciando sull'estinzione del giudizio di opposizione né sulle spese del merito.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveSpese di lite
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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